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L'Equitalia Gerit spa ha il potere di iscrivere l'ipoteca sugli immobili del debitore, in forza dell'art. 77 del D.P.R. 602/73, che prevede:
"1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione".
Nel contesto tributario l’iscrizione di ipoteca è una misura cautelare conservativa, strumentalmente connessa all’espropriazione forzata immobiliare.
L’ipoteca, quindi, non è un atto di espropriazione forzata in senso stretto, pur rimanendo comunque funzionale alla fase esecutiva.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza n. 2053 del 31.01.2006, secondo cui l’iscrizione d’ipoteca - equiparabile al fermo amministrativo - "è preordinata all'espropriazione forzata e dunque è un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito".
L'ipoteca sugli immobili può essere iscritta anche senza preavviso (a differenza del fermo del veicolo).
Solo dopo l’iscrizione verrà inviata al debitore la relativa comunicazione indicante tutti i dettagli utili all'individuazione del debito.
Casi di invalidità dell'iscrizione ipotecaria
Debito inferiore ad 8.000,00 euro
Le iscrizioni ipotecarie sugli immobili di contribuenti con debiti inferiori agli ottomila euro, messe in atto dall'agente della riscossione, sono ritenute invalide dalla giurisprudenza prevalente.
L’iscrizione ipotecaria, infatti, è un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, e, come tale, soggiace ai limiti previsti per quest'ultima dagli articoli 76 e seguenti del DPR 602/1973.
In particolare l'articolo 76 stabilisce che:
"1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze.
2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1."
Di conseguenza, l'iscrizione dell'ipoteca è nulla se il debito del contribuente non supera almeno gli ottomila euro (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 6789 del 19.01.2010).
Mancata notifica dell'intimazione di pagamento
Nel caso in cui sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella, l’iscrizione ipotecaria deve essere preceduta dalla notifica dell’intimazione di pagamento, ai sensi dell’art. 50, secondo comma, del DPR n. 602/197.
In tal senso si è pronunciata la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza n. 137/03/09, secondo cui la mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla detta disposizione, determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell’intimazione ad adempiere.
Come contestare l'iscrizione ipotecaria
L'iscrizione ipotecaria può essere impugnata presentando ricorso all'Autorità competente.
Se si tratta di tributi, il ricorso deve essere presentato alla Commissione tributaria provinciale, entro 60 giorni.
Se si tratta di sanzioni amministrative, il ricorso deve essere presentato al Giudice di Pace, entro 30 giorni.
Se si tratta di contributi previdenziali, il ricorso deve essere presentato al Giudice del lavoro, entro 40 giorni.Fontewww.antonellapedone.com
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