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Il Conte “scontato”. Federsupporter spiega i motivi alla base della riduzione della pena

Creato il 14 ottobre 2012 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

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Riceviamo e molto volentieri pubblichiamo.

Il Conte “ scontato”: primo commento alla decisione del TNAS  del 5 ottobre 2012.
( Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)

L’attuale allenatore della Juventus, Antonio Conte, era stato condannato il 23 agosto scorso, in secondo grado, dalla Corte di Giustizia Federale a dieci mesi di squalifica per l’omessa denuncia dell’illecito sportivo con riferimento all’incontro di calcio “Albinoleffe-Siena” del 29 maggio 2011.

La Corte aveva prosciolto lo stesso Conte dall’addebito di omessa denuncia dell’illecito relativo all’incontro “Novara-Siena” dell’1 maggio 2011, per il quale, in primo grado, la Commissione Disciplinare Nazionale (CDN) della FIGC lo aveva, invece, condannato, così come lo aveva condannato relativamente all’incontro “Albinoleffe-Siena”, comminandogli una squalifica, per entrambi gli addebiti, di dieci mesi.

Peraltro, la quantificazione della sanzione in dieci mesi di squalifica, operata in secondo grado dalla Corte di Giustizia Federale, pur avendo quest’ultima prosciolto Conte dall’addebito di una delle due omesse denunce, era stata motivata dalla Corte stessa “ attesa la evidenziata particolare gravità del comportamento, nei fatti sicuramente quantomeno omissivo, tenuto dal sig. Conte con riferimento all’incontro di calcio Albinoleffe-Siena”.

Più precisamente, anche alla luce di dichiarazioni rilasciate dopo la decisione da uno dei componenti del Collegio, la Corte aveva ritenuto che il suddetto comportamento fosse stato tale, pur riferito ad un solo episodio anziché a due, da poter integrare, non una omessa denuncia, bensì un vero e proprio illecito.

D’altronde, il Codice di Giustizia Sportiva (CGS) federale, all’epoca dei fatti  e tuttora vigente, prevedeva e prevede, quali principi generali ai fini della determinazione delle sanzioni, che si deve tenere conto della gravità dell’infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione e, in particolare, dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell’azione o dell’omissione, nonché dall’intensità del comportamento illecito, dovendosi, altresì, tenere conto della esigenza di afflittività delle sanzioni medesime.

 Quanto alla afflittività, è da sottolineare, come ho rilevato nella mia nota del 17 agosto scorso ( cfr. www.federsupporter.it)  che la squalifica di allenatori è, di per sé, relativamente afflittiva, poiché, in base ad una, a mio avviso, erronea interpretazione dell’art. 22, comma 7 , del Codice di Giustizia Sportiva ( CGS) da parte della FIGC, la direzione e la gestione degli allenamenti preparatori delle gare non sono considerate attività inerenti alla disputa delle gare stesse : attività interdette dal richiamato comma 7 all’allenatore squalificato  .

Il Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport del CONI, adito da Conte, per il riesame della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale, pur confermando, a carico del sunnominato, la violazione dell’obbligo di denuncia dell’illecito relativo alla gara “Albinoleffe-Siena”, ha fortemente ridotto la squalifica inflitta dalla Corte, portandola da dieci a quattro mesi.

Le motivazioni del lodo emesso dal TNAS non sono ancora note e, quindi, per il momento, si possono solo avanzare delle ipotesi per comprendere le ragioni che hanno indotto il Collegio Arbitrale ad una così cospicua riduzione di pena, pur a fronte di una riconfermata condanna.

 La prima e più facile ipotesi è che, contrariamente alle valutazioni della Corte Federale, il TNAS non abbia ravvisato nel comportamento di Conte, pur omissivo dell’obbligo di denuncia, quella “particolare gravità”, ravvisata, invece, dalla Corte medesima.

Da un punto di vista oggettivamente e puramente aritmetico, è fuor di dubbio che la commisurazione della sanzione in quattro mesi di squalifica sia più prossima ai tre mesi patteggiati in primo grado, che avevano indotto la Commissione Disciplinare Nazionale a respingere il patteggiamento, poiché la quantificazione della pena era stata considerata incongrua rispetto agli addebiti contestasti, piuttosto che ai sei mesi di squalifica, previsti dal vigente art. 7, comma 8, del CGS, come misura minima per la violazione dell’obbligo di denuncia di un illecito.

