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Italia, tagli agli stipendi dei manager. Escluse le società quotate e Ferrovie, Poste e Cdp

Creato il 29 marzo 2014 da Stivalepensante @StivalePensante

Il primo aprile scatta il tetto per gli stipendi dei manager pubblici: entrerà in vigore il decreto ministeriale 166 del 24 dicembre 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 63 del 17 marzo 2014), che integra e completa il quadro normativo che regola i compensi degli amministratori con deleghe delle società non quotate controllate dal Ministero dell’Economia.

(informazionelibera.info)

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I limiti ai compensi, spiega il ministero, includono qualsiasi componente retributiva, inclusi benefit di tipo non monetario suscettibili di valutazione economica. Il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione per l’anno 2014 è determinato dal Ministero della Giustizia in 311.658,53 euro lordi. Il limite calcolato con il metodo indicato nel decreto ministeriale si applica all’amministratore delegato, per il conferimento di deleghe operative da parte del consiglio di amministrazione. Per il presidente cui siano state conferite deleghe che accompagnano quelle conferite all’amministratore delegato può essere deliberato un compenso pari al massimo al 30% di quello deliberato per quest’ultimo.

“L’entrata in vigore del decreto – spiega la nota – impone l’immediato adeguamento ai nuovi limiti dei compensi riconosciuti agli amministratori, come affermato dall’adunanza generale del Consiglio di Stato. I compensi degli amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ad eccezione delle società che emettono strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati e delle loro controllate, sono quindi dall’1 aprile 2014 soggetti al rispetto di tali limiti”.

Il Mef ricorda quindi che l’articolo 23-bis del dl 201/2011, al comma 5-bis, introdotto dal dl spending review, stabilisce che il compenso deliberato non può essere superiore al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione e che il decreto ministeriale 166/2013 fissa il limite ai compensi degli amministratori con deleghe delle società non quotate controllate direttamente e indirettamente dal Mef in misura proporzionale al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione, in funzione della complessità della società amministrata.

Le società controllate direttamente o indirettamente dal Mef, in base al predetto decreto, sono classificate in fasce di complessità sulla base di precisi parametri che riguardano il valore della produzione, gli investimenti e il numero dei dipendenti. Per ciascuna fascia è stato quindi fissato un limite retributivo per il trattamento economico degli amministratori: per gli amministratori delle società della prima fascia il tetto è pari al 100% del trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione; per gli amministratori delle società della seconda fascia il tetto è pari all’80% del trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione; per gli amministratori delle società della terza fascia il tetto è pari al 50% del trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Nella prima fascia si collocano le società con un valore della produzione maggiore o uguale a un miliardo di euro, con investimenti maggiori o uguali a 500 milioni di euro e un numero di dipendenti pari a 5.000 unità o più. Alla seconda fascia appartengono le società con valore della produzione maggiore o uguale a 100 milioni di euro, investimenti pari ad almeno un milione e con almeno 500 dipendenti. Le società che presentano parametri inferiori appartengono alla terza fascia. I limiti non riguardano, però, le Enel, Eni, Finmeccanica, né Ferrovie, Cdp e Poste.

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