di Bruno Ferraro*
*Presidente Aggiunto Onorario Corte di Cassazione
da “Libero”, 29/05/13
Il cosiddetto matrimonio omosex è fuori della Carta Costituzionale. È un’opinione pienamente condivisa dal Senatore Giovanardi e contrastata dalla Presidente della Camera Boldrini. I due personaggi si sono pronunciati a margine della Giornata internazionale contro l’omofobia e la Presidente si è appellata al Trattato UE e alla Commissione Europea, secondo cui “i diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali formano parte integrale dei criteri per l’accesso all’Unione”.
Resto fermo nella mia convinzione e sostengo che, almeno fino ad eventuale sopravvenuta modifica della nostra Costituzione, nessuno può imporci di violarla e nessuno può dimostrare che il matrimonio omosex si armonizza con il principio dell’art. 29 che contempla il riconoscimento della famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio”.
Sulla base dell’art. 3 della Costituzione e del principio di uguaglianza in esso sancito, nessuna discriminazione può ritenersi consentita in via di principio. Tuttavia, scendendo sul terreno delle norme positive, non riesco ad intravedere lacune suscettibili di essere colmate con norme di nuova emanazione. Non esiste un problema successorio, in quanto utilizzando il testamento è possibile trasmettere al compagno, in assenza di eredi aventi diritto, anche l’intero patrimonio. Nulla vieta, peraltro, la stipula di una polizza assicurativa o di una pensione integrativa a vantaggio del partner. È un falso problema il subentro nel contratto di locazione della casa in comune di residenza, in quanto tale contratto può essere stipulato congiuntamente dai due partner: in ogni caso la Corte Costituzionale (sentenza n. 404/1988) ha riconosciuto al convivente il diritto di successione nel contratto di locazione dopo la morte del titolare.
È un falso problema il diritto di visitare in carcere o in ospedale il partner in quanto tale possibilità è oggi concessa ai conviventi da norme dell’ordinamento penitenziario. Ed ancora, la giurisprudenza ha riconosciuto al convivente la risarcibilità per fatto illecito del terzo in danno del partner (esempio, un incidente stradale). Quanto ai contratti di convivenza, la loro stipula tra conviventi omosessuali è da tempo ammessa dalla giurisprudenza.
Se quanto precede è irrefutabile; se il legislatore non ha diritto di introdurre un istituto (il matrimonio) che si fonda su una legge di natura antica quanto l’uomo; se la questione dei diritti civili va tenuta nettamente distinta da quella concernente la famiglia; se i concetti di paternità e maternità sono radicati nella natura umana e non possono essere sostituiti con un generico concetto di “genitorialità”; se tutta la storia umana è centrata sull’attrazione dell’uomo verso la donna e viceversa; se la stessa parola “matrimonio” deriva da matris (madre) e munus (compito della madre di contribuire alla perpetuazione della specie); ci pensi un bel po’ chi sostiene che una coppia omosessuale ha diritto di vivere la propria unione ottenendone il riconoscimento giuridico.
Il matrimonio omosex è un falso problema. Non c’è bisogno di scardinare la famiglia per dare ad omosex e transex i diritti di cui sono già oggi titolari.