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Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Creato il 25 maggio 2011 da Pps @ppsposato
E' noto che la magistratura del lavoro considera il licenziamento per giustificato motivo oggettivo adottabile anche nell'ipotesi del riassetto organizzativo dell'azienda, attuato al fine di una più economica gestione di essa. Devono, ovviamente, sussistere condizioni non meramente contingenti ed influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, imponendo un'effettiva necessità di riduzione dei costi.
Il giudice non può sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, ma a lui spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità la scelta imprenditoriale, che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato.
Deve, comunque, essere chiara la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, non essendo, peraltro, necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo oggettivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite e attribuite. (Trib. Milano 29/3/2008, d.ssa Cincotti, in Lav. nella giur. 2008, 1171).
Molto responsabili HR, in base a questa sentenza, hanno operato e continuano ad adottare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con una certa tranquillità, non tenendo conto che in molte altre sentenze sono stati fatti dei distinguo di notevole importanza:
  1. In materia di obbligo di repechage, è illegittimo il licenziamento del lavoratore, qualora il datore di lavoro non riesca a dimostrare di non poter ricollocare il lavoratore in altri rami dell'azienda, valutando anche le sedi all'estero. (Cass. 15/7/2010 n. 16579, Pres. Sciarelli Est. Monaci, in Lav. nella giur. 2010, 940).
  2. In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo la scelta tra più lavoratori fungibili e omogenei tra loro deve essere effettuata applicando analogicamente i criteri dei carichi di famiglia e dell’anzianità previsti dall’art. 5 L. 23/7/91 n. 223, a pena di illegittimità del licenziamento. (Trib. Milano 8/7/2010, Est. Mariani, in D&L 2010, 866).
  3. In materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, determinati da ragioni inerenti all’attività produttiva, il datore di lavoro ha l’onere di provare, con riferimento alla capacità professionale del lavoratore e all’organizzazione aziendale esistente all’epoca del licenziamento, anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato), l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, giustificandosi il recesso solo come extrema ratio (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza della corte territoriale che, con riferimento ad azienda di grandi dimensioni, aveva ritenuto non assolto dal datore di lavoro l’onere probatorio, sul rilievo delle numerose assunzioni nell’anno seguente a quello del licenziamento, di personale con la medesima qualifica del lavoratore licenziato, e dell’elevato livello di istruzione di questo, che ne consentiva l’utilizzazione in settori diversi da quello in cui era stato precedentemente addetto). (Cass. 26 marzo 2010 n. 7381, Pres. Roselli Est. D’Agostino, in Orient. Giur. Lav. 2010, 469).
  4. Non integra la fattispecie legale di giustificato motivo oggettivo un licenziamento attuato senza soppressione del posto di lavoro né delle mansioni, ma con ridistribuzione delle mansioni tra il restante personale, senza che venga neppure dedotta la necessità di far fronte a difficoltà economiche contingenti o l'esistenza di effettive ragioni tecnico-produttive che impongano un più razionale assetto aziendale. (Corte app. Torino 30/3/2009, Pres. Girolami Est. Pasquarelli, in Riv. giur. lav. e prev. soc. 2010, con commento di Carla Spinelli, "Redistribuzione delle mansioni e giustificato motivo oggettivo di licenziamento", 316).
Ho riportato solo 4 delle tante sentenze riferentesi al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che, però, suggeriscono molta attenzione nell'adottare questo provvedimento.

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