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Il nuovo regime forfettario e semplificatoper le “piccole partite IVA”

Da Pukos
Il nuovo regime forfettario e semplificatoper le “piccole partite IVA”

L`articolo 9 della bozza del disegno di Legge di stabilita’ 2015 approvato dal Governo prevede un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese individuali e lavoratori autonomi), che sostituisce, a decorrere dal 2015, l`attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000 nonche’ dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011.

Trattandosi di una norma attualmente inclusa in un disegno di legge, potrebbe subire modifiche prima dell`approvazione, in fase di discussione parlamentare. E` tuttavia ipotizzabile che l`impianto sostanziale della norma permanga anche nella versione definitiva e riteniamo importante anticiparne l`esame, poiche’ potrebbe rendersi necessario adottare decisioni entro il 31 dicembre 2014 (fino ad allora saranno infatti comunque i vigore i precedenti regimi semplificati).

Come gia’ anticipato, il nuovo regime forfetario e’ riservato alle persone fisiche (imprese individuali e lavoratori autonomi). Non e’ pero’ riservato soltanto ai giovani o ai soggetti che intraprendono una nuova attivita’; rappresenta anzi un regime naturale, ad accesso automatico, per chi rispetta le condizioni che illustreremo (e’ comunque consentita l`opzione per l`applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale).

Accedono al regime (in automatico, salvo opzione per il passaggio al regime ordinario) i soggetti che nell`anno precedente:

  • hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a specifici limiti, differenziati in base all`attivita’ ATECO esercitata (vedi tabella riepilogativa in calce);
  • hanno sostenuto spese non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR, compensi ad associati in partecipazione e prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60, TUIR;
  • si sono avvalsi di beni strumentali (anche a titolo di locazione, noleggio leasing) il cui costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, a fine anno, non e’ risultato superiore a 20 mila euro. Non vanno considerati i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati ne’ i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

Il regime e’ comunque precluso ai soggetti:

  • che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
  • non residenti (salvo il solo caso di soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del loro reddito);
  • che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
  • che, contestualmente all`esercizio dell`attivita’ in proprio, partecipano a societa’ di persone, associazioni professionali o S.r.l. “trasparenti”.

I soggetti che confluiscono al nuovo regime:

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili: e’ previsto solo l`obbligo di numerazione e conservazione delle fatture d`acquisto delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
  • sono esonerati dall`applicazione dell`IVA (salvo in caso di acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a 10.000 euro e di servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge); non possono quindi esercitare il diritto alla detrazione dell`IVA sulle spese sostenute, benche’ inerenti l`attivita’;
  • non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui compensi conseguiti e non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte;
  • non sono soggetti agli studi di settore e/o ai parametri;
  • sono esonerati dallo spesometro, dalla comunicazione black list e dalla comunicazione delle dichiarazioni d`intento ricevute; restano pero’ soggetti all`invio degli elenchi Intrastat.

In caso di entrata o uscita dal regime si renderanno applicabili le disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell`IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell`imposizione diretta.

La vera novita’ del regime previsto dalla Legge di Stabilita’ 2015 rispetto ai regimi semplificati precedenti sta nel fatto che il reddito non venga determinato dalla consueta sottrazione dai ricavi dei costi inerenti, bensi’ applicando ai ricavi o compensi un coefficiente di redditivita’ differenziato a seconda dell`attivita’ esercitata (codice ATECO).
Dal reddito forfettariamente determinato potranno essere dedotti i contributi previdenziali versati, e l`imponibile che ne deriva sara’ soggetto ad un`imposta sostitutiva dell`IRPEF e relative addizionali e dell`IRAP, pari al 15% (fisso).
La tabella che segue riporta, per ciascuna attivita’ ATECO, il limite di ricavi/compensi per accedere al regime (ricordiamo che il dato va eventualmente ragguagliato a giorni) e la percentuale da applicare per la determinazione forfettaria del reddito:

Gruppo ATECO Codice attivita’ ATECO 2007 Limite ricavi/compensi Coefficiente di redditivita’

Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) 35.000 40%

Commercio all`ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 40.000 40%

Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande 47.81 30.000 40%

Commercio ambulante di altri prodotti47.82 – 47.8920.00054%

Costruzioni e attivita’ immobiliari(41 – 42 – 43) – (68)15.00086%

Intermediari del commercio46.115.00062%

Attivita’ dei servizi di alloggio e di ristorazione(55 – 56)40.00078%

Attivita’ professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)15.00067%

Altre attivita’ economiche(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 -32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)20.00040%

Vediamo un esempio: un intermediario del commercio (codice ATECO 46.1) che realizzera’ nel 2015 un fatturato di 10.000 euro, a prescindere dai costi effettivamente sostenuti, determinera’ il reddito in misura pari a 6.200 euro (il 62% di 10.000). Da 6.200 potra’ dedurre i contributi previdenziali versati nel corso del 2015 e sul risultato netto applichera’ l`imposta sostitutiva del 15%.

Casi particolari:

  • Per i soggetti che iniziano una nuova attivita’, a decorrere dal 2015, e’ previsto che, per il periodo d`imposta di inizio dell`attivita’ e i 2 successivi il reddito determinato forfettariamente sia ridotto di 1/3 a condizione che:
    • il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attivita’ artistica, professionale o d`impresa, anche in forma associata o familiare;
    • l`attivita’ da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita’ precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attivita’ costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell`esercizio dell`arte o professione;
    • qualora l`attivita’ sia il proseguimento di un`attivita’ esercitata da un altro soggetto, l`ammontare dei ricavi o compensi del periodo d`imposta precedente non sia superiore ai limiti previsti.
  • I soggetti esercenti attivita’ d`impresa possono presentare all`INPS una specifica comunicazione telematica, per aderire ad un regime agevolato ai fini contributivi con le seguenti caratteristiche:
    • non e’ previsto il livello minimo imponibile; non risultano pertanto dovuti i contributi minimi;
    • il versamento dei contributi va effettuato entro i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base al modello UNICO.
  • Per i contribuenti che entro il 31 dicembre 2014, avendone i requisiti, abbiano aderito al regime dei minimi, e’ prevista una clausola di salvaguardia che gli consentirà di continuare ad applicare il “vecchio regime” fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d`eta’.

Fonte: Fisconet


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