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Il caso Zarate: il Collegio Arbitrale decide … di non decidere

Creato il 02 agosto 2013 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

Nei testi di comunicazione (cfr per tutti Vittorio Roidi,  Cattive notizie: Dell’etica del buon giornalismo e dei danni da mala informazione, 2012) che dovrebbero essere conosciuti dagli addetti ai mass media sono affrontate e sottolineate due tematiche di fondo: l’etica e la deontologia del giornalista.

Dove l’etica è costituita dai valori di base e dai principi che guidano l’agire dell’individuo e che si realizza nel rispetto delle regole della professione ( deontologia).

Ma se la comunicazione da Aristotele ai giorni nostri è “essere” o come affermato da Badiou è costruire insieme non la verità assoluta, che non fa parte di questo mondo, ma una verità costruita insieme, o meglio un progetto di verità , nel rispetto dei principi sopra richiamati, allora posso affermare, con animo sereno, ma con ancora maggiore amarezza, che la stragrande maggioranza dei giornalisti professionisti (mi astengo volutamente dai c.d. opinionisti, cui non si confanno né etica né deontologia) hanno eluso i richiamati valori nel porre all’attenzione della pubblica opinione la vicenda Zarate, violando un principio su cui si basa la democrazia: il diritto all’informazione.

Nella Nota allegata l’Avv. Rossetti ha ricostruito, con particolare spessore giuridico, ciò che finora è emerso dalle notizie di stampa , inquadrate nella cornice di riferimento del Regolamento FIFA.
Dalla lettura di queste righe forse qualcuno dovrebbe riflettere che, prima di qualunque obiettivo commerciale , ciò che un giornalista deve comunicare e trasmettere è una verità che si basa su fatti e non su opinioni.

Alfredo Parisi

 

 

 

Il Collegio Arbitrale adito dal calciatore Mauro  Zarate nei confronti della Lazio ha deciso di non decidere nel merito della controversia.

 

Si apprende, infatti, da notizie di stampa (fra tutte, “ Il Corriere dello Sport”, pag. 9, e “ La Gazzetta dello Sport” , pag. 11, del 23 luglio scorso) che il suddetto Collegio ha deciso che

La decisione di accoglimento della richiesta formulata dal signor  Zarate non può essere assunta dal Collegio perché la fattispecie prevista dall’articolo 1453 del codice civile (Risolvibilità del contratto per inadempimento delle obbligazioni di uno dei contraenti – ndr) deve escludersi che possa dirsi realizzata già per la condotta di ritrattazione auto responsabilmente tenuta da parte attrice (Zarate – ndr) ; con la conseguenza che la domanda deve essere respinta non già perché manca l’interesse ad agire, ma perché manca il diritto fatto valere dal signor Zarate.

 

A questo proposito, il Collegio spiega che il 5 luglio scorso Zarate aveva comunicato allo stesso Collegio “di essersi unilateralmente liberato del vincolo contrattuale e di non aver più interesse alle corrispondenti pronunce da parte di questo Collegio”.

Più precisamente, secondo il Collegio, Zarate, avendo risolto il contratto ex art. 14 del Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti internazionali dei calciatori, non già e non più sulla base di “Norme dell’Accordo Collettivo e del contratto sottoscritto dalle parti”, al suddetto Collegio era, perciò, venuto meno “il suo potere di decisione nel merito” mutuato unicamente dall’Accordo e dal contratto succitati.

 

Di tal che si deve dedurre che il calciatore si sia rivolto al Collegio Arbitrale, non chiedendo, come finora prospettato dagli organi di informazione, il riconoscimento di una attività di mobbing a suo danno, bensì la violazione di norme dell’Accordo collettivo per i calciatori professionisti.

L’art. 7, comma 1, di tale Accordo in data 7 agosto 2012 stabilisce che la “ società fornisce al calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale. In ogni caso il calciatore ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui infra sub art.11”.

L’art. 11, che prevede e disciplina l’irrogazione di sanzioni nei confronti del calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la società, ovvero agli obblighi derivanti dai Regolamenti, Norme Federali o statuali (sanzioni tra le quali è ricompresa l’esclusione temporanea dagli allenamenti con la prima squadra), stabilisce, altresì ( disposto di cui infra sub art.11 richiamato dall’art. 7, comma 1), che “ l’esclusione temporanea del calciatore dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra, quando le condotte o le situazioni delineate siano tali da non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la Società”  la partecipazione agli allenamenti con la prima squadra, può essere adottata direttamente, in via provvisoria, da quest’ultima “previa contestazione scritta al calciatore degli addebiti, purchè ( la società-ndr) contestualmente inoltri al calciatore ed al Collegio Arbitrale, con il procedimento con rito accelerato, la relativa proposta di irrogazione della sanzione“ .

