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la categoria catastale F/2 come si procede per tale accatastamento

Da Maurizio Picinali @blogagenzie

la categoria catastale F/2 come si procede per tale accatastamentoCon la nota n. 29440 l’A.E. spiega come identificare gli immobili classificabili come ruderi e quali procedure seguire per l’attribuzione della categoria catastale F/2. Nessuna rendita se il degrado è tale da non produrre reddito e non ci sono collegamenti a luce, gas e acqua.
L’attribuzione della categoria catastale F/2 è regolamentata dal decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28 (Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografìa catastale, emanato ai sensi del decreto legge 30/12/1993, n.557), art. 3, comma 2, per quelle costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacità reddituale temporalmente rilevante.
In particolare, il citato comma 2 prevede che tali costruzioni, ai soli fini dell’identificazione, «possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso». Per tali immobili sussiste quindi la possibilità e non l’obbligo dell’aggiornamento degli atti catastali.

Lo stesso decreto ministeriale all’art. 6, comma 1 lettera e), in relazione alle modalità semplificate per la dichiarazione delle costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria, di cui al successivo art. 7, ne stabilisce l’applicazione «per le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l’immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguìbile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l’assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas».

la categoria catastale F/2 come si procede per tale accatastamento
Ai fini delle dichiarazioni di unità collabenti è pertanto necessario che il professionista che predispone la dichiarazione su incarico della committenza:
rediga una specifica relazione, datata e firmata, riportante lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle strutture e alla conservazione del manufatto, che deve essere debitamente rappresentato mediante documentazione fotografica;
alleghi autocertificazione, resa dall’intestatario dichiarante, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’assenza di allacciamento dell’unità alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas.
Si rammenta che, per tali dichiarazioni, le unità devono essere individuate esclusivamente nell’elaborato planimetrico (Cfr. Circolare n. 9 del 26 novembre 2001 dell’Agenzia del Territorio e successive disposizioni).
Come indicato nella normativa citata, l’iscrizione nella categoria F/2 prevede la presenza di un fabbricato che abbia perso del tutto la sua capacità reddituale; ne consegue che la stessa categoria non è ammissibile, ad esempio, quando l’unità che si vuole censire, risulta ascrivibile in altra categoria catastale, ovvero, non è individuabile e/o perimetrabile.
Resta immutato l’obbligo della dichiarazione al catasto fabbricati delle tettoie (C/7), dei depositi (C/2), delle rimesse (C/6) e delle aree produttive di reddito, richiamate all’art. 2, comma 1, del DM n. 28 del 1998.
Si considerano catastalmente né individuabili, né perimetrabili, le costruzioni ed i manufatti privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante o di tutti i solai o
delimitati da muri che non abbiano almeno l’altezza di un metro.
Pertanto per poter predisporre gli atti di aggiornamento cartografici e censuari relativi alle unità collabenti debbono essere verificati entrambi i requisiti citati.fonte agenzia delle entrate


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