Con la sentenza n° 4077 del 22 febbraio 2010, la Cassazione ha bloccato l’iscrizione ipotecaria sugli immobili da parte di Equitalia, quando è relativa a debiti inferiori a 8.000 euro.
Il caso sottoposto all’attenzione della corte riguarda l’opposizione proposta da un contribuente che si è visto iscrivere ipoteca per il mancato pagamento di una cartella esattoriale di 900 euro.
L’opposizione non si è basata solo su una questione di buon senso, ma sul mancato rispetto dell’articolo 76 del DPR n°602/73 in base al quale non si può espropriare un immobile se l’importo complessivo del credito, per cui si procede, supera la cifra di 8.000 euro.
La regole è che l’ Erario può iscrivere ipoteca, sugli immobili del debitore e dei coobbligati, per un importo pari al doppio dell’importo del credito. Ma se tale importo non supera il 5% del valore dell’immobile, lo si può espropriare solo dopo aver iscritto ipoteca. Passati 6 mesi, e in mancanza dell’estinzione del debito, si può procedere all’espropriazione.
La procedura indica che l’iscrizione ipotecaria è un passaggio precedente rispetto all’espropriazione, ragion per cui la difesa ha sostenuto che anch’essa deve sottostare allo stesso limite degli 8.000 euro.
E questo è quanto recepito e accolto dalla Cassazione che apre uno scenario nuovo per chi è coinvolto nella stessa situazione.