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Isvap: più trasparenza nei contratti di finanziamento

Creato il 02 maggio 2011 da Mutuonews

Isvap: più trasparenza nei contratti di finanziamento L‘Isvap, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di Interesse Collettivo, ha annunciato l’avvio di un’indagine sulle polizze relative ai contratti di finanziamento.

L’Istituto vuole fare luce sui costi, le modalità di restituzione e molti altri aspetti di queste operazioni di assicurazione, per capire se in concreto, il regolamento numero 35 del 2010 è applicato oppure no.

Si tratta di un regolamento complesso che prevede una serie di obblighi informativi, di trasparenza e più in generale richiede che il comportamento delle società finanziarie si svolga secondo il criterio della correttezza.

Nel caso specifico e cioè relativo alle polizze assicurative sui mutui si riportano due articoli di questo regolamento:

Articolo 49:

Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento
del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo  residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.

Articolo 50:

In alternativa a quanto previsto al comma 1 le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Nei prossimi post dedicheremo attenzione ai tanti aspetti di questo regolamento, per il momento vogliamo evidenziare quanto sia positivo che l’Istituto di vigilanza proceda a questa indagine e quanto sia incomprensibile che l’Istituto stesso abbia voluto rendere pubblico l’avvio di questa operazione.

 


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