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Il modello del D. Lgs. 231/01 applicato al mondo del calcio? Alcune riflessioni critiche

Creato il 05 maggio 2012 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato


modello 231 Il modello del D. Lgs. 231/01 applicato al mondo del calcio? Alcune riflessioni critiche

Ho avuto la possibilità, per motivi professionali, di partecipare alla costruzione ed alla successiva implementazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo elaborato ai sensi del D. Lgs. 231/01. In tale modello ho anche operato come Presidente dell’Organismo di Vigilanza per un paio di anni.

Sono personalmente assai critico sul tale normativa. Non perché il fine sia sbagliato, ma perché la ritengo una dimostrazione di come lo Stato Italiano abbia dichiarato la propria incapacità ad amministrare la Giustizia, costringendo tra l’altro le aziende a costruire l’ennesima sovrastruttura organizzativa.

Il D. Lgs. 231/01 nasce, essenzialmente, per assegnare una responsabilità amministrativa alle aziende che dimostrino di non rendersi parte attiva nella prevenzione di alcuni reati. Non viene previsto un obbligo di adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ma si prevede che solo la sua esistenza ed efficace implementazione, in caso di contestazione, possa fungere da esimente per evitare che il reato commesso da un singolo dipendente possa anche estendersi alla società.

I reati rispetto ai quali possono scattare le sanzioni sono contenuti in un elenco che richiama altre leggi. Inizialmente si era partiti con corruzione, concussione e reati societari, quindi aspetti già disciplinati dal nostro Codice, ma rispetto ai quali poteva essere sensato introdurre una sovrastruttura normativa ed organizzativa, specialmente per i soggetti che intendevano operare con la Pubblica Amministrazione.

La deriva, e qui scatta la mia critica, si è avuta quando si è voluto far confluire all’interno del meccanismo del Sistema 231 anche tutta un’altra serie di reati per i quali esistono delle normative specifiche, che già prevedono obblighi in capo alle aziende in termini di analisi dei rischi e gestione degli stessi. Mi riferisco in particolare alle tematiche scaturenti dalla Salute e Sicurezza dei lavoratori (per i quali si veda questo interessante post) e dell’Ambiente.

Alla fine, un’azienda oltre a rispettare quelle leggi deve anche duplicare degli adempimenti.

Finito questo “pistolotto” introduttivo (necessariamente sintetico e quindi superficiale), veniamo al mondo del calcio.

Utilizzo una notizia del mese di marzo, trovata come tante altre, nei feed che divoro quotidianamente:

Il Novara Calcio diventa parte attiva nella lotta alle scommesse

Alla luce dei recenti fatti di cronaca relativi ai negativi avvenimenti legati al “calcio scommesse” nel quale sono state coinvolte, loro malgrado, molte società a causa dei comportamenti di propri dipendenti e tesserati, la Società Novara Calcio S.p.A. ha deciso di diventare parte attiva nella lotta a questo fenomeno sottoscrivendo un accordo preliminare di consulenza con Federbet AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif), federazione di diritto Belga specializzata nel controllo del gioco d’azzardo legato agli eventi sportivi, al fine di monitorare i flussi di scommesse delle gare che la Società andrà a disputare nel prossimo futuro.

I dati elaborati verranno trasmessi da Federbet AISBL al Club novarese prima, durante e dopo ogni gara e, in caso di eventuali anomalie, sarà la Società stessa a darne comunicazione agli organi competenti al fine di assolvere quell’obbligo di denuncia prescritto dall’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva.

Si tratta di un vero e proprio meccanismo di autocontrollo che è stato concepito per tutelarsi in caso di tentativi di illecito al fine di poter fornire un contributo attivo a chi indaga per combattere un fenomeno che ha minato pesantemente la credibilità del calcio professionistico e, nel contempo, ridurre gli effetti della responsabilità oggettiva.

La Società Novara Calcio, dopo aver approvato il modello di gestione ideato dal Legislatore con il D.Lgs 231/01, è passato alla predisposizione di un corpus normativo (in via di ultimazione) denominato “Codice Antifrode” contenente le procedure operative e avente ad oggetto le norme del Codice di Giustizia Sportiva, affinché ogni dirigente, dipendente e tesserato della Società sia istruito e, successivamente, sensibilizzato sui rischi connessi alla violazione di norme disciplinari.

Maggiori informazioni sul “Sistema Antifrode” ideato dalla società Novara Calcio S.p.A. potranno essere reperite sul canale multimediale ufficiale novarachannel.tv dove in una dettagliata intervista il dott. Massimo De Salvo, Amministratore Delegato della Società, e l’avv. Cesare di Cintio, legale del Club, hanno illustrato nei dettagli l’operatività di quanto ideato.

Vediamo cosa dice l’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva:

Art. 6 – Divieto di scommesse e obbligo di denuncia      

1. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.
2. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.
3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a due anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.
4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 4, il fatto è punito con l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell’art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.
5. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2 ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC

6. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 3 mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.

Se non ci fosse quel richiamo alla “responsabilità diretta della società”, probabilmente a nessuna società verrebbe in mente di attivare un contratto di servizi (si presume oneroso) che tenda a fornire segnalazioni in merito a “flussi anomali di scommesse”.

