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La legge Fini-Giovanardi è “certamente incostituzionale”. Domani la sentenza

Creato il 10 febbraio 2014 da Molipier @pier78

Scritto da: Ivan Lagrosa 10 febbraio 2014 in Attualità, News, Politica, Società Inserisci un commento

Domani 11 febbraio la Corte Costituzionale deciderà se abolire o meno la Fini-Giovanardi, la legge che prevede l’equiparazione di tutti i tipi di droghe, il che comporta quindi lo stesso trattamento riservato all’eroina e alla cocaina anche per la più comune cannabis: una reclusione da 6 a 20 anni. Con questa legge è stato inoltre reintrodotto il concetto quantitativo per la distinzione tra consumo personale e spaccio.

 

Lasciando per ora da parte il contenuto proibizionista, a mio avviso profondamente sbagliato, della legge e lasciando quindi da parte le motivazioni per cui sarebbe opportuno che si cominciasse a parlare seriamente di legalizzazione, vediamo le questioni, puramente giuridiche, per cui la legge Fini-Giovanardi è Certamente Incostituzionale, come sostengono i giuristi e gli operatori del settore che hanno posto il problema alla Consulta.

Innanzitutto c’è da dire che il contenuto della Fini-Giovanardi fu inserito nel decreto legge del 30 dicembre 2005, riguardante le Olimpiadi invernali che si svolsero a Torino nel 2006. All’articolo 4 di quel decreto vennero inserite le norme per garantire la sicurezza durante i Giochi. In sede parlamentare, proprio quell’articolo sulla sicurezza divenne il pretesto per inserire, nel decreto, una serie di norme in materia di stupefacenti che, è facile notare, con le Olimpiadi non avevano niente a che fare.

Il decreto venne poi approvato con l’apposizione della fiducia e, in effetti, visto l’imminente inizio dei giochi, non approvarlo avrebbe creato seri problemi.

Quando si tratta di decreti legge, però, la forma è sostanza. La Costituzione (art. 77) prevede infatti che il contenuto dei decreti legge debba prima di tutto essere omogeneo: in sede di conversione, non si possono quindi inserire emendamenti estranei al decreto. E se il decreto riguardava le Olimpiadi, il tema stupefacenti era estraneo ad esso.

Sempre secondo la Costituzione, però, non è neanche possibile inserire emendamenti che, seppur omogenei con il contenuto del decreto, non rispondano alle condizioni di necessità e di urgenza. Riformare la disciplina in materia di stupefacenti sarebbe anche potuto risultare necessario, ma sicuramente non tanto urgente da giustificare la decretazione, prevista appunto solo per casi straordinari.

Ecco quindi che, comunque la si guardi, la legge Fini-Giovanardi è certamente incostituzionale.

Non finisce qui: anche dal punto di vista sostanziale ci sono evidenti vizi di costituzionalità.

Prima di tutto, equiparando giuridicamente tutte le sostanze stupefacenti, viene meno il principio previsto all’articolo 3 della Costituzione, che impone al legislatore di trattare situazioni diverse in modo diverso: trattare situazioni uguali allo stesso modo – come avviene in questo caso – sarebbe viceversa irragionevole e di conseguenza incostituzionale.

La Carta di Nizza europea prevede inoltre l’obbligo del legislatore di prevedere pene proporzionali, obbligo che, equiparando tra loro tutti i tipi di droghe, viene quindi meno.

Il decreto legge rinvia inoltre ad un successivo decreto ministeriale per la determinazione della soglia quantitativa di sostanza stupefacente oltre la quale si può essere puniti. È palese che, senza questo provvedimento, la legge Fini-Giovanardi non avrebbe potuto essere effettivamente operativa. Ebbene, anche questo  punto è incostituzionale: il decreto legge, proprio per rispondere alla situazione di urgenza, deve poter essere immediatamente operativo.

Se tutto ciò non fosse sufficiente, la legge Fini-Giovanardi presenta un ulteriore vizio di costituzionalità: quando il governo Monti provò a riformare le Province attraverso un decreto legge, la Corte Costituzionale dichiarò, tra le altre motivazioni, illegittimo quel decreto perché “non è utilizzabile un atto normativo come il decreto legge per introdurre nuovi assetti ordinamentali che superino i limiti di misure strettamente organizzative”. Insomma, non si può realizzare una riforma organica di sistema attraverso un decreto legge.

Alla luce di queste considerazioni, la sentenza della Corte non dovrebbe riservare particolari sorprese. Molto probabilmente questa legge verrà annullata con il conseguente ripristinino della norma precedentemente abrogata, quella in vigore prima del 2006, evitando così possibili lacune normative.

Corte Costituzionale decreto legge fini-giovanardi Stupefacenti 2014-02-10

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