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il giudice ha deciso che il paziente ricoverato ha diritto a ricevere in visita il proprio cane
Da Sabrina2007Lo ha deciso il giudice tutelare Giuseppe Buffone, del Tribunale di Varese.
Il fatto:
Una signora versa in condizioni cliniche particolari, non è in grado di gestire con sufficiente autonomia gli atti di vita quotidiana, inclusi gli atti minimi, anche se conserva lucidità mentale ed appare capace di intendere e di volere.
E' proprietaria di immobili e quindi viene nominato un tutore.
La signora acconsente ad entrare in un centro di assistenza e cura ed è costretta a lasciare il suo cane presso un'amica perchè nella nuova residenza non sono ammessi gli animali.
Esprime però il desiderio di continuare a vederlo e, attraverso gli assistenti sociali, viene chiesto l'intervento del giudice tutelare. La signora chiede che all'amica vengano demandati i compiti relativi all'animale, come portarlo in giro e, soprattutto, condurlo da lei periodicamente.
La decisione del giudice
Questo giudice reputa che debba essere offerta risposta positiva
Deve, oggi, ritenersi che il “sentimento per gli animali” costituisca un “valore” e un “interesse” a copertura costituzionale: proprio a tutela del “sentimento per gli animali”, il Legislatore, nel 2004 , ha introdotto i delitti di cui agli artt. 544-bis – 544-sexies c.p.
La norma scolpisce nel diritto positivo un principio che costituisce oramai patrimonio della coscienza sociale contemporanea ovvero “il rispetto degli animali”.
La Legge 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a
Strasburgo il 13 novembre 1987 ha riconosciuto “che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia ed ha affermato “l’importanza degli animali da compagnia a causa del
contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società”.
In conclusione, va affermato che, nell’attuale ordinamento, il sentimento per
gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia;
diritto che, quindi, va riconosciuto anche in capo all’anziano soggetto vulnerabile dove, ad esempio, nel caso di specie, tale soggetto esprima, fortemente, la voglia e il desiderio di continuare a poter frequentare il proprio cane.
Si pensi che, nel caso di specie, la beneficiaria – mentalmente capace ma fisicamente ormai quasi allettata –non ha pensato, per sé stessa, come prima cosa, al suo patrimonio (es. gli immobili lasciati fuori dalla Residenza), bensì al suo cane, rimasto (in assenza anche di parenti) unico ricordo delle vita quotidiana persa a causa della patologia.
La serietà del rapporto tra la beneficiaria e il suo animale di compagnia, in
attuazione della legge 201/2010, impone il rispetto del rapporto stesso, anche quale
riconoscimento della dignità dell’anziano incapace, anche in attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18. Il trattato in esame riconosce espressamente (lett. n del preambolo) “l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte”
Trib. Varese, Ufficio Volontaria Giurisdizione, decreto 7 dicembre 2011 (g.t. G. Buffone)
Finalmente un giudice capace di rendere migliore la vita delle persone pur applicando la legge
un saluto da Marta
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