a cura di Giulia
T.U. 490/1999 art. 2 comma 1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico…comma 2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a):…f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.
Interno del Teatro Rossi di Pisa (opera settecentesca)Terme del Corallo a Livorno (opera Liberty)Detto questo mi domando come si possa lasciare un bene culturale, in balia di se stesso per anni, decenni al proprio destino. Se è vero che le strutture di patrimonio storico artistico e dunque configurate sotto il nome di Bene Culturale, sono solo in Italia pari a due volte la città di Roma mi domando anche come si possa preferire d’investire sulle nuove costruzioni piuttosto che utilizzare quelle già esistenti.
Inoltre all’art. 29 per la vigilanza sui beni culturali al comma 1 è scritto: I beni culturali di proprieta’ dello Stato sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenuti in uso o in consegna. A questo punto penso si possa scrivere una letterina al Ministro Massimo Bray perché ci aiuti a sollecitare chi di dovere. All’art. 37, comma 1 e 2 peraltro si definisce che: 1. Il Ministero ha facolta’ di provvedere direttamente agli interventi necessari per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento dei beni culturali. 2. Il Ministero puo’ imporre al proprietario, possessore o detentore l’esecuzione degli interventi previsti dal comma 1. La spesa occorrente e’ posta a carico del proprietario, salvo quanto disposto dall’articolo 41, comma 2. All’ art. 38 è inoltre specificata la procedura di esecuzione che coinvolge le Sovrintendenze:
1. Ai fini dell’articolo 37 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessita’ dei lavori da eseguire.
2. La relazione tecnica e’ comunicata al proprietario, possessore o detentore del bene, che puo’ far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l’esecuzione diretta dell’intervento, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo dei lavori da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato e’ approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l’inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto e’ trasmesso al Comune interessato, che puo’ esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all’obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto e’ respinto, si procede con l’esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza il soprintendente puo’ adottare immediatamente le misure conservative.
Per finire la riflessione riporto l’art. 46 sul Restauro di beni dello Stato in uso ad altra amministrazione:
1. Il Ministero provvede alle esigenze di restauro dei beni culturali di proprieta’ dello Stato sentita l’amministrazione che li ha in uso o in consegna. Previo accordo con l’amministrazione interessata, la progettazione e l’esecuzione degli interventi su beni immobili puo’ essere assunta dall’amministrazione medesima, ferma restando la competenza del Ministero all’approvazione del progetto ed alla vigilanza sui lavori.
2. Per i beni culturali degli enti pubblici territoriali, le misure previste dagli articoli 37 e 38 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi o previe intese con l’ente interessato.
3. Per l’esecuzione degli interventi previsti dal comma 1 relativi a beni immobili il Ministero trasmette il progetto e comunica l’inizio dei lavori al Comune interessato.
4. Gli interventi di conservazione dei beni culturali che coinvolgono piu’ soggetti pubblici e privati e che possono implicare decisioni istituzionali ed impegnare risorse finanziarie dello Stato, delle regioni e degli enti locali sono programmati, di norma, secondo le procedure previste dall’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dall’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dagli articoli da 152 a 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Il tutto per sottolineare il fatto che nonostante la legge parli chiaramente, alla fine le Sovrintendenze (almeno nella mia zona) aspettano il Magnate Russo o Arabo che prenda in gestione l’opera da restaurare e le amministrazioni, visto che la Sovrintendenza non impone particolarmente il suo dovere secondo gli articoli sopra, si sente libera di far costruire nuovi volumi per giunta anche in un centro storico, anzichè utilizzare e sistemare quelli già esistenti e di certo valore storico-culturale.
Vi ripropongo un paio di esempi a quanto detto: Terme del Corallo a Livorno , Teatro Rossi di Pisa
e un sito web di riferimento per il Patrimonio Culturale da salvare: PatrimonioSos
Giulia