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La legge Levi: i libri costeranno di meno?

Creato il 20 settembre 2011 da Nasreen @SognandoLeggend

Il primo settembre 2011 è entrata in vigore la legge 20-07-2011 n. 128, intitolata “Nuova disciplina del prezzo dei libri“, composta di soli quattro articoli.

Analizziamola nel dettaglio e cerchiamo di capire quali potrebbero essere le varie conseguenze.

All’art. 1 co. 2 leggiamo quelle che dovrebbero essere le finalità della legge:

Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creativita` letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, alla tutela del pluralismo dell’informazione.

Solo a me sembra un po’ troppo pretenzioso? Poiché la legge è così breve, nessuno degli obiettivi suindicati può dirsi idoneo a essere raggiunto.

L’Art. 2 è rubricato “Disciplina del prezzo dei libri” ed è la parte che più ci interessa.

Co. 1: Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale e` liberamente fissato dall’editore o dall’importatore ed e` da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.

Innanzitutto vediamo che la disciplina si applica ai libri venduti sul territorio nazionale, a prescindere dalla nazionalità dell’editore o del venditore.

Questo per evitare che le disposizioni della legge possano essere aggirate vendendo i libri italiani dall’estero.

Co. 2. E`consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalita` effettuata, compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attivita` di commercio elettronico,
con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1.

Questo è il comma a causa del quale la presente legge è stata definita “anti-Amazon“: una volta che l’editore o l’importatore abbiano fissato un prezzo per ciascun libro, tale prezzo non potrà essere soggetto a sconti superiori al 15% IVA compresa. Dato che Amazon è appena sbarcato sul mercato italiano dopo una lunga attesa, e dato che è solito vendere libri a prezzo stracciato durante tutto l’anno, la lobby dell’editoria italiana ha fatto pressioni al Parlamento, che ha subito ubbidito promulgando la legge in oggetto.

In poche parole, se un libro costa 20 euro, potrà essere scontato solo fino a 17 euro, invece che a 10 euro come spesso accadeva. Perciò, per portare il prezzo scontato ai livelli precedenti a questa legge, l’editore dovrà abbassare il prezzo di copertina a circa 12 euro invece di 20.
Come influirà quindi questa legge sul mercato editoriale? Le possibilità sono diverse.
Considerando che i libri sono un prodotto accessorio, di cui i consumatori medi possono fare anche a meno in questo periodo di crisi, una diminuzione dello sconto causerà un calo generale della domanda: si compreranno meno libri, risultato che contrasta apertamente con le finalità enunciate all’art. 1. Se gli editori vorranno riportare il mercato alla situazione precedente, dovranno abbassare il prezzo di copertina.
Cosa vuol dire abbassare il prezzo all’origine? Può voler dire diverse cose:
– risparmiare sui materiali (i libri avranno una qualità inferiore)
– risparmiare sulla distribuzione (le case editrici minori non potranno permettersi una presenza a livello nazionale)
– risparmiare sulla pubblicità (i libri meno commerciali e di autori meno conosciuti saranno trascurati rispetto a quelli di punta)
– risparmiare sui servizi accessori (l’editing, la grafica, ecc… saranno più scadenti)

Anche questi risultati contrastano in maniera vergognosa con l’art. 1.
Un’ulteriore conseguenza che deriva da queste considerazioni è che, alla fine, saranno i grandi editori a guadagnare sulle spalle dei lettori, perché potranno comunque contare su titoli che non vedranno mai calare la domanda (i best-seller stranieri, gli autori classici, i marchi registrati e gli autori famosi).

Comma 3. Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori e` consentita la possibilita` di realizzare campagne promozionali distinte tra loro, non reiterabili nel corso dell’anno solare e di durata non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 che eccedano il limite indicato al comma 2 purche` non superiori a un quarto del prezzo fissato ai sensi del predetto comma 1. E`comunque fatta salva la facolta` dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.

Addio agli sconti pre-natalizi: se volete regalare un libro per Natale, vi conviene fare scorta durante l’anno. Con questa disposizione si impone un unico periodo all’anno in cui è concesso attuare campagne promozionali, ma solo per un periodo limitato di tempo: un mese. E soltanto una volta l’anno.Per di più, lo sconto non potrà essere superiore a un quarto del prezzo di copertina: su un libro che costa 20 euro, lo sconto sarà al massimo 5 euro, mentre un libro che costa 10 euro potrà scendere al massimo a 7,50 euro.

