All’interno del quadro normativo della fiscalità locale è stata prevista l’introduzione di un nuovo tributo comunale: l’IMUS, acronimo di imposta municipale secondaria.
Il D.Lgs. n. 23/11 istituisce, dunque, dal 1° gennaio 2014 l’imposta municipale secondaria, che dovrà sostituire tutti i tributi “minori”: non solo quelli tradizionali, come la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), ma anche i prelievi alternativi, introdotti dal D.Lgs. 446/97, come il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP).
Ma se l’entrata in vigore dell’Imu è stata addirittura anticipata, in via sperimentale, all’anno 2012, per l’imposta municipale secondaria tutto è rimasto immutato, fino all’approvazione della L. n. 147/2013, c.d. Legge di Stabilità 2014, che ha provveduto a far slittare al 2015 l’introduzione dell’“imposta municipale secondaria”.
Fa sapere ora il Ministero dell’Economia e delle Finanze, grazie alla Risoluzione n. 1/Df del 12 gennaio 2015, che finché non verrà emanato il regolamento governativo di attuazione della disciplina generale dell’imposta municipale secondaria (c.d. IMUS), i Comuni non possono istituire autonomamente l’IMUS con regolamento comunale.
L’art. 7 del D.Lgs. 23/2011 sul federalismo fiscale dispone, che dal 1° gennaio 2014, siano introdotte nell’ordinamento fiscale «due nuove forme di imposizione municipale» destinate al finanziamento dei comuni: «la prima, una imposta municipale propria; la seconda, una imposta municipale secondaria».
Il D.Lgs. n. 23/11 istituisce, dunque, dal 1° gennaio 2014 l’imposta municipale secondaria, che dovrà sostituire tutti i tributi “minori”: non solo quelli tradizionali, come:
- la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA),
ma anche i prelievi alternativi, introdotti dal D.Lgs. 446/97, come:
- il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- e il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP).
L’intento è quello di arrivare a un tributo unico, così da semplificare la fiscalità locale.
L’imposta municipale secondaria è stata, infatti, introdotta inizialmente a partire dal 2014, e successivamente posticipata al 2015 (in base alla Legge di Stabilità 2014), al fine di assicurare il riordino e la semplificazione del regime vigente in materia di imposizione sull’occupazione di spazi pubblici.
Fa sapere ora il Ministero dell’Economia e delle Finanze, grazie alla Risoluzionen. 1/Df del 12 gennaio 2015, che finché non verrà emanato il regolamento governativo di attuazione della disciplina generale dell’imposta municipale secondaria (c.d. IMUS), i Comuni non possono istituire autonomamente l’IMUS con regolamento comunale.
- La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), dunque, continuano ad applicarsi.
L’imposta verrà introdotta, quando possibile, con delibera del consiglio comunale. L’imposta è disciplinata, infatti, con regolamento, d’intesa con la Conferenza Stato – città e autonomie locali.
Gli enti locali, tuttavia, potranno introdurre l’imposta municipale secondaria, c.d. IMUS, solo dopo che verrà emanato il regolamento governativo previsto dal D.Lgs. n. 23/2011, che ne detterà la disciplina generale.
La mancata emanazione di tale regolamento, quindi, non determina la conseguente abolizione dei tributi e dei canoni, attualmente in vigore, e che la nuova imposta è destinata a rimpiazzare (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP e relativo canone COSAP, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni ICPDPA, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari CIMP).
In assenza di disposizioni normative nazionali, i soli contenuti del D.Lgs. n. 23/20114 (dell’art. 11, comma 2, del decreto) non sono sufficienti a consentire all’ente locale l’esercizio della propria potestà regolamentare, in quanto mancherebbero alcune disposizioni normative fondamentali per la compiuta disciplina dell’IMU.
I presupposti dell’IMUS
Costituisce presupposto del tributo, l’occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari.
“È soggetto passivo il soggetto che ne effettua, appunto, l’occupazione. Se l’occupazione è effettuata con impianti pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza l’impianto per diffondere il messaggio pubblicitario.”
Secondo il documento del CNDCEC del 19 settembre 2011, con l’applicazione dell’IMUS in caso di occupazione realizzata con impianti pubblicitari, è obbligato in solido l’utilizzatore dell’impianto. Come su indicato, la base imponibile sarà rappresentata dall’estensione della superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari. Sembrerebbe che il riferimento sia al detentore dell’impianto, più che al soggetto pubblicizzato. Questo significa che gli impianti pubblicitari che non si traducono in un’occupazione di spazi pubblici non potranno più essere soggetti a tassazione. È il caso ad esempio delle targhe o degli impianti siti su suolo privato, anche se visibili da un luogo pubblico. Ugualmente esclusi dalla futura imposta saranno le locandine e i messaggi pubblicitari posti sulle vetrine d’ingresso degli esercizi commerciali come pure i messaggi diffusi tramite veicoli privati e pubblici (taxi, autobus, eccetera). Le insegne d’esercizio potranno essere colpite dall’imposta secondaria unicamente con riferimento alla proiezione a terra dell’impianto pubblicitario. Sempre come rilevato dal documento del CNDCEC, “il timore è quindi che, per evitare una ingente perdita di gettito, le tariffe delle occupazioni tassabili saranno particolarmente elevate. In ogni caso, sembra difficile assicurare la parità di gettito rispetto ai tributi sostituiti”.
Come si calcola
L’imposta è determinata in base:
- alla durata dell’occupazione;
- all’entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
- alla fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia e alle finalità dell’occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell’occupazione ed alla classe demografica del Comune.
Esenzioni e Agevolazioni
I Comuni con proprio regolamento, possono disporre esenzioni e agevolazioni, e ulteriori modalità applicative al fine di consentire una piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontali.
Con riferimento a questa nuova tipologia di imposta municipale il legislatore ha ritenuto di dare più efficace attuazione al federalismo locale riconoscendo ai Comuni la facoltà di disporre, mediante proprio regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di esenzioni e agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del nuovo tributo. Di conseguenza, la facoltà di introdurre agevolazioni, nonché ulteriori modalità applicative del tributo rientra nella previsione generale del citato articolo 52, mentre l’unico ampliamento dei poteri riconosciuti ai Comuni dalla lettera f) del comma 2, dell’articolo 11, riguarda l’attribuzione ai Comuni della possibilità di disporre esenzioni.
Modalità di pagamento
La disciplina di pagamento, i modelli di dichiarazione, l’accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso, anche per l’imposta municipale secondaria sarà dettata in conformità con i principi previsti per l’IMU. Di conseguenza:
- l’imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal Comune e comunque a partire dall’adozione dei regolamenti attuativi e non dal 1° gennaio 2015;
- con uno o più decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita l’associazione nazionale dei comuni italiani, saranno approvati i modelli della dichiarazione, i modelli di versamento, nonché di trasmissione dei dati analitici di riscossione ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità.
Come di consueto attendiamo delucidazioni in merito all’incertezza e ai mille dubbi di norme scritte forse, e dico forse, da chi non ha mai lavorato sul campo.
APT per Finanza in Chiaro