 

 

D’altronde, nelle mie note del 25 marzo scorso ( cfr. www.federsupporter.it) sul caso in esame, avevo sollevato perplessità in ordine alle notizie di stampa, secondo le quali Zarate aveva chiesto la risoluzione contrattuale per mobbing, in quanto, poiché le condotte mobbizzanti (isolamento del lavoratore e impedimento all’esercizio di un suo ruolo attivo sul lavoro) violano diritti indisponibili (diritto all’integrità psico-fisica e al rispetto della personalità morale), è fatto divieto ( art. 806, comma 1 , C.P.C.) di far decidere da arbitri controversie che abbiano per oggetto tali diritti.

Se, quindi, il calciatore ha fatto valere dinanzi al Collegio la violazione, non di diritti indisponibili garantiti dalla Costituzione e da leggi ordinarie, in ordine ai quali il Collegio sarebbe stato incompetente, bensì la violazione delle sopra esposte norme contrattuali, si può ben comprendere allora che, avendo Zarate comunicato di aver risolto il contratto per altra via, egli non potesse continuare a chiedere la risoluzione di un contratto già diversamente risolto.

 

Dunque, nessun vincitore e nessun vinto, ad onta di notizie diffuse da alcuni mass media in maniera  erronea, distorta e carente e a onta di commenti trionfalistici, alquanto superficiali, tecnicamente immotivati e/o smaccatamente “ad usum Delphini” ( Il commento, a mio avviso, più serio, corretto ed appropriato è quello del giornalista Stefano Cieri che ho potuto leggere su “ La Gazzetta dello Sport” del 23 luglio scorso, pag. 11).

 

Ora alla Lazio non resta, come ampiamente descritto nelle mie note del 18 luglio scorso, che rivolgersi alla FIFA per contestare l’esistenza di una giusta causa di risoluzione del contratto ex art. 14 del citato  Regolamento della Federazione Internazionale.

In quella sede Zarate avrà intatte tutte le possibilità di motivare il recesso, oltre che per violazioni di norme dell’Accordo Collettivo, anche per condotte della Società volte ad emarginarlo dal resto della squadra e ad isolarlo, rientrando tali condotte nel novero di quelle tipiche che possono determinare le dimissioni per giusta causa di un lavoratore subordinato.

 

Resta, altresì, il fatto, come pure rilevato nelle mie richiamate note, che, anche qualora la FIFA dovesse ritenere insussistente una giusta causa di recesso, il contratto sarebbe, comunque, risolto, avendo diritto, in quel caso, la Lazio solamente ad una indennità, a carico, in solido, del calciatore e della società presso cui quest’ultimo si sia trasferito.

L’indennità va calcolata, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Regolamento,  "nel dovuto rispetto delle leggi nazionali vigenti, della specificità dello sport e di tutti i criteri oggettivi del caso. Tali criteri comprendono : la remunerazione ed altri benefici dovuti al giocatore ai sensi del contratto esistente e/o del nuovo contratto, la durata del tempo rimanente del contratto esistente, fino ad un massimo di 5 anni, l’importo di qualsiasi quota e spesa pagate o contratte dalla vecchia Società (ammortamento nel corso della durata del contratto) “.

 

Nella fattispecie, tenuto conto dei criteri di cui sopra, in particolare del fatto che la durata residua del contratto era di un anno e che la quota e le spese pagate o contratte dalla Lazio nel corso della durata contrattuale, in forza di ammortamento delle stesse, possono essere quantificabili in circa € 4 milioni, si può ragionevolmente ipotizzare che, nel caso di eventuale decisione della FIFA di insussistenza di giusta causa di recesso, l’indennità riconoscibile alla Lazio non si discosterebbe troppo dalla cifra suindicata.

 

Sempre in questo caso, v’è, inoltre, da tenere presente che, nel determinare l’importo dell’indennità, la FIFA sarebbe tenuta ad applicare il principio della “compensatio lucri cum damno ( principio secondo il quale, nel determinare l’ammontare di un danno, occorre calcolare anche gli eventuali vantaggi che , per la parte che lo ha subito, scaturiscono dallo stesso atto che ha prodotto il danno).

