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La Cassazione interviene nel settore finanziamenti

Creato il 18 gennaio 2012 da Mutuonews

corte di cassazione

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 21/12/2011, numero 28143 asserisce che per le operazioni di finanziamento dove è prevista la possibilità del recesso unilaterale da parte della banca, non sono applicabili le agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. 601/1973.

Il D.P.R. in questione ha previsto all’articolo 15 un’esenzione fiscale per i finanziamenti a medio e lungo termine, il problema nasce per quei contratti di finanziamento che pur avendo una lunga durata, presentano una clausola predisposta secondo lo schema dell’articolo 1341 del codice civile in base al quale la banca può in qualsiasi momento recedere; i giudici ritengono che questo diritto che si arroga la banca priva il credito della necessaria natura temporale che poi è alla base della norma fiscale agevolatrice.

La vicenda oggetto dell’ordinanza della Corte prende spunto dal ricorso presentato da una banca contro l’Agenzia del Territorio avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Firenze con la quale veniva negato alla banca il beneficio previsto dal D.P.R. 601 del 1973.

La Cassazione, con ordinanza, conferma la sentenza della Commissione Tributaria specificando che le operazioni finanziarie che contengono una clausola con cui la banca può recedere unilateralmente e senza preavviso fanno sì che la stessa non abbia diritto all’esenzione fiscale, la Cassazione evidenzia che la norma fiscale è incentrata sulla natura temporale del credito che in caso di recesso unilaterale viene a mancare.


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