Razionalizzazione della spesa pubblica relativa all’organizzazione scolastica. Questo è il titolo dell’art 19 della manovra finanziaria 2011 che disciplina, al comma 11, l’organico dei posti di sostegno. In particolare richiama l'art. 2, commi 413 e 414, della legge 244 del 2007 dove si conferma che, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, non dovrà superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto. Inoltre viene riconfermato anche che l'organico di sostegno sia assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole, costituite allo scopo, in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili, salvo deroghe in casi di gravità.
La scuola deve comunque garantire le necessarie azioni didattiche e di integrazione per i singoli alunni disabili, avvalendosi anche dei docenti di ruolo. A tale scopo sono stati assegnati dei fondi per la formazione di tutti gli insegnanti sulle modalità di integrazione degli alunni disabili.
Letto cosi l’articolo non fa una piega, nel senso ad ogni scuola viene assegnato un organico di sostegno, un insegnante da ripartire tra due alunni. E se la scuola non ce la fa?Come piano di emergenza c’è la deroga nei casi di gravità! Inoltre ci sono le insegnanti di classe che devono “formarsi” sulle modalità d’integrazione degli alunni disabili. E se le insegnanti di ruolo devono occuparsi degli alunni disabili, il resto della classe da chi viene seguito?
Un’altra domanda mi sorge spontanea. Se tutti i docenti devono specializzarsi, affinché siano garantiti tutti i diritti didattici e di integrazione dei disabili, non avremo più bisogno dell’insegnante specializzato ossia l’insegnante di sostegno!!!