INPS. Modalità operative per l’ammissione all’incentivo per l’assunzione di giovani

Da Rebecca63

L’Inps, con la circolare n. 118 del 3 ottobre 2014, fornisce le prime indicazioni operative per i datori di lavoro interessati all’incentivo all’assunzione dei giovani ammessi al programma “Garanzia Giovani”, così come disciplinato dal Decreto Direttoriale dell’8 agosto 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Datori di lavoro

L’incentivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.

Lavoratori

L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani http://www.garanziagiovani.gov.it.

Possono registrarsi al Programma “Garanzia Giovani” i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni cosiddetti NEET  – Not [engaged  in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati  – ai sensi del D. Lgs. 181/2000 –  né inseriti in un percorso di formazione; i minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione; il requisito di età si intende posseduto se, il giorno della registrazione al detto Programma, il giovane non ha ancora compiuto il trentesimo anno di età.

Rapporti incentivati

L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 03 ottobre 2014 al 30 giugno 2017.

L’incentivo spetta per:

- le assunzioni a tempo determinato  – anche a scopo di somministrazione – di durata pari o superiore a 6 mesi e per le assunzioni – anche a scopo di somministrazione – a tempo indeterminato;

- i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

- rapporti di lavori a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale.

- rapporti di lavoro con operai a tempo indeterminato (OTI) e determinato (OTD). Per i rapporti a tempo determinato l’incentivo spetta a condizione che la prestazione si svolga senza soluzione di continuità per il periodo minimo di sei mesi stabilito dal decreto.

L’incentivo non spetta per i rapporti di apprendistato, di lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.

L’incentivo spetta a condizione che il rapporto di lavoro si svolga in una delle Regioni o nella Provincia autonoma elencate nell’allegato 1 del decreto direttoriale.

Per i rapporti – compresi quelli a scopo di somministrazione – che si svolgono in Emilia–Romagna, Friuli–Venezia Giulia o Puglia, l’incentivo spetta solo per le assunzioni a tempo indeterminato.

Si precisa che l’incentivo spetta anche se il rapporto di lavoro si svolge al di fuori della  provincia di competenza del centro per l’impiego o dell’ambito territoriale di  accreditamento del soggetto privato, responsabili dell’attuazione del Programma “Garanzia Giovani” nei confronti dello specifico giovane.

Condizioni di spettanza dell’incentivo.

L’incentivo è subordinato:

  • alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente
  • l’adempimento degli obblighi contributivi;
  • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012;
  • alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti “de minimis”, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore (illustrati recentemente con la circolare n. 102 del 3 settembre 2014).

L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, siano essi di natura economica o contributiva.

Procedimento di ammissione all’incentivo

Per l’ammissione all’incentivo il datore di lavoro inoltra all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando:

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione (a tempo determinato o indeterminato) ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
  • la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa.

La domanda deve essere inoltrata avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet http://www.inps.it. Il modulo è accessibile seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

Entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, l’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali:

consulta gli archivi elettronici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di conoscere se il giovane per cui si chiede l’incentivo sia registrato al “Programma Garanzia Giovani” e quale sia la sua classe di profilazione;

determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione al tipo di assunzione e alla classe di profilazione attribuita;

verifica la disponibilità residua della risorsa, in relazione alla regione o provincia autonoma di pertinenza;

in caso di disponibilità delle risorse, comunica – esclusivamente in modalità telematica – che è stato  prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo, calcolato per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare. La comunicazione dell’Inps è accessibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”. Entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve,  se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione ovvero la trasformazione. Entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione deve essere effettuata mediante l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo.” L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio; è possibile indicare nell’istanza di conferma una provincia di svolgimento del rapporto diversa da quella originariamente indicata nell’istanza preliminare, purché nell’ambito della stessa regione; l’eventuale variazione della provincia – nell’ambito della stessa regione – non incide sull’importo dell’incentivo determinato in precedenza. Per le istanze preliminari relative a rapporti da svolgersi nella provincia autonoma di Trento, non è possibile indicare nell’istanza di conferma una provincia diversa. L’Inps, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettua alcuni controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo e attribuisce un esito positivo o negativo all’istanza definitiva di ammissione al beneficio; l’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale. L’Inps effettuerà a posteriori gli altri necessari controlli circa la sussistenza dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne.

Circolare numero 118 del 03-10-2014

Teramo, 07 Ottobre 2014 Avv. Annamaria Tanzi

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