Dallo ius sanguinis allo ius soli: cosa cambia per gli stranieri che vogliono diventare italiani. I fatti, così come sono
La camera ha approvato le nuove regolamentazioni sulla cittadinanza per i minori stranieri. Favorevoli i partiti di maggioranza, Movimento 5 Stelle astenuto. Contrari alla nuova forma di ius soli temperato Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega Nord. Urla di disapprovazione in aula. Forza Italia non vota compatta: alcuni sì tra le fila del partito.
Cosa prevedeva lo ius sanguinis
Il presidente del consiglio Matteo Renzi aveva più volte espresso la volontà di modificare la legge 91 del 1992, quella che regolamenta le modalità di acquisizione della cittadinanza italiana. Le prime discussioni erano state portate all’attenzone della stampa già a ottobre del 2014.
La legge, tutt’ora vigente fino alla prossima entrata in vigore dello ius soli temperato, si basava sul principio dello ius sanguinis: è cittadino italiano solamente chi è figlio o discendente di cittadino italiano. Le modalità di acquisizione della cittadinanza sono numerose, ma le uniche occasioni in cui lo ius soli – è cittadino italiano chi nasce su suolo italiano – veniva applicato erano quelle di figli di ignoti, apolidi o ai figli che, per elezione, nascono in Italia e vi risiedono fino ai 18 anni d’età. Un’altra modalità per ottenere la cittadinanza è anche lo iure comunicatio, cioè per trasmissione in famiglia: matrimonio, adozione, riconoscimento. E’ possibile anche diventare cittadini italiani per naturalizzazione (ius domicili): in questo caso si guardano ai requisiti come l’anzianità di residenza.
Ius soli temperato: cosa cambia
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A essere modificate con il disegno di legge sono soprattutto le condizioni di ottenimento della cittadinanza da parte dei minori stranieri.
Potranno ottenere la cittadinanza, infatti, i bambini stranieri nati in Italia con almeno un genitore in possesso del permesso di soggiorno Ue di lungo periodo.
Il genitore (o il tutore del minore) dovrà fare richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza entro il compimento dlla maggiore età. Raggiunti i 18 anni e nel caso non fosse stata richiesta prima, il cittadino straniero ex-minore potrà comunque fare domanda per la cittadinanza entro due anni- fermi restando i requisiti di cui sopra da parte del genitore.
Per quanto riguarda invece lo ius soli già previsto dalla legge 91/1992 – straniero nato in Italia e residente legalmente senza interruzioni fino ai 18 anni d’età – il termine per fare richiesta sarà aumentato da uno a due anni dal raggiungimento della maggiore età.
Lo ius soli temperato basato sulla clausola del cosiddetto permesso di lungo periodo ha però suscitato proteste. Per essere in possesso del permesso di lungo periodo, infatti, il cittadino straniero deve avere un reddito minimo che non scenda sotto la soglia dell’assegno sociale previsto. Giulia Perin, avvocata dell’Asgi (Associazione studi giuridici sull’immigrazione), aveva già espresso i propri dubbi alcune settimane fa in un’interista al Redattore Sociale. Secondo Perin, “si darà la cittadinanza italiana in base al reddito della famiglia che ne farà richiesta“. “Si implicherebbe una definizione di cittadinanza ‘per censo’ – si legge sul sito Asgi nella sezione relativa al nuovo ius soli temperato – per cui i bambini nati in Italia verrebbero distinti in base alla capacità economiche delle famiglie”.
L’Asgi ha chiesto alla camera di tenere presenti anche ulteriori modifiche, come quella di “attribuire il potere di effettuare la dichiarazione di volontà per l’acquisto della cittadinanza del minore ad entrambi i genitori anziché ad uno solo”.
Lo ius soli temperato non si applicherà ai già cittadini Ue.
Ius culturae
La parte più innovativa del disegno di legge, lo ius culturae, avrà invece a che fare con il percorso scolastico del minore.
Uno straniero, nato in Italia, che abbia frequentato regolarmente sul territoio nazionale almeno cinque anni di carriera scolastica, potrà ottenere la cittadinanza.
Eventualmente, potranno richiedere la cittadinanza anche i minori che avranno seguito percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali.
Nel caso in cui il minore frequenti l’istruzione primaria – le scuole elementari - l’interessato dovrà completarne l’intero ciclo. Nel caso in cui sopraggiungessero bocciature, il minore dovrà rimandare la domanda pur avendo compiuto i 12 anni d’età.
Come per lo ius soli, anche lo ius culturae prevede una richiesta fatta dal genitore con residenza legale o dall’interessato entro due anni dal compimento dei 18 anni d’età.