Magazine Economia

L’UE richiama l’Italia per la normativa sul rendimento energetico degli edifici

Da Butred77

Ennesima procedura di infrazione per l’Italia da parte di Bruxelles; questa volta, il richiamo è sulla normativa nazionale relativa al rendimento energetico degli edifici.

Per l’UE infatti, l’Italia non rispetterebbe la direttiva Direttiva 2002/91/CE che ha come scopo “L’obiettivo della presente direttiva è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l’efficacia sotto il profilo dei costi (art.1 direttiva).

L’Italia non rispetterebbe la direttiva nè per quanto riguarda il rilascio degli attestati di rendimento energetico degli edifici nè, in merito all’obbligo imposto a tutti gli stati membri di ispezioni periodiche delle caldaie e degli impianti di climatizzazione per valutarne il rendimento.

Cosa prevede la Direttiva europea?

L’art 3 prevede che gli Stati membri adottino una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici e che stabiliscano requisiti minimi in materia di rendimento energetico applicabili agli edifici di nuova costruzione e a quelli esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni.

L’art 7 è relativo all’attestato di certificazione energetica:

“Gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l’attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi. La validità dell’attestato è di dieci anni al massimo…”

Per le ispezioni di caldaie e sistemi di climatizzazione la direttiva prevede che ogni stato membro”Al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio,  adotti le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche delle caldaie alimentate con combustili liquidi o solidi non rinnovabili con potenza nominale utile compresa tra i 20 ed i 100 kW. Tali ispezioni possono essere effettuate anche su caldaie che utilizzano altri combustibili.” Ugualmente per i sistemi di condizionamento:

“Al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio, gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie affinché i sistemi di condizionamento d’aria la cui potenza nominale utile è superiore a 12 kW vengano periodicamente ispezionati”.

Non è certo questa la prima volta che l’UE ci bacchetta sulle certificazioni energetiche; un precedente richiamo infatti, risale all’estate 2009 quando la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per chiedere chiarimenti in merito alla cancellazione dell’obbligo di allegare il certificato di rendimento energetico agli atti di compravendita degli immobili, introdotta dall’art. 35 della legge 133/2008 (che ha abrogato i commi 3 e 4 art 6 del D.lgs 192/05)

Vedremo se l’Italia si adeguerà; poca speranza ci resta quando tutti sappiamo che il problema principale del governo non è certo il “rendimento energetico degli edifici”!


Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog