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Il testo approvato del Registro delle Coppie di Fatto in XV Municipio (Roma)

Creato il 18 aprile 2012 da Cristiana

Il testo approvato del Registro delle Coppie di Fatto in XV Municipio (Roma)

Un paio di cose che vi chiedo di notare: 

1) non si fanno distinzioni discriminatorie tra coppie di fatto e coppie sposate

2) si certifica che le coppie di fatto anche dello stesso sesso che vivono nel nostro territorio hanno anche figli

3) si predispone che per quanto di competenza del municipio le coppie sposate e le coppie di fatto saranno equiparate.

4) la provenienza dei firmatari (andate in fondo) 

5) non mi fa impazzire l’allargamento anche a chi convive per mutua assistenza, ma segnalo che è stata chiesta dalla parte sinistra della coalizione.

:-)

Buona lettura. 

Roma Capitale

Municipio Roma XV

Arvalia-Portuense

mozione

Oggetto: Istituzione del Registro delle Coppie di Fatto

Premesso che

• la Costituzione Italiana all’art. 2 recita che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [omissis]”; e all’articolo 3 che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [omissis], senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” e all’articolo 29 che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio;

• la creazione di un nuovo status non può che spettare al legislatore, ma è dovere politico e morale del Municipio combattere la discriminazione e la diseguaglianza di trattamento dei cittadini e delle cittadine anche con azioni di sostegno all’approvazione di una legislazione nazionale che riconosca la parità, davanti alla legge, così come stabilito dall’articolo 3 della Costituzione Italiana e al contempo, varare strumenti al fine di promuovere pari opportunità alle coppie di fatto legate da vincolo affettivo nell’ambito degli strumenti amministrativi prevedendo anche forme di tutela per quelle fondate su rapporti solidaristici di mutua assistenza;

Tenuto conto che, nel diritto

la sentenza della Corte Costituzionale n.237 del 1986 rileva che:

• “un consolidato rapporto ancorché di fatto, non appare [omissis] costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti manifestazioni solidaristiche [omissis]. Tanto più [omissis] allorché la presenza di prole comporta il coinvolgimento attuativo d’altri principi, pur costituzionalmente apprezzati: mantenimento, istruzione, educazione”;

• “per le basi di fondata affezione che li saldano e gli aspetti di solidarietà che ne conseguono, siffatti interessi appaiono meritevoli indubbiamente, nel tessuto delle realtà sociali odierne, di compiuta obiettiva valutazione”;

• “si è in presenza di interessi suscettibili di tutela, in parte positivamente definiti ed in parte da definire nei possibili contenuti” e che “per le basi di fondata affezione che li saldano e gli aspetti di solidarietà che ne conseguono, siffatti interessi appaiono meritevoli indubbiamente, nel tessuto delle realtà sociali odierne, di compiuta obiettiva valutazione”.

la sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010 ha chiarito che:

• le convivenze tra due persone dello stesso sesso costituiscono formazioni sociali idonee a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, tutelate in base all’art. 2 della Costituzione;

alle convivenze tra due persone dello stesso sesso spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, e che ad esse va riservata una tutela omogenea a quella della coppia coniugata eterosessuale nel rispetto del principio di ragionevolezza.

Evidenziato che

• la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, “Ordinamento anagrafico della popolazione residente”, all’art. 1 prevede che l’anagrafe della popolazione residente deve essere tenuta registrando “le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze”;

• il D.P.R. del 30 maggio 1989, n. 223, Regolamento di esecuzione della predetta legge:

• all’art. 1 specifica che “l’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza”;

• all’art. 4 riconosce che “agli effetti anagrafici per famiglia s’intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”;

• all’art. 33 stabilisce che l’ufficiale di anagrafe deve rilasciare certificati relativi allo stato di famiglia e che ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici “può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall’ufficiale di anagrafe d’ordine del Sindaco”.

Considerato che

negli ultimi anni non possiamo non constatare come sempre più frequentemente coppie di cittadini, per libera scelta o necessità, ricorrano a forme di convivenza senza contrarre matrimonio; coppie che si denotano per una convivenza stabile e duratura, alcune con figli, costituite sia da persone di sesso diverso che dello stesso sesso ovvero coppie di cittadini che fondano la loro unione su un legame di solidarietà, la cui portata non può più essere ignorata dalle Istituzioni che devono dare una risposta, ognuna per le competenze che la legge attribuisce loro.

