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“La normativa italiana a tutela del consumatore e la sicurezza dei prodotti”

Da Bitmag

In Italia prima della pubblicazione del decreto legislativo 6 settembre 2005 n 206 - “Codice del Consumo” la struttura normativa in materia di diritti dei consumatori e degli utenti rispetto a quella dei Paesi dell’Unione europea risultava eccessivamente frammentata e non in linea con l’orientamento comunitario che era quello di armonizzare e coordinare in modo sistematico tutte le regole applicabili.

Al fine di avere anche nel nostro paese un analogo approccio, il legislatore italiano ha racchiuso nel Codice del Consumo tutte le disposizioni legislative riguardanti la tutela degli interessi del consumatore quale soggetto che interagisce in relazioni giuridiche con i responsabili della  produzione e distribuzione di prodotti e servizi.

Uno degli aspetti più significativi introdotti con il Codice del Consumo è la tutela del consumatore realizzata, in modo preventivo, attraverso l’integrazione della normativa vigente con i principi basilari dell’educazione del consumatore stesso.

Il decreto legislativo, dopo una premessa relativa a disposizioni di carattere generale sui diritti dei consumatori, tratta la fase che precede la costituzione del rapporto di consumo istituito tra consumatore o utente fruitore di un servizio ed il produttore di beni e servizi intermediari. Tale fase è caratterizzata prevalentemente nell’educazione del consumatorein senso stretto, nella sua informazione e sulla pubblicità commerciale. Vengono specificamente trattate la conclusione del rapporto commerciale, funzionale alla circolazione dei beni e servizi, le disposizioni concernenti la sicurezza e la qualità dei prodotti e servizi e, nella parte finale, vengono esaminate la posizione giuridica delle associazioni dei consumatori e la disciplina del relativo accesso alla giustizia.

Poiché è sul concetto di “educazione del consumatore” che  è in gran parte basato lo spirito del Codice, vale la pena di precisarne i contorni: educare il consumatore significa metterlo a conoscenza di quella serie di processi attraverso i quali può apprendere il funzionamento del mercato, migliorando la sua capacità di agire come acquirente e consumatore di beni.

Ma il Codice del Consumo va anche oltre l’intervento sul destinatario del bene in quanto mira ad individuare e definire anche gli obblighi della “controparte”, vale a dire dei diversi operatori economici e, naturalmente, ad individuare tutti i poteri attribuiti alle Autorità coinvolte nella sorveglianza del mercato.

Per ciò che concerne la commercializzazione e la sicurezza dei prodotti sono destinati al consumatore finale o che possono essere da lui utilizzati nel corso della fruizione di un servizio, il Codice del Consumo individua alcuni obiettivi da realizzare. In primo luogo mira a garantire che tutti i prodotti destinati ai consumatori finali siano sicuri, cioè rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa applicabile al prodotto stesso. In secondo luogo tende a rafforzare gli obblighi dei produttori, degli importatori e dei distributori nel fornire alle Autorità tutte le informazioni adeguate sui rischi legati ai prodotti e di ridurre, se non eliminare totalmente, i prodotti pericolosi. Dal punto di vista prettamente tecnico prevede la realizzazione di interventi normativi per implementare la creazione ed il miglior utilizzo di norme tecniche che garantiscono la sicurezza dei prodotti.

Per quanto attiene alla sorveglianza del mercato vengono istituiti meccanismi di intervento a cura  delle Autorità di controllo e degli operatori economici. Di grande efficacia è la previsione di una azione preventiva da realizzare prima che il prodotto sia immesso  sul mercato a livello dei punti di sdoganamento e di una successiva in fase di commercializzazione quando il prodotto è disponibile al consumatore.

Da ultimo, ma non certo per minor importanza, il legislatore ha introdotto un sistema di scambio di informazioni - in caso di rischio grave che imponga un intervento rapido da parte dei responsabili -  tra le Autorità di controllo ed i soggetti coinvolti a diverso titolo nel processo di commercializzazione, a partire dalla progettazione del prodotto fino alla sua acquisizione, a titolo gratuito o oneroso, da parte del consumatore finale.

Per realizzare l’obiettivo di immettere sul mercato solo prodotti sicuri si interviene quindi responsabilizzando tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione, migliorando l’informazione, sia a monte che a valle del processo di realizzazione e di scambio dei prodotti, individuando ed eliminando i rischi  nella produzione e nell’uso dei prodotti ed assicurando la loro conformità  a norme cogenti, a norme tecniche, a raccomandazioni comunitarie, ad eventuali codici di buona condotta ed alle migliori tecniche disponibili.

Molteplici gli aspetti di grande impatto per la tutela del consumatore. In un’ottica di potenziamento delle azioni di vigilanza del mercato e di verifica della conformità dei prodotti sicuramente con il decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 si è migliorata l’efficacia del controllo del mercato introducendo nelle procedure di coordinamento e di organizzazione delle azioni correttive del mercato anche l’obbligo per i fabbricanti e distributori di provvedere al ritiro ed al richiamo dei prodotti pericolosi.

