Si tratta di analizzare una legislazione. In maniera oggettiva. Quella di un regno per il quale, ancora oggi, l’aggettivo “borbonico” è sinonimo di arretratezza.
Ed oggi, che il problema dello ius soli accende uno sterile e pretestuoso dibattito, ricordiamo come il tanto vituperato Regno delle Due Sicilie disciplinava l’immigrazione. Al Sud, dove sin dai tempi della Magna Grecia l’ospitalità verso lo straniero era un sentimento fortissimo e radicato.
Con la legge del 1817 e col decreto del 1846 Ferdinando I e Ferdinando II di Borboneregolamentarono una materia di grande attualità:l’acquisizione della cittadinanza da parte degli stranieri e dei loro figli.“Ferdinando I,
Per la grazia di Dio, Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme,
Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, Gran Principe ereditario di Toscana”,
“Volendo dare un attestato della nostra benevolenza verso di quegli stranieri i quali pe’ loro talenti, pe’ loro mezzi, o per via di contratti vincoli si rendono giovevoli allo Stato, con accordar loro il godimento di quei diritti, che dalla naturalizzazione risultano …Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge”.
Nell’articolo I si precisa che “potranno essere ammessi al beneficio della naturalizzazione del nostro regno delle Due Sicilie”, nell’ordine:
1. Gli stranieri che hanno renduto, o che renderanno importanti servizi allo Stato;
2. Quelli che porteranno dentro lo Stato de talenti distinti, delle invenzioni, o delle industrie utili;
3. Quelli che avranno acquistato nel regno beni stabili, su i quali graviti un peso fondiario almeno di ducati cento all’anno.
Al requisito indicato né suddetti numeri 1, 2, 3 debbe accoppiarsi l’altro del domicilio nel territorio del regno almeno per un anno consecutivo.
4. Quelli che abbiano avuta la residenza nel regno per dieci anni consecutivi, e che provino avere onesti mezzi di sussistenza; o che vi abbiano avuta la residenza per cinque anni consecutivi, avendo sposata una nazionale.
Successivamente aggiungeva
Veduto l’art.11 delle leggi civili, così concepito: “Qualunque individuo nato nel Regno da uno straniero potrà nell’anno susseguente alla di lui maggiore età reclamare la qualità di nazionale; purché residendonel Regno, dichiari l’intenzione di fissarvi il suo domicilio;ed abitando in paese straniero, prometta formalmente di stabilire il domicilio nel Regno, e ve lo stabilisca nel decorso di un anno dall’atto della suddetta promessa” “Promosso il dubbio intorno al metodo come un individuo nato in Regno da genitori stranieri, ed inscritto ne’registri dello stato civile, debba nel corso dell’anno ventiduesimo di sua età proporre la sua dimanda per conseguir la nazionalità del Regno delle Due Sicilie, giusta il trascritto articolo 11 delle leggi civili;