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Il collegamento negoziale e le operazioni di credito al consumo

Creato il 05 aprile 2011 da Mutuonews

credito al consumoIn un post precedente abbiamo riassunto un’importante sentenza della Corte di Cassazione, la numero 3589 del 2010, il caso riguarda due persone che contraggono un prestito per comprare due macchine, nel mutuo viene specificato che la somma serve a questo fine e la finanziaria eroga il prestito direttamente al concessionario delle macchine che però non consegna le autovetture, a questo punto le due persone recedono dal contratto di acquisto e non corrispondono le rate del mutuo alla finanziaria affermando che è il concessionario a dover ripagare il debito.

La Cassazione avalla le ragioni delle due persone, la finanziaria ha cercato di dimostrare che in questo caso non si tratta di mutuo di scopo, ma di credito al consumo, a questo punto ci siamo chiesti perché la società ha seguito questa linea difensiva e qual’è la differenza tra mutuo di scopo e credito al consumo.

Il credito al consumo è come un grande contenitore dove rientrano moltissimi contratti, prestiti, mutui, leasing, accomunati dal fatto da essere concessi a privati al di fuori dell’ambito lavorativo e professionale.

L’articolo 125 del Testo unico bancario, in materia di credito al consumo, stabilisce che “nell’ipotesi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, al consumatore è riconosciuta un’azione diretta nei confronti del finanziatore, previa messa in mora del fornitore, nei limiti del credito concesso, ed a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore”.

Dalla norma possiamo evidenziare che la tutela per il consumatore è subordinata a vari requisiti, quello più insidioso riguarda il fatto che il finanziatore deve avere l’esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore, se non ha l’esclusiva, il consumatore deve pagare le rate del mutuo, la Cassazione,  a tutela della parte debole del contratto e cioè il consumatore, ha stabilito che il requisito “dell’esclusiva”non è rilevante se si dimostra che tra il contratto di finanziamento e quello di compravendita vi è un collegamento e così negli anni, si è assistito ad uno scontro trai consumatori che per tutelarsi in caso di inadempienze, devono dimostrare il collegamento tra i due contratti e le società che oppongono la mancanza del requisito dell’esclusiva.

La differenza è rilevante quindi, è rilevante dire che un contratto è di mutuo di scopo piuttosto che di credito al consumo.

Questa norma ha suscitato mille dubbi e controversie e soltanto nel 2010, il legislatore ha provveduto a recepire una direttiva europea con la quale ha modificato la vecchia regolamentazione e ha previsto la figura del contratto di credito collegato che ricorre in presenza di due condizioni:

1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;

2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.

Nessun riferimento al concetto di esclusiva, la nuova normativa in materia di credito al consumo prevede molte novità, in questo post però, abbiamo sottolineato solo questo aspetto che riveste molta importanza.

 


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