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Il Cedolino non è un documento valido per il transito in Europa.

Creato il 17 giugno 2011 da Yellowflate @yellowflate

Il Cedolino non è un documento valido per il transito in Europa.Da quasi tre mesi in Italia si parla della validità del cedolino di permesso provvisorio, quello rilasciato agli sbarcanti con decreto straordinario, lo stesso che non ha fatto passare nessuno da Ventimiglia, insomma il nostro lasciapassare per l’Europa e per il futuro di migliaia di migranti. Ebbero oggi si scopre che il cedolino non è valido! . Non c’è il cedolino ! Dove mai sarà andato a finire? La lista di documenti validi la si trova facilmente sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, unico testo aggiornato dove la comunità Europea pubblica gli elenchi dei documenti validi per il viaggio e l’accesso. La lista è molto varia, si va dai normali permessi per lavoro alle carte di identità rilasciate dal Ministero degli Esteri,  e comprende anche i permessi per  motivi umanitari rilasciati ai nordafricani sbarcati in italia nei mesi scorsi. Manca, invece, il famigerato cedolino: chi è in attesa del primo rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno non può quindi circolare in Schengen. L’area Schengen comprende attualmente 25 membri: 22 paesi dell’UE (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia) e tre paesi associati non UE (Norvegia, Islanda e Svizzera). Il Liechtenstein dovrebbe presto diventare il quarto paese associato.

Sperando di fare cosa utile ai nostri “Naviganti” riportiamo qui i documenti di viaggio e soggiorno riconosciuti ufficialmente….

Ecco la lista completa dei permessi che, insieme a un passaporto, finchè sono in corso di validità, danno diritto a circolare nell’area Schengen (cfr. :

— permessi di soggiorno con validità temporanea — validi da tre mesi a un massimo di tre anni. Sono rilasciati per i seguenti motivi:

— affidamento (rilasciato al minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo),
— motivi umanitari (della durata superiore ai tre mesi),
— motivi religiosi,
— studio,
— missione (rilasciato allo straniero entrato in Italia con un visto recante la menzione «Missione» ai fini di un soggiorno temporaneo),
— asilo politico,
— apolidia,
— tirocinio formazione professionale,
— riacquisto cittadinanza italiana (rilasciato allo straniero in attesa di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana),
— ricerca scientifica,
— attesa occupazione,
— lavoro autonomo,IT 27.5.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 157/5
— lavoro subordinato,
— lavoro subordinato stagionale,
— famiglia,
— famiglia minore 14-18 (permesso di soggiorno per motivi di famiglia del figlio minore di età compresa fra 14 e 18 anni),
— volontariato,
— protezione sussidiaria (permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del D.L. n. 251 del 19 novembre 2007 in recepimento della direttiva 2004/83/CE),
— permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti con una validità permanente,

— permessi di soggiorno cartacei (conformemente alla legislazione nazionale), la cui validità può andare da un periodo inferiore ai tre mesi fino alla cessazione della necessità:

— permesso di soggiorno per motivi specifici, ad es. motivi sanitari, giuridici, umanitari (valido fino a tre mesi),
— carta di soggiorno con validità permanente e rilasciata prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 che attua la direttiva 2003/109/CE per i soggiornanti di lungo periodo, equiparata dal decreto legislativo al permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo:
— carta di soggiorno per familiari di cittadini dell’UE che sono cittadini di paesi terzi, con validità fino a cinque anni,

— carta d’identità M.A.E.: (carta d’identità rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri):

— mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico,
— mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico,
— mod. 3 (arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario,
— mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio,
— mod. 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio,
— mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio,
— mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze consolari titolare di passaporto di servizio,IT C 157/6 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.5.2011
— mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all’estero e venuto al seguito, familiari Corpo diplomatico e Organizzazioni internazionali titolari di passaporto ordinario.

N.B: i modelli 6 (arancione) e 9 (verde) previsti rispettivamente per il personale delle Organizzazioni internazionali che non gode di alcuna immunità e per i Consoli onorari stranieri non vengono più rilasciati e sono sostituiti dal mod. 11. Tali documenti sono comunque validi fino alla data di scadenza riportata sugli stessi.
Sul retro delle carte d’identità è indicato che la carta di identità esonera il titolare dall’obbligo di detenere un permesso di soggiorno e, insieme a un documento di viaggio valido, autorizza il titolare a entrare nel territorio di qualsiasi Stato Schengen,

— elenco dei partecipanti a un viaggio scolastico all’interno dell’Unione europea.


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