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IMU e abitazione principale

Creato il 09 febbraio 2012 da Studiocassaro
IMU e abitazione principaleL'introduzione anticipata dell'IMU, che in via sperimentale decorre già dall’anno 2012, prevede che essa venga applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, entrando definitivamente a regime nel 2015, pertanto già da giugno 2012 i contribuenti dovranno fare i conti con questa nuova imposta.Ma chi sono questi contribuenti? Sono considerati soggetti passivi ai fini dell'IMU tutti i proprietari di immobili, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività. In caso di concessione su aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
Una delle principali novità con cui dovremo purtroppo fare i conti è l'assoggettamento ad imposta anche dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (fino al 2011 su tali immobili non si applicava l'ICI).E' previsto infatti che all'immobile adibito ad abitazione principale si applichi l'IMU con aliquota pari al 0,40% (o se vogliamo potremmo confrontare le cifre con le vecchie aliquote ICI e dire 4 per mille) che i comuni potranno diminuire o aumentare al massimo fino allo 0,20% o 0,60%.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Sono quindi richiesti contemporaneamente sia il requisito della dimora che della residenza per poter considerare l'immobile quale abitazione principale ai fini IMU.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.E' prevista una detrazione di 200 euro da rapportare al periodo dell'anno nel quale l'immobile viene destinato ad abitazione principale e da suddividere proporzionalmente nel caso di più soggetti passivi che lo utilizzino come tale; viene inoltre prevista, per il 2012 e per il 2013, un'ulteriore detrazione pari a 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella medesima unità.La detrazione massima consentita non potrà in ogni caso superare il limite di 600 euro, comprendendo anche quella di base pari a 200 euro.Ulteriore nota dolente, di particolare rilievo per coloro che negli anni passati furbescamente avevano trasferito la residenza di coniugi e figli vari in altri immobili posseduti, al solo scopo di assimilarli all'abitazione principale per non pagare l'ICI sui medesimi, è la previsione che ai fini IMU, l'immobile concesso in uso gratuito a parenti non viene assimilato all'abitazione principale come avveniva in molti comuni per l'ICI e pertanto ora sarà tassato ad aliquota ordinaria pari allo 0,76% in quanto considerato seconda casa a disposizione.tag  studio cassaro consulenza del lavoro consulenti del lavoro consulente del lavoro paghe buste paga libro unico del lavoro cedolini paga contributi previdenziali adempimenti per il personale gaeta formia latina roma cassino frosinone consulenza fiscale

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