Ne consegue che, risparmiando la Lazio circa 5-6 milioni di euro per effetto del mancato pagamento degli emolumenti a Zarate per il periodo contrattuale residuo, dovuto alla risoluzione del contratto eventualmente non giustificata del calciatore, tale risparmio potrebbe compensare, o più che compensare, il danno ricevuto dalla Società.

 

Circa, poi, l’imposizione di sanzioni sportive a Zarate, qualora la FIFA ritenesse insussistente una giusta causa di recesso, poiché quest’ultimo non è avvenuto in un periodo protetto (tre stagioni intere o tre anni, a seconda di quello che comincia per primo, che seguono l’entrata in vigore di un contratto, essendo lo stesso stato concluso prima del 28° compleanno del calciatore), nonchè è avvenuto dopo la fine della stagione sportiva in corso, inclusa la gara di Coppa Italia, dette sanzioni non sono applicabili.

La Lazio potrebbe chiedere, tuttavia, l’applicazione di misure disciplinari, ove il calciatore abbia comunicato il recesso, privo di giusta causa, oltre i 15 giorni dall’ultima partita ufficiale della stagione sportiva, inclusa la Coppa Italia ( 26 maggio scorso), disputata dalla società presso la quale egli era tesserato ( art. 17, comma 3).

 

Aggiungasi che può essere sanzionata qualsiasi persona soggetta allo Statuto ed ai Regolamenti della FIFA ( dirigenti di società, agenti dei calciatori, etc.) che abbiano agito in maniera da indurre alla violazione di un contratto (recesso senza giusta causa) fra un professionista ed una società per facilitare il trasferimento del primo alla seconda.

 

La Camera per la risoluzione delle controversie ( CRC) è l’organo della FIFA competente a decidere sulle vertenze tra società e calciatori in relazione al mantenimento della stabilità contrattuale e all’indennità per violazione del contratto. Le decisioni della CRC sono soggette ad appello dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

La CRC, nel prendere le proprie decisioni, applica il Regolamento e prende in considerazione tutte le disposizioni rilevanti, le leggi e/o gli Accordi collettivi esistenti a livello nazionale, così come la specificità dello sport (art. 25, comma 6 ) .

 

Sottolineo che la competenza della FIFA non esclude il diritto del calciatore o della società di adire il Tribunale civile nazionale per controversie relative al rapporto di lavoro.

Anche in questo caso, però, ove la Lazio si rivolgesse al Tribunale civile nazionale (Giudice del Lavoro), nell’ipotesi in cui quest’ultimo verificasse l’insussistenza di una giusta causa di recesso contrattuale da parte di Zarate, il contratto resterebbe,comunque, risolto, spettando alla Società il risarcimento dei danni, senza che , ovviamente, il Tribunale possa pronunciarsi in ordine a sanzioni sportive o a misure disciplinari.

 

In conclusione e in attesa degli ulteriori sviluppi della vicenda, ribadisco le considerazioni contenute nelle mie note del 18 luglio scorso.

 

Vale a dire che mi sembra si sia fatto tanto rumore per nulla, o quasi, potendosi addivenire, con maggiore prudenza, diligenza e perizia, in specie da parte della Società, ad una cessione del calciatore, nel corso della sessione di mercato del gennaio scorso, accontentandosi di una somma di 4/5 milioni di euro, cui aggiungere il non indifferente risparmio di 5/6 mensilità di retribuzione, non pretendendosi, invece,  cifre, evidentemente fuori mercato per un calciatore inutilizzato ed ormai prossimo alla naturale scadenza contrattuale, di 8/10 milioni di euro, nonché evitandosi un contenzioso destinato a trascinarsi nel tempo e che, anche nella migliore delle ipotesi per la Lazio, porterà probabilmente a conclusioni meno favorevoli o, in ogni caso, non più favorevoli di quella che si sarebbe potuto ottenere con la predetta cessione.

Ribadisco, infine, come l’inutilizzazione di Zarate, a parte ogni altra, possibile considerazione, tenuto conto dei costi di acquisizione, intermediazione e per retribuzioni lorde, ammontanti complessivamente a circa 45 milioni di euro, abbia rappresentato un investimento che, senza timore di esagerazioni, può essere definito rovinoso.

 

Investimento di cui in “normali” società per azioni, per giunta quotate in Borsa, sarebbero senz’altro chiamati a rispondere gli amministratori  che con le loro decisioni e le loro condotte, non conformi a criteri di razionalità economica in ottemperanza ai doveri di diligenza, prudenza e perizia professionali che fanno capo agli amministratori stessi, avessero causato o concorso a causare un risultato del genere.

 

 

Fonte: [Federsupporter]

 

 

 

  

 

 


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