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La firma del notaio sull’atto di acquisto di una casa abusiva non basta a provare la buona fede del compratore.

Da Maurizio Picinali @blogagenzie

lo studio di un notaio possa essere una sorta di “salvacondotto” per evitare la confisca di un immobile realizzato in violazione dei limiti di densità edilizia. La Suprema corte accoglie così il ricorso della Procura contro l’assoluzione dell’acquirente per il reato di lottizzazione abusiva decisa dai giudici di merito, secondo i quali l’”onestà” del ricorrente era provata dal rogito notarile.
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Più “accorta” la Cassazione avverte che il notaio non può essere considerato al di sopra di ogni sospetto, perché potrebbe concorrere alla lottizzazione abusiva “sia contribuendo con la propria condotta alla realizzazione dell’evento illecito sia per violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del 2° comma dell’articolo 1176 del codice civile“. Solo guardando i contenuti dell’atto è possibile affermare che nessuna delle due ipotesi si è verificata: per non rischiare la sua invalidità il professionista ha, infatti, in dovere di esaminare la documentazione storica dell’immobile. La Suprema corte precisa che il notaio “deve assumere una pregnante funzione di controllo documentale, sussistendo un interesse generale da tutelare oltre quello delle parti costituite“.I giudice della terza sezione ci tengono a sottolineare che quanto richiedono non è il frutto di una loro interpretazione, ma è previsto dalle regole di condotta dei Protocolli dell’attività notarile, esattamente dalla Regola n. 13. Per provare la buona fede serve dunque “l’esame specifico dell’atto traslativo e della documentazione ad esso allegata in una corretta prospettiva di verifica dell’esistenza di quell’aspettativa di esattezza giuridica dei provvedimenti amministrativi sui quali il privato possa fare affidamento. E il privato dal canto suo ha il dovere di controllare il lavoro del notaio, per dimostrare che non è stato complice o istigatore di un accertamento incompleto“.tratto da lavorofisco.it del 8 aprile 2013


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