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ICI - Imposta Comunale sugli Immobili

Creato il 24 dicembre 2011 da Giampierx
Dal 2012 non si chiamerà più ICI ma IMU (Imposta Municipale Unica), l'imposta sugli immobili che andrà in vigore dal 2012.
NORMATIVA ICI:
L’articolo 10, comma 2, del Dlgs n. 504/1992, prevede l’obbligo per i soggetti passivi ICI (i proprietari di fabbricati, aree edificabili, e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato), di effettuare il pagamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso al Comune dove sono ubicati gli immobili in due rate.-
DICHIARAZIONE ICI:
In caso di variazione del patrimonio immobiliare per acquisto, vendita o cambio di destinazione, i soggetti interessati devono presentare un’apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, chiamata appunto dichiarazione ICI.
RENDITA CATASTALE :
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata x 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (escluse A/10 e C/1) x 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e A/10 e x 34 per i fabbricati della categoria C/1.-
Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.-


Esempio: valore catastale immobile euro 100,000,00 : 100 = rendita catastale euro 1.000,00 + 5% rivalutazione = euro 1.050,00 x 100 = base imponibile euro 105.000,00.
DETRAZIONE:
Per l’unità immobiliare utilizzata come abitazione principale del contribuente è riconosciuta una detrazione dall’imposta minima di euro 103,29 annui, da rapportare eventualmente ai mesi di utilizzo.
ALIQUOTE:
Entro determinati limiti stabiliti per legge, ogni Comune può deliberare aliquote e detrazioni diversificate in base alle proprie esigenze di bilancio:
Esempio Comune di Civitanova Marche/MC anno 2007
  • Aliquota ordinaria = 0,7%
  • Aliquota abitazione principale = 0,55%
  • Detrazione per abitazione principale = euro 123,00.

L’ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, deve essere pagata il 50% come acconto entro il 16 giugno e il 50% come saldo entro il 16 dicembre dell’anno di pertinenza.-
In caso di pagamento con modello F24 i codici tributo sono i seguenti:
  • 3901 Imposta Comunale sugli immobili per l’abitazione principale
  • 3902 Imposta Comunale sugli immobili per i terreni agricoli
  • 3903 Imposta Comunale sugli immobili per le aree fabbricabili
  • 3904 Imposta Comunale sugli immobili per gli altri fabbricati
  • 3905 Imposta Comunale sugli immobili credito ICI

Esempio: nel caso precedente base imponibile euro 105,000,00 x 0,55% abitazione principale = euro 577,50 - euro 123,00 detrazione abitazione principale = differenza euro 454,50 da pagare euro 227,25 come acconto entro il 16 giugno e euro 227,25 come saldo entro il 16 dicembre.-
I ritardatari possono pagare l’ICI entro 30 giorni dalla scadenza, con applicazione della sanzione del 3,75% dell’imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati solo sull’imposta e in proporzione ai giorni di ritardo.-
Esempio: se il contribuente paga con un ritardo di 30 giorni e l’ICI è pari a euro 220,00 euro, dovrà pagare euro 220,00 a titolo di imposta + euro 8,25 (220×3,75%) a titolo di sanzione + euro 0,45 (220×2,5%x30:365) a titolo di interessi legali per un totale di euro 228,70.-
Anno 2008 (01/01/2008):
Per l’anno 2008 la legge 244 del 24.12.2007 ha introdotto una ulteriore detrazione pari allo 0,133% sull’imponibile, per l’abitazione principale.-
Esempio: nel caso precedente, sempre riferito al Comune di Civitanova Marche, base imponibile euro 105.000,00 x 0,55% abitazione principale = euro 577,50 - euro 123,00 detrazione abitazione principale - Ulteriore detrazione 105.000,00 x 0,133% = euro 139,65; Differenza euro 314,85; da pagare euro 157,00 come acconto 2008 entro il 16 giugno 2008 e euro 157,00 come saldo 2008 entro il 16 dicembre 2008.-
Anno 2008 (Aggiornamento del 27/05/2008):
Il D.L. n. 93 del 27/05/2008, ha sancito il definitivo addio all’imposta sulla casa, la prima, quella destinata all’abitazione; Scompare quindi l’imposta relativa alla casa utilizzata come abitazione; pertinenze comprese, (cantine box o solai).-
Escluse dall’esenzione le seconde case e tutte quelle di pregio, ovvero le abitazioni signorili, (categoria catastale A1), le ville (categoria catastale AB), e gli medifici storici, (categoria catastale A9).-
Quindi a giugno 2008 non si dovrà più versare la prima rata; Se l’imposta è già stata pagata, dovrà essere richiesto il rimborso tramite un’apposita istanza all’ufficio tributi del Comune: La domanda va presentata entro cinque anni dalla data del versamento dell’imposta, mentre per chi ha presentato il Modello 730, se non ha ancora pagato può modificarlo; se invece ha già pagato potrà effettuare la correzione con la dichiarazione del 2009.-
Comune di Civitanova Marche/MC - Anno 2008:
Aliquota Ordinaria = 0,7%
Escluse da applicazione ICI:
  • Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
  • Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta
  • Pertinenze; massimo n. 2 (cantine – box – solai).-



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