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INCI cosmetici e ingredienti detersivi: poca chiarezza dai produttori

Creato il 11 novembre 2011 da Spesacritica

Le normative che regolano la pubblicazione degli ingredienti di cosmetici e detersivi sono già in vigore da qualche anno, ma spesso sia i consumatori che, purtroppo, le aziende, fanno confusione.
E’ bene quindi fare chiarezza su questo argomento che è, spesso, sottovalutato, ma che ha pesanti impatti sia sulla nostra salute che sull’ambiente in cui viviamo, ragion per cui, vediamo cosa dice la legge a riguardo.

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Il Regolamento Europeo Detergenti 648/2004, che regola la pubblicazione degli ingredienti di detersivi e detergenti non cosmetici, obbliga i produttori a rendere pubblici i componenti dei propri prodotti, senza però aver l’obbligo di rispettare la nomenclatura INCI ed altre misure, quali i componenti di coloranti, profumi e oli essenziali o le percentuali quantitative dei vari ingredienti.
Tale normativa non obbliga, purtroppo, a fornire tali informazioni sulle etichette di detersivi e prodotti per la pulizia, non permettendo al consumatore di avere un riscontro immediato sulla qualità del prodotto. Spesso, infatti, occorre prima ricavare il codice a barre o il codice prodotto dalla confezione e ricercare sul sito del produttore la scheda tecnica con gli ingredienti. Ergo, a parte casi eccezionali, i detersivi si comprano letteralmente a scatola chiusa.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda gli INCI cosmetici. Secondo la legge 713/83, i produttori sono obbligati a pubblicare sulle confezioni, sugli imballaggi o sulle etichette l’INCI dei cosmetici, secondo, appunto, tale nomenclatura, e in ordine decrescente.

Ma la differenza sostanziale, rispetto al caso dei detersivi, la troviamo nell’articolo 10 comma 9-bis, che afferma:

Fatta salva  la tutela della segretezza commerciale e dei  diritti  di  proprietà  intellettuale,   il  Ministero della salute garantisce che le informazioni richieste ai sensi del comma 1, lettere a) e f),  siano  rese  facilmente accessibili  al pubblico con ogni  mezzo  idoneo,   inclusi   i  mezzi  elettronici.
Tuttavia  le  informazioni  quantitative di  cui  al  comma 1,   lettera a),  che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono  limitate alle sostanze presenti nel  prodotto cosmetico classificate come pericolose ai sensi della direttiva del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

Quindi, dato per scontato che i prodotti venduti abbiano l’elenco degli ingredienti (INCI) sulla confezione, si pone il problema degli acquisti online. Chi intende comprare cosmetici online non può prendere in mano fisicamente il prodotto e leggere l’INCI come in negozio, per cui DEVE essere premura del venditore/produttore di pubblicare sul proprio sito o shop online tutti gli INCI dei propri cosmetici, in modo che i consumatori possano avervi accesso PRIMA dell’acquisto, così come la legge prevede.
Su questo punto, però abbiamo notato parecchia negligenza da parte di diverse aziende, le quali continuano non rendere disponibili tali informazioni; ragion per cui, laddove riscontraste questa mancanza, vi invitiamo a pretendere prima di ogni acquisto, nel vostro interesse e nel rispetto della legge 713/83, la pubblicazione dell’INCI dei cosmetici o della composizione dei detersivi.


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