In questa domenica, in cui il sole splende sulla città di Napoli, Vesuviolive.it ha voluto realizzare un articolo inerente al concetto, nonché al fenomeno dell’immigrazione, in modo tale da chiarire eventuali dubbi ai cittadini napoletani grandi o piccoli che, nel proprio quotidiano si trovano a fronteggiare queste nuove realtà in luoghi più o meno ampi, senza sapere cosa c’è dietro il cosiddetto ambulante che occupa le strade della città o dietro lo “straniero” che dorme per strada, nei parchi, fuori le stazioni delle metro.
Caratteri generali:
- Con il termine “immigrazione” cosa si intende?
Il termine immigrazione, secondo il Dizionario della lingua Italia “DeAgostini” recita: “fenomeno per cui una persona o parecchie persone si stabiliscono, in un paese diverso da quello di origine”. In altre parole, per aggiornare il Dizionario, potremmo dire che l’immigrazione è un fenomeno individuale o di massa, che consiste nel lasciare il paese di appartenenza per emigrare (lasciare il luogo di origine per recarsi altrove ,soprattutto all’estero) per motivi economici, di studio, di lavoro o con la speranza di trovare fortuna in un altro paese. Interessante è scoprire quanto anche il Dizionario in termini pratici parli alla Salvini, creando addirittura un conflitto in termini: “emigrare per un paese all’estero” mentre “emigrante in uno Stato straniero”, affiancando dunque straniere ed emigrante, connotando il termine con una sfumatura negativa. Insomma, un linguaggio che abitua la nostra mente a distinguere me, italiano, dallo straniero, emigrato in un paese che non gli appartiene. A volte mi chiedo quale parte di terra o cielo mi appartiene e chi abbia stabilito tutti questi confini.
L’immigrazione di oggi desta numerosi problemi, non meno tempo addietro, però semplicemente in passato si chiudevano entrambi gli occhi e si lasciava che queste povere persone diventassero materiale da business per la criminalità organizzata: non che oggi, con una apparente disciplina, si eviti tale sfruttamento. Da un punto di vista storico, i flussi migratori hanno origine negli anni ’70 con l’inizio della crisi del petrolio, dove l’Italia venne scelta dagli immigrati impossibilitati a raggiungere paesi ricchi dell’Europa centro- settentrionale, in quanto questi Stati furono promotori di una politica restrittiva e di chiusura delle frontiere. In termini più precisi, l’Italia decise di non disciplinare il fenomeno dei flussi migratori, lasciando il fenomeno nei tentacoli del mercato o degli enti locali. Sono state manovre che non hanno tenuto in considerazioni i diritti, né hanno preso in considerazione di elaborare una legge che potesse disciplinare tale fattispecie. Ed è solo nel 1986 che venne elaborata la prima legge in termini di immigrazione, considerando sia l’eventuale regolarizzazione di quest’ultimo sia il riconoscimento dei diritti.
– Leggi in materia di immigrazione in Italia.
1)La legge 30/12/’86 N.943 definisce le norme che disciplinano i lavoratori extracomunitari, nonché le loro famiglie; tuttavia, unicamente in vista di un lavoro subordinato e non autonomo, delineando le condizioni per una eventuale espulsione o sanzione per i datori di lavoro che non denunciano di aver assunto lavoratori extracomunitari.
2)La legge del 28 febbraio del 1990N.39 che disciplina l’accettazione degli “stranieri” in Italia, riconoscendo i diritti non più legati al lavoro ma alla persona.
3)La legge 6/03/98 N.40 prevede l’integrazione degli “stranieri” e riconosce loro diritti – doveri, prendendo consapevolezza che tale realtà non bisogna evitarla, ma conoscerle, utilizzando i migliori strumenti affinchè vi possa essere un dialogo con culture diverse dalle nostre, capaci di incentivare il progresso.
