Turisti fai da te insoddisfatti delle vacanze?
Se le vacanze vi hanno lasciato “l’amaro in bocca”, potete rifarvi al Decreto Legislativo 6/09/2005 n.206, ” Codice del Consumo” il quale prevede una tutela specifica in favore di chi non abbia potuto godere della vacanza a causa di disservizi imputabili all’organizzazione del viaggio.
Il risarcimento comprende sia il danno patrimoniale, cioè il rimborso dei costi sostenuti per i servizi non resi, sia il danno morale, il cosidetto “danno da vacanza rovinata” come previsto dalla sentenza del 28/11/1996 del Tribunale di Torino.
Quello che occorre fare è fornire tutti gli elementi che dimostrano che si è subito un danno. Il disservizio va documentato fin dal primo giorno, con fotografie, video, certificati medici, contratto di viaggio sottoscritto, scontrini e testimonianze. Contestualmente va segnalato subito all’organizzazione tramite una telefonata o mediante l’invio di sms che provi la data della lamentela.
Al rientro a casa, entro 10 giorni e tramite raccomandata con avviso di ricevimento, va inviata un’ulteriore lettera di lamentela. Superato questo termine, infatti, qualche reclamo puo’ non essere considerato valido.
E’ consigliabile rivolgersi ad un avvocato esperto in materia, sia per la realizzazione della lettera nei modi e nelle forme previste dalla normativa, sia per segnalare alla controparte la seria intenzione di ottenere un risarcimento. Senza un’adeguata assistenza c’è il rischio di incappare nelle classiche lettere di rigetto che hanno lo scopo di dissuadere dal proseguire con la richiesta di risarcimento.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo di partenza (art. 95) ed in tre anni in caso di danno alla persona (art. 94).