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Il comodato d’uso

Da Butred77

Il comodato è disciplinato dall’art. 1803 c.c. ed è il contratto con il quale un soggetto (detto comodante) consegna ad altro soggetto (detto comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

E’ un contratto a soli effetti obbligatori poichè, il comodatario acquista un diritto personale di godimento sul bene e non un diritto reale. Il comodato per definizione è gratuito e, trovi la sua causa nel rapporto di cortesia e fiducia esistente tra le parti o nella volontà a sopperire ad un’esigenza altrui.

Proprio questo elemento fa differire il comodato dalla locazione che, al contrario si caratterizza per essere un contratto oneroso (il cd. affitto pagato dal conduttore al locatore)

Esiste tuttavia il comodato oneroso, che si verifica allorquando chi riceve in comodato il bene si obbliga ad adempiere ad una prestazione che, tuttavia, non configura come corrispettivo del godimento. La Cassazione in proposito ha stabilito che qualora il corrispettivo sia di modico valore o, consista in un fare, si è sempre di fronte alla figura del comodato. Diversamente si deve parlare di locazione ((Cass. sentenza nr 3021/2001 o Cass. Sent. n. 485/2003).

Obbligazioni del comodatario (artt. 1804 e 1809 c.c.)

Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa oggetto del contratto di comodato con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli  può servirsene solo per l’uso determinato dal contratto di comodato o dalla natura della cosa.

Non puo’ concedere ad un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre il risarcimento del danno.

Il comodatario è obbligato a restituire la cosa al termine del contratto o quando se ne è servito in conformità a quanto previsto dal contratto di comodato.

Perimento della cosa oggetto del comodato

Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l’avesse impiegata per l’uso diverso o l’avesse restituita a tempo debito. (Art. 1805 cod. civ.)

Deterioramento e spese (artt. 1807 e 1808 c.c.)

Il comodatario non è tenuto a rispondere del deterioramento dovuto all’uso della cosa e non imputabile a titolo di colpa. Le spese di ordinaria manutenzione sono a carico del comodatario quelle di straordinaria manutenzione a carico del comodante.

La restituzione

Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. E’, altresì, obbligato a restituire la cosa se sopraggiunge un’urgente e non preventivata esigenza del comodante nonchè, in caso di contratto di comodato senza termine, allorchè il comodante ne faccia richiesta. Su questo punto vedi anche il precedente post sulla sentenza del Tribunale di Lecco in merito alla restituzione della casa data per scopi familiari

La responsabilità del comodante (art. 1812 c.c.)

I danni  subiti dal comodatario a causa di vizi della cosa oggetto del contratto di comodato debbano essere risarciti dal comodante che fosse a conoscenza dei vizi e che li avesse sottaciuti.


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