Invece, l’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva chiarisce in maniera inequivocabile che il Novara Calcio, come le altre squadre, del resto, non hanno molte alternative:

Art. 4 – Responsabilità delle società      

1. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali.
2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5.
3. < omissis >

4. < omissis >.
5. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato.
6. < omissis >.

Quindi: lo Stato Italiano ha regolarizzato le scommesse sportive ma, considerando che con gli attuali strumenti non è possibile prevenire l’illecito utilizzo di questo strumento per – ad esempio – il riciclaggio del denaro sporco (si vedano, ad esempio, lo studio della PKF “Fraud in Football” nonché il blog del dott. Declan Hill), le società devono attivarsi in prima persona in un compito di prevenzione che non è loro.

Quello che però, da tifoso di calcio, mi preoccupa maggiormente (anche alla luce delle inchieste in corso) è che si voglia utilizzare lo strumento del modello organizzativo 231 come soluzione mitigatoria del problema degli illeciti sportivi.

La mia riflessione nasce da un interessante articolo apparso sul sito di Federsupporter. L’Avv. Massimo Rossetti aveva infatti preso spunto dall’attuale situazione per formulare una proposta basata:

  1. Sull’adozione di un modello e di un organismo organizzativo di controllo e vigilanza delle società specificamente deputato alla prevenzione di illeciti sportivi, sulla falsariga del modello e organismo previsti dal decreto legislativo n. 231/2001  relativo alla responsabilità amministrativa di società ed associazioni per alcuni tipi di reati commessi da loro esponenti, dipendenti e collaboratori e, ancor più specificamente, sulla falsariga delle norme di cui al decreto legislativo n. 231/2007 in materia di prevenzione in attività di riciclaggio di proventi da attività criminose;
  2. Sulla possibilità per le società che adottino tali modelli ed organismo, peraltro preventivamente approvati dalla FIGC e dal CONI e quindi resi obbligatori, a pena di revoca dell’affiliazione delle stesse società, ove effettivamente, correttamente ed efficacemente attuati ed applicati da queste ultime, di esimersi da responsabilità oggettiva per illeciti sportivi commessi da propri tesserati.

Tale proposta sembra essere stata recepita, almeno da un punto di vista concettuale, dal Consiglio Federale dello scorso 27 aprile 2012 che ha infatti determinato l’obbligatorietà di adozione di un modello organizzativo da parte delle società di calcio (le cui linee guida sono state approvate dal Consiglio Federale) e, per quanto riguarda le tematiche della sicurezza:

“La Federazione procederà a una ricognizione interna con le Società sui rapporti con i gruppi di tifosi. Diventeranno obbligatori modelli organizzativi delle singole Società sui problemi della sicurezza per poter intervenire sul piano normativo con due obiettivi: 1) rafforzare le sanzioni nei casi di omessa denuncia per contrastare fenomeni di omertà; 2) valorizzare il sistema delle esimenti e delle attenuanti per le Società in regola con i modelli organizzativi che saranno validati dalla FIGC e dalle Leghe competenti.”

Il Consiglio Federale ha preso posizione esclusivamente sulla tematica della sicurezza e, quindi, non è detto che tale ragionamento venga esteso sic et simpliciter anche agli illeciti sportivi.

Intendiamoci: la mia non è una critica alla proposta dell’Avv. Rossetti che trovo assolutamente di buon senso e delle quali capisco e, in parte, condivido lo scopo. Quello che mi preoccupa, da tifoso e da cittadino, sono le ulteriori riflessioni fatte dall’Avv. Rossetti sulle conseguenze della scelta:

Circa gli effetti della successione temporale di regole che disciplinino diversamente  la responsabilità oggettiva delle società per i suddetti illeciti, in tutto e per tutto assimilabili a quelli penali, in quanto produttivi di sanzioni, in questo caso, il principio generale di irretroattività dovrebbe essere coniugato con l’altrettanto principio generale secondo cui norme più favorevoli al reo sono retroattive.

La soluzione migliore sarebbe rappresentata (…) da una disciplina transitoria regolante la fase di passaggio dalle vecchie  alle nuove disposizioni che, lasciando inalterati gli illeciti riscontrati, ne attenui le conseguenti sanzioni alla luce delle nuove, più favorevoli disposizioni per le società.

Le indagini in corso nelle Procure di Cremona, Bari e Napoli rischiano di produrre degli effetti devastanti sull’attuale panorama calcistico nazionale. Basti pensare a cosa può comportare una penalizzazione che impedisca l’accesso alla Champions League o – in misura minore – all’Europa League, per non parlare dell’effetto economico e finanziario di una retrocessione in Serie B o di una mancata promozione in Serie A.

Si tratta di decine di milioni di Euro e, apparentemente, di un male molto diffuso, forse più diffuso di quanto non si pensi. E di fronte a certe somme, spesso i principi etici vengono meno e “vince” chi è capace ad assicurarsi i servigi del migliore avvocato, lobbista o risk manager. Che costano milioni, certo, ma meno di quelli che sono a rischio in caso di condanna.

Speriamo che non sia così.


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