- congruo, cioè avere una durata adeguata;
- possibilmente fruito in maniera continuativa;
- effettivo, cioè le giornate di riposo devono essere godute concretamente dal lavoratore.
Il periodo di ferie di quattro settimane matura sulla base di un rapporto di lavoro di 12 mesi per cui, in caso di assunzione infrannuale, il lavoratore avrà diritto ad un numero di giorni di ferie, proporzionale al periodo di lavoro effettivamente prestato. Uno dei punti, oggetto di discussioni e di conflitti capo/dipendente, è quello relativo aI momento di godimento delle ferie; questo è stabilito dal datore di lavoro, che deve tenere conto sia delle esigenze dell’ impresa sia degli interessi dei lavoratori, salvaguardando ove possibile, il principio della continuità del periodo di ferie.
Questo principio, di norma, viene salvato prevedendo una chiusura aziendale obbligatoria, la cui lunghezza sia tale da non esaurire tutte le ferie spettanti ai dipendenti. I contratti collettivi di categoria prevedono, spesso, un esame congiunto tra le rappresentanze sindacali per fissare il piano feriale;nell'ambito delle ferie collettive, quelle nelle quali il datore manda in ferie tutto o parte del personale, al lavoratore viene garantita la possibilità di scegliere un congruo periodo di tempo feriale, sempre previo accordo con il datore di lavoro. Il lavoratore, se si assenta per ferie per propria unilaterale decisione e senza consenso del datore di lavoro, come pure in caso di ritardato e ingiustificato rientro dalle ferie, è passibile di sanzione disciplinare e nei casi più gravi anche del licenziamento.
Il D.Lgs. 66/2003 chiarisce un secondo importante aspetto laddove vieta la monetizzazione delle ferie, stabilendo il principio dell’effettività del loro godimento: in pratica non è ammissibile che il lavoratore rinunci a fruire delle stesse, ottenendo in cambio il controvalore in denaro. Ci sono, comunque, dei casi in cui la monetizzazione è legittima:
- contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno in quanto in tali rapporti di lavoro il godimento delle ferie annuali può non essere effettivamente fruito, in tutto o in parte, mediante giorni di riposo ma può essere sostituito dalla relativa indennità;
- nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno. In questo caso al lavoratore, al termine del rapporto viene corrisposta l’indennità sostitutiva per ferie non godute.
- due settimane, come minimo, devono essere necessariamente fruite nell’anno di maturazione. Il vincolo che almeno due settimane di ferie devono essere fruite consecutivamente vale in caso di richiesta del lavoratore. La consecutività delle due settimane di ferie è prevista dunque solo in caso di richiesta in tal senso del lavoratore, in conformità a quanto previsto dall’art. 2109 c.c. il quale stabilisce che il periodo di ferie deve essere possibilmente continuativo, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro;
- le restanti due settimane delle ferie spettanti possono essere godute dal lavoratore nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Se poi il contratto collettivo o individuale prevede un periodo di ferie più lungo, i giorni o le settimane di ferie in più possono essere fruiti anche oltre i 18 mesi successivi alla maturazione. Tali giorni in più possono essere anche monetizzati ove non fruiti;
- la contrattazione collettiva può ridurre il periodo minimo di ferie di due settimane anche se ciò ha sollevato qualche perplessità, poichè questa pratica, seppure ritenuta legittima, potrebbe vanificare la funzione di riposo feriale. E’ ritenuta giustificata da eccezionali esigenze di servizio o, comunque, da esigenze aziendali serie.
- in caso di malattia intervenuta durante il godimento delle ferie. Il lavoratore è tenuto in ogni caso a comunicare tempestivamente all’azienda lo stato morboso sopravvenuto durante le ferie, inoltrando il certificato medico e segnalando il domicilio feriale: ciò al fine di permettere al datore di lavoro di controllare, nelle forme di legge, la malattia e l’eventuale incompatibilità della stessa con le ferie e la loro funzione. Se il lavoratore si sottrae dolosamente o colposamente al controllo medico, gli è preclusa la possibilità di considerare la malattia come legittima causa sospensiva delle sue ferie
- quando sussiste una specifica incompatibilità con l’essenziale funzione di riposo e recupero delle energie psicofisiche.
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