Il nostro belpaese, non garantendo l’indipendenza del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, non rispetta il diritto dell’Unione europea. Questo è quanto recentemente affermato dalla Corte di giustizia della Comunità Europea, facendo riferimento alla mancata indipendenza di Rete ferroviaria italiana (ex FS).
La liberalizzazione del trasporto ferroviario nell’Unione europea ha come obbiettivo quello di obbligare gli Stati membri a garantire alle imprese del settore un accesso – con equità – e non discriminatorio, alla rete ferroviaria. L’esercizio delle funzioni primarie del settore (rilascio, ad esempio, delle autorizzazioni) non può più essere garantito alle sole imprese ferroviarie ‘storiche’ di ogni nazione, ma deve essere garantito anche a gestori indipendenti.
In Italia, la gestione delle funzioni primarie è suddivisa tra Rfi (che gestisce le infrastrutture sulla base di autorizzazione minsiteriale), ed il Ministero stesso. Rfi, inoltre, controllando Trenitalia, ha il potere di calcolare i diritti di accesso alla rete di ogni altro operatore (curando la riscossione) in base a tariffe calcolate dal Ministero.
Secondo la Commissione, la nostra normativa non garantisce l’indipendenza di gestione del gestore dell’infrastruttura, in quanto avendo il potere di fissare il livello dei diritti di accesso, provoca ad ogni ad ogni altro gestore una ‘carenza’ essenziale della sua libera gestione aziendale.
Con la sentenza sopra richiamata, la Corte afferma come fine primario della Comunità sia quello di assicurare l’indipendenza nella gestione del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, tramite un sistema di calcolo dei diritti di utilizzo. Inoltre, si evince, il ruolo dei gestori non può fermarsi nel semplice calcolo dell’importo del diritto (attraverso criteri del Ministero). E’necessario che vi sia una congrua flessibilità nel determinare l’importo di tali diritti. Al momento, nel nostro paese, le leggi stabiliscono che la determinazione dei diritti, stabilita in cooperazione col Ministero, privi il gestore della necessaria ‘indipendenza di gestione aziendale’.