Visto infine che

il 21 febbraio del 2007 il Consiglio del Municipio Roma XV con la mozione n°5 ha espresso sostegno a “la regolamentazione e la tutela giuridica dei diritti a tutti quei cittadini che hanno deciso di condurre una vita insieme, senza legarsi con il matrimonio”.

Il Consiglio del Municipio Roma XV “Arvalia – Portuense”

impegna il Presidente e la Giunta Municipale,

per quanto di loro competenza e di concerto con gli Uffici Municipali preposti,

• ad istituire un apposito registro, diverso da quello anagrafico e dello stato civile, denominato “Registro delle Coppie di Fatto” e di custodirlo nel rispetto del decreto legislativo 196/2003 e s.m.;

• ad estendere agli iscritti nel “Registro delle Coppie di Fatto” elementi di tutela sociale posti in essere dall’amministrazione municipale, ivi compresi i benefici derivanti da bandi e contributi, che questa elargisce e per i quali le fattispecie in questione risultino rispettivamente applicabili;

• a concedere un locale per la cerimonia di iscrizione al “Registro delle Coppie di Fatto” nel caso i firmatari ne facciano richiesta;

• a predisporre entro 30 giorni dall’approvazione del presente atto il Regolamento previa acquisizione del parere delle Commissioni competenti, adottando tra gli altri i seguenti criteri e modalità di iscrizione

ad adottare i seguenti criteri nel regolamentare le modalità di iscrizione:

a) l’iscrizione al “Registro delle Coppie di Fatto” può essere fatta da due persone maggiorenni coabitanti da almeno un anno e di cui almeno una risieda all’interno del territorio municipale, tra i quali non sussistano vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) ma solamente un legame fondato su vincoli affettivi o di reciproca assistenza morale e materiale;

b) la domanda deve pervenire al Municipio esclusivamente dai due contraenti con allegata la documentazione di cui al punto a);

c) il venir meno della coabitazione tra i conviventi, lo spostamento della dimora abituale o la richiesta di interruzione da parte di una o di entrambe le persone interessate comporta la cancellazione “Registro delle Coppie di Fatto” stante la verifica dell’ufficio competente;

• a rilasciare per i fini disposti dalla Legge e su richiesta degli interessati, un attestato che certifichi l’iscrizione nel “Registro delle Coppie di Fatto”;

• a pubblicizzare l’istituzione del “Registro delle Coppie di Fatto” con tutti i mezzi di promozione e di comunicazione di cui il Municipio dispone perché il pregiudizio si sconfigge attraverso l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini, abbattendo cosi la cultura della discriminazione fondata sull’ignoranza.

Impegna inoltre il Presidente e la Giunta Municipale

ad intervenire presso il Sindaco di Roma Capitale affinché,

• si faccia promotore dell’istituzione nel territorio di Roma Capitale del “Registro delle Coppie di Fatto”;

• estenda agli iscritti nel “Registro delle Coppie di Fatto” elementi di tutela sociale posti in essere dall’amministrazione comunale, ivi compresi i benefici derivanti da bandi e contributi che questa elargisce e per i quali le fattispecie in questione risultino rispettivamente applicabili;

• predisponga l’utilizzo delle sale da cerimonia comunali e di aree pubbliche idonee, al fine di dare la possibilità di pubblicizzare l’avvenuta iscrizione al “Registro delle Coppie di Fatto”.

Impegna infine il Presidente del Consiglio del Municipio Roma XV

a trasmettere tale mozione ai Gruppi politici presenti nel Parlamento Italiano e al Governo affinché sia da stimolo per affrontare il tema del riconoscimento giuridico dei diritti, doveri e facoltà alle persone che fanno parte delle coppie in questione.

Alessio Conti (Lista Civica)

Domenica Alfonzo Miani (Partito Democratico)

Alfredo Toppi (Sinistra Ecologia e Libertà)

Vittorio Gualtieri (UDC)


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