Sia che lo si consideri sotto l’aspetto legislativo, esecutivo e giudiziario, la parola “ordinamento” comprende un complesso di disposizioni finalizzate all’organizzazione giuridica di una comunità.
L’intento di questo testo è quello di tratteggiare le peculiarità dell’ordinamento giuridico a partire da una prospettiva meta giuridica di senso, di logos quale autentica sintesi tra verità e temporalità, libertà della persona e situazione storica entro la quale la persona agisce, nella convinzione che ogni ordinamento giuridico non è il frutto razionalistico di una mente ordinativa, ma è luogo, strumento e segno del logos, che richiama autenticamente al vivere in società, orientando a un agire progressivo e progrediente verso il bene che si centra nella verità e che nel rapporto con la verità afferma perennemente la propria giovinezza nel rispondere ai problemi storici.
In questa prospettiva, l’ordinamento giuridico è raffigurazione di un darsi del reale, del dato storico e fattuale, che implica la messa a tema del suo stesso essere, della verità che si manifesta nella molteplicità delle sue plurali e libere interpretazioni.
L’ordinamento giuridico è chiamato a recuperare il fenomeno giuridico nella sua portata relazionale e nella sua complessità sociale. L’ordinamento giuridico è tessuto storico che si organizza ed è proprio all’interno di questa societas dalla quale esso promana, plurima ed eterogenea, e non monistica o ripetitiva, che l’ordinamento trova il suo spazio.
Si comprende bene, allora, come si possa escludere da questa proposta la riducibilità di un ordinamento come insieme di leggi, intendendo per leggi comandi autoritativi asciutti e minuziosi che si impogono indipendentemente dal loro contenuto. L’ambizione è quella di tratteggiare l’esperienza del diritto che nell’ordinamento giuridico professa insieme il suo fondamento veritativo, la sua valenza spiccatamente relazionale e la sua capacità ordinativa. Rinunciare alla verità, quale missione da compiere mediandola nel vissuto sempre nuovo della società, significa cadere in una visione empiristica e scettica della vita.
Quale ordinamento? E quale società?
In primo luogo non dobbiamo pensare a una figura di ordinamento data una volta per tutte, quale formulazione di precetti formali immutabili, e che poi si incarni, adattandosi, nelle diverse situazioni storiche. Per ordinamento, al contrario, intendo una figura concreta, non esclusiva, ma specifica del vivere in societatem in modo giuridico, e cioè di una realtà storica per definizione, ancorata a un evento che si è dato, nel suo significato originario e permanente, una volta per tutte, ma che è anche eccedente e che insieme, proprio per questo, è di continuo chiamato ad attuarsi, modellandosi fino ad assumere una forma di volta in volta nuova. In questo modo, l’ordinamento giuridico resta fedele alla sua origine che ha per proprio centro la persona, perché l’ordinamento vive se vi si aderisce, se vi si partecipa. Da questo punto di vista, ordinamento e società si incontrano in un farsi concreto della storia e delle relazioni. Nello specifico, prendendo in esame un ordinamento giuridico, si nota come proprio il fattore giuridicità è espressione di una dinamicità relazionale che ruota intorno alla persona e non ambisce alla cristallizzazione della società.
Questo è il dato assoluto. Il secondo aspetto riguarda il dato per così dire relativo, non relativizzante, e cioè quello della società. La società della quale parliamo oggi, d’altra parte, è quella del XXI secolo, post-secolare. Non uso questo aggettivo con un’accezione religiosa, ma volendo connotare quella qualità che descrive una società che, da un lato, è uscita dall’incantamento ideologico e che, dall’altro, assiste al riproporsi polimorfo e militante del dibattito riguardo gli “interrogativi fondamentali” sullo scenario pubblico.
La società, con tutte le sue dinamiche, si configura oggi secondo ritmi e vettori che sembrano avere spesso unicamente una forza propulsiva immanente, ad esempio sotto il profilo economico e giuridico, ma in maniera quasi indipendente dalla volontà umana. Di contro, cresce l’esigenza, che è già necessità vitale, di governare e indirizzare tali dinamiche di trasformazione, affinché la società possa sempre più e meglio affermarsi quale spazio dell’uomo e per l’uomo.
Da questo punto di vista, ordinamento e società si incontrano in un farsi concreto della storia e delle relazioni. La società è linfa vitale dell’ordinamento e quando ordinamento e società si separano, quando l’elemento giuridico si discosta dalla storia, l’aspetto dialogico e relazionale del vivere in societate, cioè orientato al bene e secondo regole di giustizia, si involve in forme di riduttivismo giuridico e diventa sterile e ripetitivo di se stesso in singoli momenti, in precisi comandi da subire e ubbidire.
Una terza questione è quella che pone l’attenzione sul rapporto tra ordinamento e società, senza cedere alle urgenze del presente, ma guardando ai tempi lunghi della storia.
Ogni ordinamento dovrebbe avere il suo nucleo generatore, almeno in origine, nell’approccio al mistero della persona. Nell’assumere figure concrete e diverse, ciascun ordinamento dovrebbe essere un luogo di relazione e di esperienza dell’alterità, quale intreccio di razionalità, libertà e, potremmo azzardare, fantasia che rimanda a una sorgente di senso. Nell’intimo di questa esperienza si svilupperebbe l’esigenza di entrare in relazione con quanto vi è di fondante l’ordinamento, con il suo aspetto personale e relazionale per capire come questo fondamento ritorni alla persona nel suo agire nella comunità e nella società.
In sostanza, l’evento storico che determina i limiti temporali dell’ordinamento non si pone unicamente nella prospettiva dell’organizzazione statuale definita e definitiva, bensì nella prospettiva di una realizzazione sociale tra i soggetti tale da immettere nella storia un lievito di trasformazione “fondata da” e “aperta a” quel fondamento che è logos e che opera a definire l’evoluzione dell’ordinamento. Nella forma del relazionarsi gli uni agli altri si nasconde il “tesoro sociale” della comunità, quella cultura sociale che nell’aprire a una ricerca libera della verità, è ethos del vivere in societate, quale struttura incentivante a superare l’agire ideologico e utilitaristico. Tale struttura evidenzia il carattere relazionale dell’ethos dell’ordinamento giuridico, non quale prospettiva del singolo che si eleva per un massimo rendimento morale, ma quale interconnessione reciproca supportata da uno specifico spazio comunitario, quale spatium verae fraternitatis.
Se possiamo affermare, che ogni ordinazione del diritto richiede una pluralità relazionale e dunque, che ogni esperienza ordinamentaria per sé genera, custodisce e alimenta un autonomo spazio sociale tra conservazione dello status quo e profezia che evoca un continuo rinnovarsi delle energie, al tempo stesso, questa intenzionalità si dispiega in forma singolare ed esplicita a partire da un evento dinamico di logos.
cfr. A. Iaccarino, Legittimazione degli ordinamenti giuridici tra mito e utopia, in G.L. Falchi – A. Iaccarino, Legittimazione e limiti degli ordinamenti giuridici, 2012.