Vediamo nei dettagli:
1) Soggetti ai quali si applicano le norme:
lavoratori extracomunitari regolari e loro famiglie
sono esclusi:
i lavoratori frontalieri
gli stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale
gli stranieri occupati da organizzazioni o da imprese operanti nel territorio italiano a tempo determinato
gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale
i cittadini degli stati membri della CEE
gli artisti e i lavoratori dello spettacolo
i marittimi
Politiche migratorie:
Consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie
presso la Direzione Generale del collocamento è istituito un servizio per i problemi dei lavoratori
commissioni regionali per programmare i flussi dei lavoratori in entrata e interventi di integrazione sociale
Ingresso nel territorio dello Stato:
Passaporto valido
visto d’ingresso
documentazione che giustifichi le ragioni d’ingresso
Motivi del soggiorno:
lavoro subordinato
ricongiungimento familiare
studio
Lavoro subordinato:
autorizzazione al lavoro rilasciata dagli uffici provinciali del lavoro; essa ha validità biennale
l’assunzione per servizi domestici avviene con richiesta nominativa
gli studenti possono chiedere l’autorizzazione per lavoro a tempo determinato per un tempo non superiore alle 500 ore annuali
speciali liste di collocamento e relative graduatorie
dopo 24 mesi dal primo avviamento al lavoro se lo straniero è disoccupato passa nelle liste di collocamento dei lavoratori italiani
la perdita di lavoro non comporta anche quella del permesso di soggiorno
Studio:
si può richiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale se ci sono accordi specifici tra gli Stati
i lavoratori immigrati possono partecipare a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati sul territorio
Ricongiungimento familiare:
dato ai lavoratori legalmente residenti in Italia e occupati, con: coniuge, figli minori a carico, genitori a carico senza possibilità di lavoro
Espulsioni:
immigrati clandestini
i lavoratori extracomunitari che entro i termini previsti non hanno inoltrato domanda di regolarizzazione della loro posizione
Ruolo delle regioni:
Per favorire l’integrazione sociale organizzano:
consulte regionali
corsi di lingua e cultura italiana
corsi di formazione e inserimento al lavoro
programmi culturali per i diversi gruppi nazionali
2) Ingresso nel territorio:
Passaporto non scaduto
visto rilasciato dall’ambasciata italiana del paese di provenienza
documenti che attestano che ha un’occupazione regolarmente retribuita o enti, privatiche garantiscono di dargli alloggio, mantenimento, copertura di eventuali spese sanitarie e denaro per rientrare in patria
Motivi del soggiorno:
lavoro autonomo o subordinato
assistenza a familiari
ricongiungimenti familiari
studio
turismo
religione
Documenti richiesti per il soggiorno:
permesso di soggiorno: deve essere richiesto in questura entro 8 giorni dalla data d’ingresso
validità
per lavoro o studio: il primo permesso dura 2 anni
per turismo: in base al periodo del visto o massimo 3 mesi
per stranieri coniugati con un italiano è illimitato
proroga
il primo permesso è prorogabile per 4 anni; bisogna dimostrare che si ha un reddito minimo proveniente da lavoro o si fa un’autocertificazione
Asilo politico:
per i cittadini extracomunitari che provengono da paesi in cui sono perseguitati per motivi razziali, politici, religiosi, …
presentare domanda agli uffici di polizia di frontiera
– divieto d’ingresso:
a chi ha soggiornato per più di 3 mesi in paesi aderenti alla Convenzione di Ginevra
a chi ha già ottenuto asilo politico in altri paesi
a chi è stato condannato in Italia per gravi reati o appartenenti ad organizzazioni mafiose o di traffico di droga
Lavoro subordinato:
diritto ad un contratto di lavoro
i lavoratori hanno il dovere di denunciare i datori di lavoro inadempienti
Lavoro autonomo:
devono iscriversi agli albi e ai registri professionali
avere regolare licenza
