La prima osservazione, di carattere generale, si riferisce al fatto che la nuova disciplina sui licenziamenti aumenta e non diminuisce la discrezionalità del Giudice, aumentando, di fatto, l'impodenderabilità legata ad un licenziamento ingiustificato. E' utile, perché siano chiari i successivi commenti, vedere quali sono le previsioni del nuovo art.18, in caso di licenziamento illegittimo. Sono previsti 4 diverse misure sanzionatorie:
- reintegrazione ad effetti risarcitori pieni
- reintegrazione ad effetti risarcitori limitati a 12 mensilità
- tutela obbligatoria forte con risarcimento eventualmente sostitutivo del posto di lavoro compreso tra 12 e 24 mensilità
- tutela obbligatoria debole esclusivamente indennitaria con risarcimento compreso tra 6 e 12 mensilità
Nelle ipotesi di licenziamento intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, laddove questo si riveli illegttimo, nella nuova legge viene prevista un’alternativa sanzionatoria che spazia fra la reintegrazione e la tutela risarcitoria, mancando però un’opportuna quanto necessaria elencazione delle ipotesi o fattispecie idonee a consentire la chiara ed inequivocabile individuazione del ricorso all’una o all'altra. Una tale individuazione, nel concreto, è rimessa alla valutazione discrezionale del Giudice.
Il licenziamento illegittimo disposto per giustificato motivo oggettivo (cd. economico), presenta ugualmente delle difficoltà interpretative; sembrerebbe che la reintegrazione nel posto di lavoro sia prevista in caso di un infondato quanto accertato motivo ( errata valutazione dell'inodoneità fisica del dipendente, errata valutazione del superamento del periodo di comporto, dichiarata riorganizzazione priva di un adeguato riscontro).
Sarebbe invece prevista solo l'indennità risarcitoria nei casi in cui il datore di lavoro, a fronte di una giustificata esigenza di sopprimere un posto di lavoro, non tenti di ricollocare il dipendente in altra mansione, anche avendone la possibilità.
Va ricordato, da un punto di vista generale che, a differenza della precedente disciplina, i motivi del licenziamento devono essere specificati contestualmente alla sua comunicazione, cioè nella stessa lettera e, dunque, non dopo che il lavoratore ne abbia fatto richiesta.
Sono state, infine, introdotte delle modifiche anche alla disciplina dei licenziamenti collettivi, ricordando però che l'istituto della reintegra resta fermo nel caso il giudice accerti che sono stati violati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e nel caso, assai improbabile, che il licenziamento sia privo della forma scritta.
E' di particolare interesse, per i datori di lavoro, l'eliminazione della contestualità tra la comunicazione del licenziamento e l'indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta, concedendo al datore di lavoro un termine di 7 giorni per fare la seconda comunicazione. In tal modo viene lasciata al datore di lavoro, la possibilità di un adattamento dei criteri o di correzione di soluzioni già prese. Condividi