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L’azienda ti stacca acqua, luce e gas e il Comune non ti dice perché: non puoi neanche accedere agli atti

Creato il 21 gennaio 2013 da Cremonademocratica @paolozignani

Ti stacco acqua, luce e gas, e se chiedi perché non ti rispondo neanche!

Ma chi ha seguito una linea di comportamento così dura, da uomini di ghiaccio? Chi può aver avuto tanta protervia, arroganza, chiusura, insensibilità? Il Comune, sì! E’ incredibile, perché l’accesso agli atti è garantito dalla legge, ma nessuna persona rimasta senza utenze domestiche dell’Aem ha poi avuto risposta dal Comune, proprietario al 100% dell’Aem Cremona!

Non pochi hanno fatto domanda, compresi alcuni amici di questo blog, ma il Comune non ha risposto ad alcuno di loro! Piuttosto che mostrare i documenti come vogliono le norme, non hanno risposto, non sappiamo perché. E dire che le norme sono ben chiare. L’accesso è garantito. Almeno finché gli enti locali non saranno privatizzati anch’essi, i cittadini avranno diritto di vedere gli atti che li interessano, tanto più se direttamente e personalmente. Eppure i cittadini rimasti senza utenze (come spiegato da un video del Fatto Quotidiano e dalla Rai) si sono rivolti agli sportelli e non hanno ottenuto le informazioni dovute! L’assurdo è che accade in piena campagna elettorale!

I dati comunicati in commissione dall’assessore ai servizi sociali Luigi Amore sono questi: 239 famiglie in difficoltà con le bollette Aem (esclusi quelli che ricevono acqua, luce e gas da altre aziende, non Aem Cremona), di cui 67 noti ai Servizi Sociali del Comune e 154 no.

Per un quadro generale della situazione, ecco il link a Cremonaoggi.

Seguono alcuni riferimenti di legge che garantiscono l’accesso agli atti da parte dei diretti interessati.

Testo unico degli Enti Locali, articolo 10 (ma esiste la specifica legge 241/90)

Diritto di accesso e di informazione.

1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto diaccesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione.

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione, gli enti locali assicurano l’accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Dalla legge 241 del ’90, l’articolo 22 recita

Capo V – Accesso ai documenti amministrativi

Art. 22

(Definizione e principi in materia di accesso)

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di

documenti amministrativi;

b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi,

che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e’ chiesto l’accesso;

c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla

natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro

diritto alla riservatezza;

d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,

elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad

uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di

pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro

disciplina sostanziale;

e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato

limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse,

costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di

assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24,

commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non

abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si

riferiscono.

5. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella

previsione dell’articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di

detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

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Note: l’articolo è stato sostituito dall’art.15 Legge n.15/2005. Il comma 2 è stato modificato dall’art.

10 della Legge n. 69/2009.


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