Ennesimo capitolo dello scontro tra il valore del mutuo concesso in prestito per l’acquisto della casa ed il valore della casa stessa.
La Ctr, Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, nella sentenza 96/8/2011 aveva asserito che la stipula di un mutuo per un importo superiore a quello di cessione dell’immobile non è prova sufficiente per contestare o rettificare la dichiarazione del soggetto venditore.
Nulla vieta, infatti, all’acquirente di negoziare mutui di importo superiore a quelli previsti per l’acquisto della casa stessa, ragion per cui una contestazione e una rettifica non può basarsi semplicemente sulla discrepanza di cifre tra mutuo e cessione dell’immobile.
Anche la Ctr di Bologna è intervenuta sull’argomento ed è giunta alle stesse conclusione della Commissione lombarda seppur attraverso un iter differente, infatti, la Commissione, ha precisato che quando la differenza tra valore dichiarato nell’atto di compravendita o in fattura e importo del mutuo non è confermata dalle dichiarazioni rese dall’acquirente, l’evasione non è validamente provata e il conseguente accertamento deve essere annullato.
Mentre le Commissioni sembrano quindi seguire tutte il medesimo ragionamento, siamo in attesa della sentenza della Corte di Cassazione che dovrà pronunciarsi in via definitiva.
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