All’epoca dei fatti non era ancora prevista una misura minima e, quindi, sussisteva e sussiste ampia libertà e discrezionalità nell’applicazione della sanzione ; libertà e discrezionalità di cui il TNAS ha fatto ampio uso, in questo caso, a favore dell’autore della violazione.

Il TNAS si è evidentemente attenuto al principio, costituzionalmente sancito ( art.25,comma2, Costituzione), per cui nessuno può essere punito in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso ( irretroattività della legge penale), fatta salva, invece, la retroattività, qualora la legge successiva al fatto commesso sia più favorevole al reo.

La determinazione di una misura minima ( sei mesi di squalifica) della sanzione per violazione dell’obbligo di denuncia di un illecito, non è stata, perciò, ritenuta vincolativamente applicabile dal Collegio Arbitrale nel caso di specie.

Resta, però, da dire che, vigendo all’epoca dei fatti la libertà e la discrezionalità di quantificazione delle sanzioni, non era neppure vietato e precluso al TNAS di determinare una misura della squalifica pari a quella minima ( sei mesi) ritenuta minimalmente proporzionata ed equa dalla volontà del legislatore sportivo successiva all’epoca dei fatti stessi.

Se, poi, si volesse sostenere che la squalifica di tre mesi oggetto del patteggiamento respinto dalla CDN in primo grado, perché valutata come incongrua, si riferiva, non ad uno, bensì a due episodi di omessa denuncia, si potrebbe obiettare che il patteggiamento, in quanto rito premiale per l’incolpato, finalizzato alla prevenzione ed esclusione del giudizio, non può che essere valutato con riferimento alle incolpazioni formulate dall’accusa.

Si dice anche che, dopo che la CDN, in primo grado, aveva respinto il patteggiamento di una squalifica di tre mesi, Conte abbia successivamente rifiutato di patteggiare una squalifica di quattro mesi, corrispondente alla quantificazione della sanzione oggi effettuata dal TNAS.

Laddove, se ciò fosse vero, si potrebbe parlare, con qualche ragione, di “ tanto rumore per nulla”.

Come ripeto, più appropriate e meditate considerazioni potranno essere fatte solo dopo aver conosciuto i motivi del lodo arbitrale, tuttavia, nel frattempo, mi permetto di osservare, sin d’ora, che una squalifica di quattro mesi per l’omessa denuncia di un illecito, pari, cioè, a poco più della metà della misura minima oggi disposta dal CGS per tale omissione, non  sembra conforme nè al principio di proporzionalità né a quello di afflittività della sanzione.

Si tenga presente, al riguardo, che, nella fattispecie, non mi risulta che vi sia stata ammissione di responsabilità né collaborazione fattiva da parte dell’incolpato, tali da poter essere valutate come attenuanti e come motivi di riduzione della sanzione, così come prevede l’art. 24 del CGS. 

Mi pare, pertanto, che, fatte salve eventuali, diverse valutazioni che dovessero scaturire dalla lettura dei motivi della decisione in oggetto, Conte emerga dalla vicenda come, per dirla alla Nicolò Carosio, un “quasi colpevole” o, se si preferisce, un “ quasi innocente” : una di quelle classiche soluzioni “ all’italiana” che, per accontentare tutti, finiscono per scontentare tutti.

Non credo, infine, che, per come si và delineando, nel suo complesso, l’epilogo dei procedimenti sportivi con riferimento alla così detta “Scommessopoli”, si possa dire che lo sdegno, l’indignazione e l’auspicio di massima severità nel punire comportamenti illeciti, sdegno, indignazione e auspicio pubblicamente formulati dal Presidente del CONI e dal Presidente della FIGC, nel maggio scorso, al profilarsi della succitata “Scommessopoli”, abbiano trovato e stiano trovando effettivo riscontro, potendo così trarre, coloro i quali sono stati o saranno chiamati a rispondere di gravi violazioni dei precetti dell’ordinamento sportivo, non ingiustificati motivi di relativo conforto.

   Avv. Massimo Rossetti


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