gli ambulanti con licenza possono assumere fino a 5 dipendenti extracomunitari
Espulsioni:
clandestini pregiudicati o sottoposti a procedimenti penali
devono lasciare l’Italia entro 15 giorni dall’espulsione
Sanità:
ha diritto chi ha il permesso di soggiorno
tutti i lavoratori regolari
i lavoratori autonomi devono versare contributi volontari
Studio:
Sono riconosciuti diplomi e lauree solo se hanno valore legale anche in Italia
– Prima accoglienza:
Chi ha il permesso di soggiorno può essere ospitato per i primi sei mesi in Italia in centri di prima accoglienza predisposti dai comuni
3) Soggetti ai quali si applicano le norme:
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea
apolidi
cittadini di Stati membri dell’Unione europea se le nuove norme sono più favorevoli
Diritti e doveri dello straniero:
diritti fondamentali della persona
diritti civili del cittadino
diritto alla partecipazione alla vita pubblica locale
diritto alla tutela giurisdizionale e all’accesso ai pubblici servizi
diritto alla traduzione degli atti ricevuti dalla pubblica amministrazione
diritto alla protezione diplomatica
diritto di difesa
diritto all’unità familiare e al ricongiungimento
doveri imposti dalla legge italiana
Politiche migratorie:
documento programmatico triennale sulla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato
previsione e fissazione di flussi d’ingresso
coordinamento Stato italiano-Unione europea-organizzazioni e istituzioni internazionali-Paesi di origine in materia d’immigrazione
coordinamento Stato italiano-Regione-Province-Comuni-Enti locali in materia di integrazione sociale degli stranieri
Ingresso nel territorio dello Stato:
passaporto valido
visto d’ingresso
documentazione idonea a dimostrare lo scopo e le condizioni di soggiorno, la disponibilità di mezzi di sussistenza
– divieti:
straniero privo dei requisiti per l’ingresso
minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
Documenti richiesti per il soggiorno:
Permesso di soggiorno, anche se rilasciato da altro Paese dell’Unione europea:
richiesto alla Questura entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nello Stato
rilasciato o rinnovato entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda
la durata è specifica in funzione della motivazione del rilascio
possibilità di rinnovo per una durata non superiore al doppio di quella inizialmente stabilita
Motivi del soggiorno:
lavoro
turismo
motivi familiari
studio
formazione
giustizia
attesa di emigrazione in altro Stato
esercizio delle funzioni di ministro di culto
cure mediche
convivenza in istituti civili o religiosi
protezione sociale
ragioni umanitarie
Carta di soggiorno:
richiesta in Questura dopo soggiorno di almeno 5 anni
rilascio subordinato: a) alla dimostrazione di disporre di reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari; b) alla mancanza di procedimenti penali in corso
a tempo indeterminato
revocata in caso di sentenza di condanna per reati per i quali è previsto l’arresto in flagranza
garantisce ampie facoltà allo straniero e limita la possibilità di espulsione amministrativa ai casi di gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale ovvero nei confronti di stranieri che appartengono a particolari categorie “a rischio”.
Controlli alle frontiere:
potenziamento e perfezionamento delle misure di controllo, anche attraverso l’automazione delle procedure
coordinamento dei controlli di frontiera e di vigilanza marittima e terrestre
intese di collaborazione con i Paesi di origine dei flussi migratori
realizzazione di centri di accoglienza presso i valichi di frontiera.
Reati in materia di immigrazione:
immigrazione clandestina
ipotesi d’immigrazione clandestina aggravata
agevolazione della permanenza clandestina
violazione delle norme in materia di lavoro degli stranieri
reingresso dello straniero espulso
elusione dei provvedimenti disposti dal giudice contro le attività discriminatorie.
