Come riorganizzare l'abitazione, conciliando vita privata e lavoro. I pro e i contro. La normativa.
Sulla spinta della crisi tanti liberi professionisti hanno deciso di chiudere i loro uffici tagliando i costi dell’affitto e ripiegare sulla propria abitazione ricavandone una postazione di lavoro e un luogo dove ricevere i clienti. Nonostante la legge stabilisca una netta distinzione tra le destinazioni degli immobili, gli esperti del settore prevedono sempre più un loro uso promiscuo. Ed è la stessa legge 392/78, ad esempio, a prevedere all'articolo 80 la possibilità di mutamento dell'uso convenuto durante il rapporto di locazione. È una facoltà delle parti stabilire contrattualmente l'uso più idoneo a rispondere all'esigenza dell'inquilino, riconoscendo pertanto la possibilità di un uso misto come abitazione del conduttore e sede dove quest’ultimo svolge un'attività lavorativa.
Vale l'uso prevalente
I criteri per capire quale disciplina applicare, se la legge 431/98 (immobili ad uso abitativo) piuttosto che la 392/78 (immobili commerciali, industriali, artigianali, ecc.) sono relativi all'uso prevalente che viene fatto dell'immobile. Per capire che cosa s’intende per uso prevalente, il criterio più affidabile sembra essere quello relativo allo spazio, cioè la destinazione della maggior parte della superficie dell'immobile. In mancanza del criterio di prevalenza spaziale nell’uso, la giurisprudenza sembra orientata a "misurare" l'uso "effettivo" che viene fatto dell'immobile. Nella maggior parte dei casi in cui è previsto l’uso promiscuo dell'immobile è specificamente indicato nel contratto sottoscritto tra le parti.
Esempio contrattualeUn esempio di clausola contrattuale sulla destinazione d'uso potrebbe pressappoco affermare che “l'unità immobiliare verrà destinata in parte rilevante ad uso di abitazione del conduttore e suoi aventi causa e, in parte minore, non prevalente, ad uso diverso dall'abitazione e in particolare verrà adibita a ufficio per consentire al conduttore l'esercizio della sua attività. L'oggetto del presente contratto costituisce un tutto inscindibile che, in base al criterio di prevalenza, è disciplinato dalla legge 431/98”. In questo caso, se l'appartamento preso in locazione è utilizzato sia come abitazione, sia come bene strumentale, è deducibile il 50% del canone di locazione (articolo 54, comma 3 del nuovo Tuir) come di tutte le utenze.
Titolari di partita IvaLavoro da libero professionista, lavoro in mobilità, consulenze: sono diverse le situazioni in cui i lavoratori possono avere la necessità di avere l’ufficio nella propria abitazione. Le spese sostenute per lo studio professionale in casa possono essere portate in deduzione ma solo dai titolari di partita Iva in fase di dichiarazione dei redditi. Si tratta ovviamente di spese promiscue: fondamentalmente, bisogna scindere i costi sostenuti per le spese familiari e per quelle professionali, dall’affitto alle bollette.
Deduzioni immobili a uso promiscuoCon la circolare n.35/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per semplificare il calcolo, le spese miste possono essere dedotte al 50%, indipendentemente dall’effettiva percentuale di utilizzo per motivi professionali, come previsto dall’articolo 54, comma 3, del Tuir. La deduzione della metà delle spese sostenute per mantenere l’ufficio/abitazione vale sulle bollette, sul canone di affitto e sulla rendita catastale nel caso di immobile di proprietà, ma solo nel caso in cui il professionista non disponga di un altro immobile ubicato nello stesso Comune e adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte e della professione. La disposizione, spiega l’Agenzia, stabilisce una forfetizzazione per semplificare il calcolo del reddito ed evitare contenziosi riguardanti la determinazione della effettiva porzione di immobile destinata allo svolgimento dell’attività professionale. Da precisare che tale regola del 50% si applica solo alla deducibilità dei costi. Diverso è il caso delle detrazioni Iva, per le quali è invece necessario calcolare con precisione la quota di costi sostenuti a livello privato e quelli relativi alla porzione di immobile effettivamente destinata allo svolgimento dell’attività professionale. Per maggiori informazioni consultare la Circolare n. 35 del 20/09/12 dell’Agenzia delle Entrate.
Benefici Lavorare da casa oggi è diventata un'attività a tutti gli effetti. Dal telelavoro alla traduzione dei testi, dal restauro di mobili alla tele-segreteria, sono tutti lavori che si possono fare da casa. I pro sono tantissimi. Si può gestire meglio il proprio tempo, si evita di spostarsi da casa per andare in azienda, si annullano le code in città, si possono unire i lavori domestici con quelli della professione e si è liberi da vincoli temporali.