Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, n. 6438 del 21.02.2011
A seguito di separazione coniugale, Tizio si rifiuta di consegnare all’ex – coniuge Caia due piumoni, tre coperte estive e due invernali, quattro tovaglie, due paia di lenzuola e vari asciugamani.
Caia presenta denuncia – querela nei confronti di Tizio e il Tribunale di Arezzo lo dichiara colpevole del reato di appropriazione indebita, condannandolo alla pena di tre mesi di reclusione e 300 Euro di multa.
Tizio impugna la sentenza di primo grado e, nelle more del procedimento, Caia rimette la querela. Tuttavia, la Corte d’Appello di Firenze conferma la sentenza del Tribunale di Arezzo, precisando che – nonostante l’intervenuta remissione della querela – il reato è perseguibile d’ufficio a causa della contestazione dell’aggravante prevista dall’art. 61, comma 11, del codice penale (il quale stabilisce che costituisce circostanza aggravante comune del reato “l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d’ufficio, di prestazione di opera, di coabitazione, o di ospitalità”).
La Corte di Cassazione, davanti alla quale Tizio ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, ha precisato che, secondo quanto stabilito dall’art. 649 – comma 2^ – cod. pen., i “delittti contro il patrimonio” previsti dal titolo tredicesimo del codice penale (tra i quali rientra il reato di appropriazione indebita, previsto dall’art. 646 cod. pen.) commessi in danno del coniuge legalmente separato sono punibili a querela della persona offesa. La disposizione di cui sopra si applica a tutte le fattispecie previste, ivi comprese quelle per le quali – ricorrendo l’aggravante prevista dall’art. 61 comma 11^ c.p. citato – è prevista la procedibilità d’ufficio. In caso contrario, non avrebbe senso la disposizione di cui all’art. 649 cod. pen.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Firenze perchè il reato contestato si è estinto per remissione di querela.
Roma, 26.02.2011 Avv. Daniela Conte
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