Va detto, però, che la responsabilità della sicurezza dei prodotti non rimane più in capo al solo produttore ma si estende anche ad altri operatori della catena commerciale. Il decreto fornisce elementi per una caratterizzazione più precisa dei soggetti coinvolti nel processo di commercializzazione, a partire dalla progettazione e fabbricazione del prodotto fino alla cessione diretta al consumatore finale. Ne consegue una diversa gerarchia del grado di responsabilità in capo ad ognuno di tali soggetti, chiamanti tutti a rispondere a norma di legge del proprio operato, sia in ambito penale che amministrativo.

Il fabbricantedel prodottoè il soggetto che incide sulla sicurezza in quanto responsabile della progettazione e della fabbricazione. Le stesse responsabilità che ricadono sul fabbricante sono in capo anche a qualsiasi persona fisica o giuridica che assembla, imballa, lavora o etichetta prodotti già pronti e li immette sul mercato a suo nome. Nel caso di un subappaltoil fabbricante mantiene tutte le sue responsabilità non potendole trasferire né al rappresentante autorizzato, né ad un distributore o rivenditore al dettaglio o all’ingrosso. Qualora il fabbricante non sia stabilito all’interno della Comunità europea è previsto che costui possa nominare una persona fisica o giuridica che agisca per suo conto in qualità di rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità. Il fabbricante è tenuto a dichiarare quali sono le funzioni tecniche ed amministrative che ha delegato al soggetto di sua fiducia che può, a sua volta, fungere anche da subappaltatore. Quest’ultimo può partecipare alla progettazione ed alla fabbricazione del prodotto, a condizione che il produttore mantenga il controllo globale del prodotto; analogamente può fungere da importatore o da responsabile dell’immissione nel mercato ed in tal caso le sue responsabilità vengono estese.

Altra figura fondamentale è quella dell’importatoreinteso comepersona fisica o giuridica stabilita nella Comunità e che immette nel mercato comunitario un prodotto proveniente da un paese terzo. L’importatore, nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nella Comunità e non abbia un rappresentante autorizzato, è tenuto a fornire alle Autorità di controllo che lo richiedano tutte le informazioni che si rendano necessarie. E’ cura dell’importatore assicurarsi che i documenti riguardanti il prodotto siano disponibili per l’Autorità richiedente, se del caso mediante garanzia sottoscritta dal fabbricante.

Il distributore è invece la persona fisica o giuridica che provvede alle azioni commerciali successive all’immissione sul mercato comunitario, si tratta di un operatore economico che non incide sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto. Il distributore, così come i rivenditori all’ingrosso o al dettaglio, non deve avere necessariamente un rapporto privilegiato con il fabbricante: una volta che il prodotto è disponibile sul mercato comunitario, può agire sia per conto del fabbricante che per se stesso. Per questo il distributore deve disporre delle conoscenze giuridiche minime necessarie per assicurarsi della conformità del prodotto ai requisiti generali di sicurezza ed è tenuto a non fornire prodotti che, in base alle informazioni in suo possesso e all’esperienza professionale da lui maturata, presume essere non conformi.

E’anche prevista per i prodotti che possono essere assemblati la figura del responsabile dell’assemblaggio che garantisce che il prodotto, al momento del suo primo utilizzo nel mercato comunitario, sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza; tale principio si applica nel caso in cui l’assemblaggio finale possa avere ripercussioni sulla conformità del prodotto.

Con l’introduzione della procedura del ritiro volontario del prodotto dal mercato ed il richiamo dai consumatori viene promosso un ruolo più attivo per i produttori e per i distributori, implementando la loro collaborazione con le Autorità competenti. La verifica effettuata dal fabbricante sulla sua produzione mediante controlli a campione sui prodotti commercializzati, il richiamo mirato di un lotto di prodotti, come anche l’esame dei reclami e la tenuta di un registro degli stessi sono alcuni degli elementi che caratterizzano il nuovo profilo di responsabilità in capo al produttore.

Il legislatore per una maggior tutela del consumatore ha inoltre previsto la possibilità che il prodotto sia tracciabile, cioè che sia possibile ricostruirne la storia commerciale per risalire al responsabile della sua immissione sul mercato. Per questo ha introdotto l’obbligo di fornire informazioni che comprendano dati identificativi del produttore e del prodotto (codice del prodotto, lotto di appartenenza, ecc), le caratteristiche costruttive e funzionali della merce in questione, l’obbligo di apporre delle avvertenze e delle condizioni precauzionali per un corretto uso di quei prodotti che presentano per la loro stessa natura, un pericolo intrinseco. E’ ben inteso che la conoscenza e la gestione di tali informazioni spetta al consumatore, che ne deve fare uso appropriato al momento dell’acquisto e durante l’utilizzo del prodotto e alle Autorità di controllo nell’esercizio dei poteri di vigilanza loro attribuiti.

Roma, gennaio 2011

  



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