CASSAZIONE N.1377 DEL 17.01.2012
Nella sentenza di ieri viene condannato un agente immobiliare che, al fine di evadere le imposte, occultava tre contratti preliminari di compravendita di immobili, in cui il prezzo effettivamente corrisposto risultava superiore a quanto riportato nei successivi rogiti.
La sentenza è inquietante, perchè viene a condannarsi un imprenditore, sotto il profilo penale-tributario, non per aver nascosto o distrutto "scritture contabili" ma per aver occultato "documenti".
Tutto gira intorno all'interpretazione che si vuole dare delle norme fiscali che obbligano alla conservazione delle scritture contabili, delle lettere, dei telegrammi e delle fatture, per ogni affare.
La Corte di Cassazione ritiene giusta un'interpretazione "logica" delle norme (art.22 dpr 600/73) e quindi ritiene che occorra conservare tutto ciò che occorre per dimostrare di aver fatto il proprio dovere tributario - perciò anche i preliminari e tutte le corrispondenze che oggi - in era di internet - non possiamo limitare ai telegrammi e alle lettere, che sono figlie di norme di almeno 40 anni fa. Secondo i giudici quindi vanno conservate: