Con la sentenza numero 3589 del 2010, la Corte di Cassazione stabilisce che nel caso di mutuo di scopo e cioè di un contratto di finanziamento in cui è previsto che la somma di denaro presa in prestito serve per l’acquisto di un bene, vi è un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e il successivo contratto di vendita di un determinato bene con l’effetto che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, e con la conseguenza che la risoluzione del contratto, che importa il venir meno dello stesso scopo del mutuo, legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma non al mutuatario ma direttamente ed esclusivamente al venditore.
Riportiamo brevemente il caso sottoposto alla Cassazione che ha poi determinato la stessa Corte a prendere questa decisione, per la privacy, i nomi dei soggetti coinvolti verranno indicati solo con le iniziali.
Due persone, F. e C. ottengono da una società specializzata in finanziamenti, la F. due somme di denaro per acquistare due autovetture dal signore P. proprietario di una concessionaria.
La società F. in forza del contratto di mutuo di scopo, eroga le somme direttamente al proprietario della concessionaria il quale, però, non consegna le autovetture ai signori F. e C.
Non vendendosi consegnare le macchine, i due signori decidono di risolvere il contratto con il proprietario dell’autovettura e di non pagare le rate delle somme prese in prestito alla società F.
La società F. a questo punto, chiede che i due signori onorino il loro debito, ma F. e C. decidono di rivolgersi al Tribunale per far accertare che la società F. non può avere nei loro confronti nessuna pretesa alla restituzione della somma che spetta al proprietario della concessionaria.
Nei primi due gradi di giudizio, i giudici danno ragione ai due signori, la società F. non demorde e propone ricorso in Cassazione che decide di appoggiare le ragioni di F. e di C. sulla base del ragionamento per cui tra il contratto di compravendita e il contratto di mutuo esiste uno stretto legame sia perchè la concessionaria ha stipulato una convenzione con la società F. sia perchè nel mutuo viene espressamente indicato che i soldi presi in prestito servono per acquistare le due autovetture.
La Corte continua osservando che “si rende quindi pienamente applicabile il principio secondo il quale, nell’ipotesi di contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l’acquisto di un determinato bene, il collegamento negoziale tra gli anzidetti contratti, per cui il mutuatario è obbligato all’utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita del bene, che importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo, legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore (Cass., nn. 7773/2003, 5966/2001, 7118/1998, sez. un. 474/1994, citate nella sentenza impugnata).
Ciò in quanto il collegamento tra più contratti tra loro interdipendenti per il raggiungimento di un fine ulteriore che supera i singoli effetti tipici di ciascun atto collegato, da luogo ad un unico regolamento di interessi, che assume una propria, diversa rilevanza causale (cfr., ex plurimis, Cass., n. 9447/2007) in relazione alla sintesi degli interessi (cd. causa concreta) che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (Cass., n. 10490/2006)”.
Tra le righe della sentenza, emerge però un altro dato interessante, la società F. ha cercato di far rientrare l’operazione di finanziamento e il successivo acquisto delle autovetture, nella categoria del credito al consumo, regolamentata dal 1993, la Corta ha respinto questa interpretazione rilevando che il caso sottoposto al suo esame risale ad un periodo precedente a quello dell’introduzione della normativa sul credito al consumo e che quindi, in base al principio dell’irretroattività della legge, la nuova normativa non è applicabile al caso concreto.
Ma cosa cambia se il finanziamento viene definito mutuo di scopo o operazione di credito al consumo?
Perchè la società F. cerca di far rientrare questo assetto contrattuale come operazione di credito al consumo? Prossimamente su Mutuonews la soluzione a questi dilemmi.