La bella stagione è arrivata e, con essa si inizia a pensare alle vacanze. Molti di voi potrebbero scegliere per questa estate, di affittarsi una casa per le vacanze. Ecco quindi alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili.
La legge 431 del 9 dicembre 1998 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, disciplina anche la locazione di alloggi per finalità turistiche (case vacanze). Infatti, l’art. 1 co 2 let c), esclude l’applicazione della normale disciplina della locazione per gli alloggi con finalità turistiche.
In particolare, all’affitto delle case vacanza non si applica la disciplina prevista:
- dall’art. 2 sulle modalità di stipula e di rinnovo dei contratti;
- dall’art. 3 sulla disdetta da parte del locatore;
- art. 4 sulla convenzione nazionale;
- all’art. 7 sulla condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;
- art. 8 sulle agevolazioni fiscali;
- art. 13 sui patti contrari alla legge
Pertanto, la locazione delle case vacanza va disciplinata secondo le norme del codice civile, dagli artt. 1571 e ss.
In ogni caso è prevista la forma scritta del contratto proprio per la disposizione contenuta nel comma 4 art. 1 L. 431/98: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta”.
Per tutti gli altri elementi del contratto di locazione, quali ad esempio il canone d’affitto, la caparra, le spese per energia etc, il codice civile, lascia libertà contrattuale alle parti. Permangono gli obblighi del locatore e del conduttore previsti dagli art 1575 e 1587 c.c.
Infine, è previsto l’obbligo di comunicazione alle autorità di P.S delle generalità dei conduttori se la locazione è superiore ai 30 gg.L’art 12 del D.L. 59/1978, convertito dalla legge 191 del 18 maggio 1978 stabilisce che:
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato
La comunicazione può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell’osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.