Cassazione civile, sez. VI, 28 novembre 2012, n. 21204
Il frazionamento di un’unica unità preesistente in due o più unità costituisce un’azione edilizia necessitante il preventivo rilascio di una concessione edilizia in quanto che le caratteristiche e la consistenza delle nuove unità immobiliari ottenute, aventi una propria individualità funzionale, arrecano concreto pregiudizio all'assetto urbanistico del territorio perché strumentali a determinare un aggravio del carico urbanistico stante la sopravvenuta, continuativa fruizione dei nuovi locali da parte di stabili occupanti” (cfr. Cass. Pen. n. 41541/09).
La Cassazione Civile, in simmetria con quanto appena chiarito, è quindi pervenuta ad affermare che il “frazionamento abusivo dell’unità immobiliare urbana in più unità abitative autonome priva l’edificio della regolarità urbanistico-edilizia che costituisce requisito giuridico essenziale ai fini della sua commerciabilità e del suo legittimo godimento” (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. nn. 10703/94; 1701/09; 25040/09; 9046/12).TRATTO DALLA SENTENZA PUBBLICATA