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I candidati non ti rappresentano? Hai il diritto di verbalizzarlo senza che la scheda sia annullata e senza favorire la maggioranza

Creato il 22 dicembre 2012 da Cremonademocratica @paolozignani

I massmedia non perdono occasione di imporci il dovere di votare, scegliendo fra offerte confezionate da un sistema politico che può anche non soddisfare la volontà dei cittadini. Esiste una legge che consente a questo stato di delusione e di protesta di esprimersi e di non rimanere senza parola. Senza turarsi il naso.

Votare turandosi il naso? Non è necessario

Votare turandosi il naso? Non è necessario

Si può andare a votare, far verbalizzare dal presidente del seggio il motivo della propria protesta, dunque partecipando alle elezioni, senza però votare né toccare la scheda, in modo che non venga considerata nulla né venga data alla maggioranza. Non sarà conteggiata neanche ai fini del rimborso elettorale dei partiti che non hanno conquistato la fiducia dell’elettore, rimasto libero di protestare.

Si tratta di una protesta pacifica, non di una testimonianza silenziosa, bensì propositiva, sempre che proprio nessun candidato sia convincente.

Naturalmente la protesta dev’essere corretta, seria, e non degenerare in lite. Quindi se il presidente del seggio non conosce questa norma (clicca qui per leggere i necessari riferimenti) non resta che spiegarglielo serenamente, anche rivolgendosi alle forze dell’ordine in caso di reazioni eccessive. Mai passare dalla parte del torto quando la legge tutela la protesta.

Sarà possibile poi, sempre senza toccare la scheda e mostrando i propri documenti compresa la scheda elettorale, far verbalizzare la ragione del proprio non voto. La scheda non sarà considerata nulla, dunque non sarà favorita la maggioranza vincitrice alle urne. Non sarà un voto in più, la scheda non sarà contata. Sarà considerato e scritto solo il motivo del non voto. Una forma estrema, è vero, ma si può partecipare senza votare “per protesta” un partito all’opposizione o fuori dal Parlamento, nel quale partito in fondo non ci si riconosce.

Rifiuto o restituzione con verbalizzazione delle schede:
riferimenti normativi e prime indicazioni
ISTRUZIONI PER L’ELETTORE
1) andare a votare, presentarsi con i documenti + tessera elettorale e farsi vidimare
la scheda
2) NON TOCCARE LA SCHEDA (se si tocca la scheda viene contata come nulla e
quindi rientra nel meccanismo del premio di maggioranza)
2) ESERCITARE IL DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA (dopo vidimata), dicendo:
‘rifiuto la scheda per protesta, e chiedo che sia verbalizzato!’
3) pretendere che venga verbalizzato il rifiuto della scheda
4) esercitare,se si vuole, il proprio diritto di aggiungere, in calce al verbale, un commento che giustifichi il rifiuto (ad esempio, ma ognuno decida il suo motivo: ‘nessuno dei politici inseriti nelle liste mi rappresenta’ – oppure: ‘perché nessun partito ha nel suo programma il ripristino della sovranità monetaria costituzionale’) (d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 – art. 104, già citato) così facendo non voterete, ed eviterete che il voto,nullo o bianco, sia conteggiato come quota premio per il partito con più voti.
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http://www.riforme.info/iniziative/noschede2008/risp-noschede/119-noscheda-urne
Come sotto ricordato, il segretario di sezione è obbligato a verbalizzare qualsiasi reclamo
provenga dagli elettori. Benché forti di questa norma, evitare in ogni caso di passare dalla ragione al torto ed incorrere nelle sanzioni previste per chi turba il regolare svolgimento delle operazioni di voto. Di fronte all’eventuale ostinazione dei presidenti e alla riluttanza dei segretari a non verbalizzare, e laddove non ci si senta in grado di sostenere il confronto, evitare di farsi coinvolgere in accese ed inutili discussioni. Rivolgersi invece alla forza pubblica per
richiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario che può avere accesso nella sezione per
notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44
comma 4 D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche).

ISTRUZIONI PER IL PRESIDENTE DI SEGGIO

Da più parti arriva la richiesta di un riscontro di legge puntuale circa la possibilità di non
ritirare o restituire le schede elettorali, con conseguente verbalizzazione dei motivi del
rifiuto o della restituzione. Il dubbio, è che in assenza di una previsione normativa chiara i Presidenti di seggio potrebbero facilmente mettere in difficoltà chi volesse portare avanti questo tipo d’iniziativa.
Di fronte ad una simile difficoltà si potrebbe agevolmente rispondere con una richiesta
analoga per il motivo opposto: dove sta scritto che all’elettore è fatto divieto di restituire la
Rifiuto o restituzione con verbalizzazione delle schede:
riferimenti normativi e prime indicazioni
scheda e l’impossibilità, quindi, di esigere la verbalizzazione dei motivi del gesto?
Neanche questo, appunto, sta scritto da alcuna parte. In linea di principio, quindi, in
assenza di divieti espliciti o desumibili dal combinato disposto di più norme, la presunzione
sta tutta a vantaggio di ciò che non è stato in alcun modo vietato.
Ma anche laddove si riuscisse a trovare un richiamo indiretto che potrebbe far presumere l’esistenza di un divieto, trattandosi di attività interpretativa, si dovrebbe verificare la compatibilità di questa attività interpretativa con il complesso delle norme che, indirettamente, potrebbero, al contrario, far dubitare dell’esistenza del divieto indirettamente ricavato.
Nel caso specifico, c’è un indubbio interesse dell’elettore ad esercitare il proprio diritto di
voto. Ma oltre che un diritto, l’esercizio di voto è anche un dovere civico (Art. 48 Cost.)
La prima questione che in tal senso si pone riguarda, evidentemente, la possibilità di poter
assolvere a questo dovere civico nella piena disponibilità dei diritti costituzionalmente
garantiti. E laddove il cittadino ritenga che i propri diritti siano stati in qualche modo lesi,
verificare l’esistenza o meno degli strumenti normativi, durante tutte le fasi del
procedimento elettorale, che consentano all’elettore, nell’esercizio del diritto-dovere, di
richiamare l’attenzione degli organi preposti.
Se questi strumenti non vi fossero ci sarebbe da gridare allo scandalo, ma il “caso” vuole che ci siano. Non efficacissimi, ma neanche del tutto assenti.
Art. 104, comma 5, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n.
361 e successive modifiche:
Il segretario dell’Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

Ed anche:
art. 87, comma 1, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche:
“Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri
componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in
generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o
all’Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.”
Non solo, quindi, è per legge prevista, durante il procedimento elettorale, la possibilità per gli elettori di avanzare proteste o reclami. A queste proteste viene dato, quanto meno sotto il profilo formale, un rilevo particolare, al punto che la Camera dei Deputati si pronuncia. Siamo cioè di fronte ad una vera e propria attivazione di un Organo costituzionale in conseguenza di un atto che legittimamente può essere compiuto da ogni singolo elettore.
Tornando quindi al rifiuto o alla restituzione di una o più schede elettorali, nulla osta a che
la protesta possa riguardare questioni come la legge elettorale, eventuali dubbi circa la correttezza della scheda elettorale ricevuta, o altri motivi che in ogni caso renderebbero di
fatto inutile, nella convinzione dell’elettore, l’espressione del voto.


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