Espulsione:
amministrativa
misura di sicurezza
sanzione sostitutiva della detenzione
Divieti:
Di respingimento
stranieri che possano essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, cittadinanza, religione, opinioni politiche, ovvero possa essere ulteriormente rinviato in altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione
di espulsione
stranieri minori di anni 18
stranieri in possesso della carta di soggiorno
stranieri conviventi con parenti entro il IV grado o con il coniuge che siano di nazionalità italiana
donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono
Lavoro subordinato:
richiesta nominativa o generica del datore di lavoro all’ufficio periferico del Ministero del Lavoro
autorizzazione al lavoro da parte di detto ufficio da utilizzare entro 6 mesi dal rilascio
possibilità per il lavoratore straniero che perde il posto di lavoro di iscriversi nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno
prestazione di garanzia per l’accesso al lavoro a favore di uno straniero al fine di ottenere dalla Questura autorizzazione all’ingresso nel terrritorio e ai fini del rilascio del visto d’ingresso, dell’iscrizione nelle liste di collocamento e del rilascio del permesso di soggiorno
Lavoro stagionale:
richiesta nominativa o generica del datore di lavoro all’ufficio periferico del MdL
autorizzazione al lavoro da parte di detto ufficio valida da un minimo di 20 giorni a un massimo di 6 o 9 mesi
possibilità di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
forme di previdenza e assistenza obbligatoria
Lavoro autonomo:
consentito solo nei casi di attività non occasionale e non riservata a cittadini italiani o dell’Unione europea
subordinato alla disponibilità di risorse adeguate per lo svolgimento dell’attività, al possesso dei requisiti per l’iscrizione in albi e registri ed al rilascio da parte dell’autorità competente di un nulla osta all’esercizio dell’attività
subordinato alla disponibilità di alloggio e reddito adeguato superiore al minimo di legge per l’esenzione del contributo alla spesa sanitaria oppure di altra idonea garanzia
visto di ingresso rilasciato/negato entro 120 giorni dalla domanda ed utilizzato entro 180 giorni dal rilascio
Altre ipotesi di lavoro:
ingresso per casi particolari (dirigenti, personale specializzato, docenti universitari, ecc.) da disciplinarsi mediante apposito regolamento
Tutela dei minori:
soggiorno in conformità ai documenti di uno o entrambi i genitori
disposizioni specifiche in materia di sussistenza al minore
competenza del Tribunale per i Minorenni
Assistenza sanitaria:
iscrizione obbligatoria o volontaria al Servizio Sanitario Nazionale a seconda della categoria di stranieri e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani
assicurazione per il rischio di malattie, infortunio e maternità
assistenza e cure essenziali agli stranieri non inscritti al Servizio Sanitario Nazionale
Istruzione:
obbligo scolastico per i minori stranieri
diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica
corsi di lingua italiana
attività interculturali
accesso ai corsi delle università
borse di studio
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero
Alloggio e assistenza sociale:
realizzazione di centri di accoglienza
accesso agli alloggi sociali, collettivi o privati, all’edilizia residenziale pubblica ed ai programmi pubblici in materia di accesso all’abitazione
provvidenze e prestazioni di assistenza pubblica
Integrazione sociale e lotta alla discriminazione:
programmi pubblici di inserimento degli stranieri nella società
tipizzazione delle attività discriminatorie
azione civile contro la discriminazione per la cessazione dell’attività, rimozione degli effetti e risarcimento del danno anche non patrimoniale
Organi di tutela:
Fondo nazionale per le politiche migratorie
commissione per le politiche di integrazione
comitato per i minori stranieri
Per quanto concerne, invece, la recente legislazione L. 189/02 chiamata Bossi – Fini modifica in molte parti la legge Turco – Napolitano (legge n.40/1998, testo unico n.286/1998) che disciplina la materia dei flussi migratori. La nuova legge Bossi – Fini rappresenta una disciplina sfavorevole per gli “stranieri” e ciò si evince per numerosi motivi.
Le principali modifiche:
VISTI D’INGRESSO. Le Autorità Consolari italiane preposte a rilasciare il visto d’ingresso, possono negarlo con un atto NON motivato per motivi di sicurezza: non motivo il rilascio per una questione generica di sicurezza? Almeno si potrebbe non rilasciare spiegando il perché, ci sarebbe sicuramente più coerenza e soprattutto trasparenza, che risulta essere un concetto fondamentale in dinamiche delicate come queste.
