Nuovo articolo dedicato al tema del recesso del socio in una società per azione. Perchi avesse perso i precedenti articoli qui di seguito riportiamo i link:
Parte 1 - dedicata a cenni generali del recesso del socio
Parte 2 - dedicata al procedimento di liquidazione
Parte 3 - dedicata alla figura dell'esperto incaricato della valutazione
In questa quarta parte parliamo della data di riferimento della valutazione.
L’art 2437 ter, al contrario di quanto previsto dall’art 2473 per le Srl, non indica una data precisa di riferimento per la determinazione del valore delle azioni.
Si osserva tuttavia che il 5° comma precisa che in caso di contestazione, il valore di liquidazione delle azioni è determinato entro 90 gg. dalla data del recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale.
Ugualmente il 3° comma dello stesso articolo precisa che, per le azioni quotate in borsa, il valore deve fare riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura dei 6 mesi che precedono la convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. Da queste disposizioni si può dedurre che la data di riferimento non può essere di molto antecedente alla data del recesso
La casistica si può complicare nelle fattispecie in cui il recesso sia in conseguenza di cause previste dalla legge o dallo statuto: in tali casi infatti la stima del valore effettuata degli amministratori potrebbe essere di alcuni mesi antecedenti ( a causa dei tempi connessi alla elaborazione del processo di valutazione) alla data dell’assemblea che ratifica il diritto di recesso.
In ogni caso occorre tenere in considerazione alcune notazioni, tratte dai citati PIV, da tenere presente.
• La data di riferimento della valutazione è condizionata sia dai fatti e dalle circostanze da tenere presenti che dai dati e dalle informazioni disponibili per le stime di valutazione. Ciò non significa che l’esperto valutatore debba ignorare i fatti, le circostanze, ovvero i dati e le informazioni successivi, ma qualora li consideri deve indicare come li ha considerati e perché ne ha fatto uso. Questo principio vale in modo particolare per i valori di mercato, che per loro natura variano, anche in modo significativo, lungo il tempo
• In qualunque valutazione deve essere considerata attentamente il fattore incertezza concernente lo sviluppo degli avvenimenti futuri. In altri termini l’esperto deve raggiungere conclusioni valutative che tengano conto dell’incertezza insita nella base informativa disponibile, nella metodologia di valutazione seguita, nei risultati dei calcoli e delle stime sviluppate. Si ricordano al proposito le distinzioni intuitive fra: (a) eventi possibili, (b) eventi ragionevolmente prevedibili e (c) eventi inattesi o remoti.
• Bisogna evitare in ogni caso il cd fenomeno dell’indsight bias. Trattasi del cd “senno di poi”, ovvero la tendenza a considerare gli eventi che si sono verificati, come più prevedibili di quello che in realtà fossero prima che si fossero verificati.
Note sull'autore
Articolo a cura di Articoli a cura di Angelo Fiori, dottore Commercialista e revisore contabile dei conti, con esperienza professionale quarantennale in campo amministrativo, con focus principale sulla revisione contabile e sulle valutazioni d’azienda e di strumenti finanziari.
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