Comma 4. La vendita di libri ai consumatori finali e` consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1:
a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilita` sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalita` scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e universita`.

Lo stesso sconto delle vendite promozionali è ammesso, senza limiti di tempo e di reiterazione, in occasioi non meglio precisate manifastazioni di una certa rilevanza territoriale, ma non è previsto che esse debbano essere culturali o relative all’editoria: perciò, gli sconti si potranno fare sia al Salone del Libro che alla Sagra della Salsiccia di Bovolenta. Inoltre, i soliti enti benefici, non profit di varia specie, università e biblioteche potranno usufruire di questo misero sconto.

Comma 5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualita`  formale e tipografica;
b) libri d’arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall’editore;
f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
g) edizioni destinate in via prioritaria ad essere cedute nell’ambito di rapporti associativi.

Le eccezioni a questa disciplina normativa sono poche ma buone: a parte i libri che non interessano a nessuno e che occupano una fetta di mercato irrisoria, si salvano i libri usati, grande cavallo di battaglia di Amazon, e i libri invenduti da più di sei mesi. La norma omette pericolosamente di dare una definizione di “libro usato”:

(Treccani)  uṡato agg. e s. m. [part. pass. di usare]. – 1. agg. a. Con valore passivo, di oggetto non più nuovo, ma adoperato e in stato di conservazione più o meno buono: le bancarelle che vendono indumenti u.; acquisto di libri u.; commercio di mobilia u.; ho comprato un’automobile usata. b. letter. Con valore intr., abituato, avvezzo: gente u. alle armi, ai pericoli; consueto, solito: Tempo verrà ancor forse Ch’a l’u. soggiorno Torni la fera bella e mansüeta (Petrarca).

 Ci accorgiamo quindi che basta un semplice intermediario affinché la norma venga elusa.

Comma 6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato in via preventiva ai sensi del comma 1, puo` essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

Sono consentiti gli sconti di opere composte da più volumi, poiché considerate come prodotto diverso rispetto al singolo tomo.

Comma 7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. [ Vediamo cosa dice: Art. 3. Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale Comma 1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: [omissis] e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario; f) l’ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all’interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti; Comma 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. Comma 4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.]

Questo comma tutela la presente legge dal contrasto con la l. 4 agosto 2006 n. 248, che è molto garantista nei confronti del consumatore finale (il lettore, nel nostro caso), eliminando tutte le disposizioni che lo tutelavano. Poiché però il comma 1 attuava direttamente l’art. 117 della Costituzione, che non può essere derogato da una legge ordinaria quale è la legge Levi, si profilano dubbi di costituzionalità.

Comma 8. La vendita di libri, effettuata in difformita` dalle disposizioni del presente articolo, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. [cioè la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000. e, in caso di particolare gravita' o di recidiva, il sindaco puo' disporre la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione]

Stranamente la norma si preoccupa di prevedere una sanzione enorme per la sua trasgressione, segno evidente della preoccupazione della lobby editoriale: possiamo fare il paragone con la violazione del divieto di pubblicazione di atti delle indagini preliminari, di cui sia vietata la pubblicazione per legge, la cui sanzione prevede un’ammenda che va da lire 100.000 a lire 500.000.

Comma 9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.

 Saranno i singoli comuni a verificare le violazioni e irrorare le sanzioni. E nel caso di vendita su internet, qual è il comune competente? Non ci è dato sapere, almeno non da questa legge.

Art. 3. “Efficacia e abrogazione. Relazione al Parlamento”
Comma 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1º settembre 2011.
Comma 2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge e` abrogato l’articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62. [Disciplina del prezzo dei libri]
Comma 3. Decorsi dodici mesi dal termine di cui al comma 1, il Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per i beni e le attivita` culturali e con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega all’informazione e all’editoria, nel quadro delle rispettive competenze, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, che provvede al successivo inoltro alle Camere, una relazione sugli effetti delle disposizioni della presente legge sul settore del libro.

Attendiamo con ansia il primo settembre 2012, per vedere SE sarà redatta la relazione sugli effetti di questa legge e che cosa ci dirà.

Art. 4. (Clausola di neutralita` finanziaria)
1. I comuni provvedono alle attivita` di cui al comma 9 dell’articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I comuni devono arrangiarsi con le proprie risorse per vigilare sulle eventuali sanzioni.


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