PERMESSO DI SOGGIORNO.“ Al momento della richiesta del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, lo straniero sarà sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, prima di chiedere il permesso, lo straniero deve aver già stipulato il “contratto di soggiorno”, un contratto cioè tra lo straniero stesso ed il suo datore di lavoro, con il quale quest’ultimo garantisce la disponibilità di un alloggio per il lavoratore e si impegna a pagare le spese necessarie per il suo ritorno nel paese di provenienza. Il contratto di soggiorno dovrà essere stipulato entro otto giorni dall’ingresso in Italia, presso lo Sportello Unico per l’immigrazione della Provincia nella quale risiede lo straniero. Lo Sportello Unico per l’immigrazione è un nuovo organo istituito dalla legge Bossi-Fini presso ogni Prefettura e che ha competenza in ordine a tutta la procedura di assunzione del lavoratore straniero.
Sono stati modificati anche i tempi del permesso di soggiorno, il quale ha la stessa durata del contratto di soggiorno e non può essere superiore a nove mesi per lavoro stagionale, un anno per lavoro subordinato a tempo determinato e due anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimento familiare.”.
Paradossale qui è la tempistica legata sia all’arrivo che al lavoro, in base al contratto determinato o meno e dall’esigenza di ricevere un permesso di soggiorno nel momento in cui si lavora. Elaborare richieste del genere a delle persone in difficoltà, chiedere addirittura che abbiano un lavoro prima di toccare il suolo italiano, è, francamente, un’assurdità.
CENTRI DI TEMPORANEA PERMANENZA E ASSISTENZA. Questo istituto giuridico, creato specificamente per gli immigrati, ha sollevato numerosi dubbi di legittimità costituzionale, in quanto prevede una limitazione della libertà personale disposta con provvedimento amministrativo, in contrasto con l’art.13 della Costituzione che consente ciò solo “per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”. Gli immigrati in attesa di espulsione, invece, sono costretti a stare in questi centri, per accertamenti relativi all’identità, anche se non hanno commesso alcun reato. Sono talmente tanti, inoltre, gli “stranieri” che i centri non possono ospitare queste persone e spesso, all’interno di questi centri, e NON alberghi, queste persone vengono trattate peggio delle bestie, in attesa di essere cacciati perché privi di lavoro – ovviamente – e dunque privi del permesso di soggiorno.
E’ importante effettuare un’altra differenza e cioè tra: immigrazione regolare e i clandestini irregolari.
Per immigrato regolare si intende tutti i cittadini stranieri il cui ingresso e la cui permanenza nel territorio dello Stato avvengono nel rispetto delle condizioni di legge (in possesso di passaporto valido e muniti, dopo essere entrati regolarmente nel territorio, di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno).
Sono clandestini irregolari invece coloro che, entrati con un regolare visto d’ ingresso, non hanno chiesto entro il termine previsto dalla legge (otto giorni lavorativi) il permesso di soggiorno al Questore della provincia in cui lo straniero si trova; coloro che, entrati regolarmente e muniti di regolare permesso di soggiorno alla scadenza dello stesso non ne hanno richiesto il rinnovo; coloro che, pur avendo chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, per assenza dei requisiti prescritti, non lo hanno ottenuto.
Non prendiamoci in giro. Le condizioni di inserimento sono non sono efficienti, facilmente queste persone pur di sopravvivere si affidano o diversamente sono costretti a pagare somme di denaro alle organizzazioni criminali pur di dare una speranza ai propri figli, nonché alla famiglia. Non dimentichiamo che la maggior parte dei clandestini sono RECLUTATI dalla mala vita – anche italiana! – per impiegarli in attività illecite. Trovo paradossale quando si dice: “vengono a spacciare in Italia!”. Però se l’italiano spaccia per fame ha sbagliato, si… ma può essere giustificato.