Il risarcimento per la violazione dell’obbligo di mantenimento dei figli non riconosciuti spetta anche agli eredi

Da Daniela Conte @StudioAvvConte

In questo articolo affronto l’argomento delicato dell’ obbligo di mantenimento e di assistenza dei figli da parte del genitore che non ha effettuato il riconoscimento.

Sull’ argomento, infatti, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione,  Sez. 6^ civile, con la sentenza n. 3079 del 16/02/2015.

La fattispecie è la seguente: Caia, figlia naturale (non riconosciuta) di Tizio cita in giudizio il padre chiedendo il risarcimento danni (c.d. illecito endofamiliare) per non aver adempiuto ai doveri genitoriali, non avendo il medesimo mai provveduto al suo mantenimento, assistenza e istruzione.

Le eredi di Tizio, deceduto nelle more del giudizio, ricorrono dinanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, con la quale Tizio è stato condannato al  pagamento della somma di € 50.000,00 a titolo di risarcimento danni nei confronti della figlia naturale Caia.

Quest’ultima resiste  con controricorso.

La Suprema Corte inquadra, preliminarmente, la fattispecie, che si “…. inserisce nella più vasta problematica della responsabilità aquiliana nei rapporti familiari  oggettto di una rielaborazione condotta sottto il profilo della tutela dei diritti fondamentali della persona “.

Ciò premesso, i Giudici di legittimità precisano che – anche ladddove il riconoscimento del figlio sia avvenuto escluivamente con la sentenza dichiarativa della filiazione naturale – l’obbligo del genitore naturale di contribuire al mantenimento dei figli sorge già dalla nascita.

In sostanza, nel momento in cui si procrea un figlio – e già solo a seguito di questa circostanza – si assume lo status di genitore, dal quale discendono i diritti e doveri previsti dall’ art. 147 ( “ Doveri verso i figli “) e dall’ art. 148 (“Concorso negli oneri” ) cod. civ.

Sull’argomento la Corte di Cassazione richiama, tra le altre, le sentenze Cass. civ. 20.12.2011 n. 27653, Cass. civ. 03.11.2006, n. 23596.

Tra i doveri del genitore nei confronti del figlio vi sono, appunto, quelli di assistenza, educazione, istruzione e mantenimento (già a partire dalla nascita, come confermato – tra le altre – nella sentenza Cass. civ. 06.11.2009 n. 23630).

E’ importante sottolineare che l’ obbligo di mantenimento dei figli deve essere adempiuto a prescindere da qualsasi domanda.

Si aggiunge che l’obbligo di mantenimento dei figli sorge in capo a entrambi i genitori anche se, al momento della nascita e successivamente, uno di essi non ha provveduto al riconoscimento: il diritto del figlio naturale a essere mantenuto, istruito ed educato sorge – nei confronti di entrambi i genitori – fin dalla nascita (sul punto si vedano, tra le altre, Cass. civ. 22.11.2013 n. 26205, Cass. civ. 10.04.2012 n. 5652, Cass. civ. 02.02.2006 n. 2328, Cass. civ. 14.05.2003 n. 7386).

In merito alla questione del risarcimento danni ex art. 2059 c.c., la Corte di Cassazione – con la sentenza che qui si commenta – parte dall’assunto che la nozione di illecito endofamiliare si è ormai fatta strada da tempo nella giurisprudenza di legittimità (si vedano, ex multis, Cass. civ. 22.11.2013 n. 26205; Cass. civ. 10.04.2012 n. 5652; Cass. civ. 15.09.2011 n. 18853); di conseguenza, le sanzioni per la violazione dei relativi doveri non sono esclusivamente quelle tipiche previste dal diritto di famiglia.

I Giudici con l’ermellino precisano, infatti, che ” … la natura giuridica di tali obblighi, infatti, comporta che la relativa violazione, nell’ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’ illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., come reimterpretato alla luce dei principi enucleati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella nota decisione n. 26972 del 2008…. Il che vuol dire la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costtituzionale… “.

Sulla base di quanto sopra detto, la Suprema Corte aggiunge, in merito alla fattispecie oggetto del ricorso, che “… Il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di una figlia – come accertato in sede di merito -, integra da un lato, la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, e determina, dall’altro, un’immancabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela “.

Sulla scorta delle motivazioni sopra descritte, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle eredi di Tizio e confermato la sentenza della Corte d’Appello, condannando le ricorrenti, altresì, al pagamento delle spese di lite.

Roma, 01.03.2015

Avv. Daniela Conte

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