Con il Comunicato n. 150/A della FIGC, la Segreteria Federale dava atto dell'elenco delle Società di calcio che, a seguito delle decisioni delle Commissioni di Primo e Secondo grado delle Licenze UEFA, avevano ottenuto la Licenza UEFA. Nell'elenco non era incluso il Parma FC, che pure al termine della stagione si è classificato al 6° posto, l'ultimo utile per l'Europa League 2014/15. Abbiamo avuto modo di fare una chiacchierata con il giornalista Gabriele Majo, Direttore Responsabile di stadiotardini.it, a seguito della quale vi proponiamo queste riflessioni.
Le ragioni del diniego non sono ufficialmente note. Secondo un'intervista al Presidente Ghirardi riportata sul sito della Società si tratterebbe di un problema interpretativo in merito al momento in cui matura l'obbligo di versamento delle ritenute IRPEF su anticipazioni di incentivi all'esodo riconosciuti a calciatori.
Questa la spiegazione di Ghirardi:
Abbiamo alcuni giocatori che militano in altre squadre, a cui versiamo un incentivo all’esodo. Il giocatore firma l’accettazione per ottenerlo e concorda con la società Parma quando lo percepisce. Questi giocatori hanno l’incentivo all’esodo che matura al 30 giugno 2014. Quando hanno percepito tutto lo stipendio dalle società dove giocano prendono da noi tale incentivo. Non è stata fatta busta paga dal Parma. In serie B o in C, non si percepiscono stipendi importanti per quel che riguarda i parametri calcistici. A novembre o dicembre, alcuni di questi giocatori ci hanno chiesto un anticipo finanziario, un prestito relativo a questo incentivo all’esodo. E’ un’anticipazione di quello che non hanno ancora maturato ed essendo un prestito non deve essere pagata l’IRPEF.
Faccio un esempio pratico, legato alla quotidianità: quando un lavoratore dipendente chiede un anticipo del TFR al datore di lavoro per comprare la casa o l’auto, su questo anticipo non si paga l’IRPEF, perché il TFR lo si matura quando si va in pensione. Quindi è surreale la situazione che stiamo vivendo.
E’ assurdo perché questi 300 mila euro su cui poggia tutta la questione erano già stati verificati a febbraio e nessuno ci ha contestato niente. Avremmo dovuto allora prendere punti di penalizzazione e invece così non è stato.
Abbiamo agito in buone fede per questi prestiti a giocatori che ce lo hanno richiesto. Manchester City e PSG hanno fatto sanzioni amministrative per milioni di euro e poi risultano ammessi alla Champions League.
Anticipazione finanziaria o acconto su compenso?
L'esempio del TFR citato da Ghirardi non pare essere calzante: quando un lavoratore dipendente chiede un anticipo sul TFR nella busta paga viene immediatamente effettuata una trattenuta che è basata su un'aliquota provvisoria, che poi viene definitivamente calcolata 18/24 mesi dopo (infatti di solito si riceve a casa una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che informa quanto deve essere versato a titolo integrativo). Quindi la società che anticipa il TFR fa una busta paga, effettua la trattenuta IRPEF ed è quindi tenuta a versarla entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento.
In realtà il Parma FC come detto da Ghirardi, non ha emesso nessuna busta paga avendo trattato l'anticipo al calciatore come "anticipo finanziario" a valere su un incentivo all'esodo, che è a tutti gli effetti considerato paragonabile allo stipendio.
Ma una Società può dare un anticipo al proprio dipendente su parti di stipendio future che gli spettano? In teoria si, ma lo dovrebbe far passare dalla busta paga.
Gli anticipi che possono essere dati senza giustificativi sono (ad esempio) i fondi cassa in occasione di viaggi e trasferte, che però devono essere rendicontati al termine della missione. Esiste, certo, la possibilità di erogare dei finanziamenti a propri dipendenti, ma la disciplina fiscale prevede ad esempio che se il tasso di interesse è inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento (e qui sembrano essere state trattate addirittura ad interesse pari a zero), questo beneficio deve essere considerato un finge benefit a favore del dipendente, quindi oggetto di tassazione. Anche in questo caso, quindi, sarebbe stato necessario emettere una busta paga.
La vera domanda è, quindi: il Parma FC aveva diritto a trattare questo acconto ("anticipo finanziario") al di fuori della busta paga del calciatore con il quale aveva firmato un contratto che prevedeva un incentivo all'esodo da pagarsi il 30.06.2014?
Probabilmente, secondo la FIGC, no.
Perché la violazione non è stata sanzionata prima?
Ghirardi solleva però una seconda obiezione: ammesso e non concesso che si tratti di violazione della normativa (e cioè che il Parma avrebbe dovuto fare la busta paga e versare l'IRPEF), perché se ne sono accorti solo adesso e non hanno rilevato la violazione prima, addirittura dandoci dei punti di penalizzazione?
A prima vista il ragionamento è corretto. Tuttavia potrebbe esserci una ragione, dovuta alle tempistiche di controllo che sono su base trimestrale: gli stipendi di ogni trimestre devono essere pagati entro la fine del trimestre successivo. In questo caso, se come dice Ghirardi gli acconti sono stati versati nei mesi di novembre e dicembre, gli obblighi di versamento delle ritenute scattavano rispettivamente a dicembre 2013 (per i pagamenti di novembre) e a gennaio 2014 (per i pagamenti di dicembre). In conseguenza di ciò la verifica del mese di febbraio 2014 cui fa riferimento Ghirardi non avrebbe rilevato alcun illecito, perché il Club aveva tempo fino al 31 marzo 2014 per provvedere ai pagamenti delle ritenute.
Nel caso specifico della Licenza UEFA, il Manuale vigente (ed. 2.5, la trovate qui) è molto chiaro in merito:
Quindi: la data limite oltre la quale scatta la violazione della norma (l'estratto proviene da p. 69, e fa parte del capitolo "Assenza di debiti scaduti verso i dipendenti e versamento di ritenute e contributi") è il 31 marzo 2014.
Se la FIGC considera che questi acconti versati ai calciatori sono da considerarsi a tutti gli effetti dei pagamenti di porzioni di incentivo all'esodo (assimilabile, come visto, allo stipendio), il mancato versamento da parte del Parma FC dei contributi rappresenta una violazione inequivocabile del requisito.
Il criterio in esame fa parte dei criteri di categoria "A" (lo si vede dalla sigla "F. 04 A", in rosso) che secondo l'art. 3.2 del Manuale sono vincolanti per tutte le società che richiedono la Licenza. L'articolo chiosa in maniera inequivocabile:
Il mancato rispetto di uno solo di tali criteri comporta il diniego della Licenza.
Le differenze di valutazione rispetto alle violazioni di PSG e City
Il terzo punto sollevato dal Presidente Ghirardi, ovverossia il parallelo con le recenti decisioni della UEFA sulle ben più gravi violazioni di PSG e Manchester City (oltre ad altre 7 società) non è applicabile al caso in specie.
Questo perché stiamo parlando di requisiti diversi, verificati da soggetti diversi, con tempistiche diverse:
- la Licenza UEFA viene rilasciata dalla FIGC (per conto della UEFA) entro il termine della stagione sportiva allo scopo di verificare se la squadra possiede tutti i requisiti elencati nel Manuale delle Licenze UEFA per poter partecipare, qualora i risultati sul campo la premino (come nel caso del Parma) alla successiva edizione delle gare UEFA. Nel nostro caso l'Europa League 2014/15.
- le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del Fair Play Finanziario sono portate avanti direttamente dalla UEFA, attraverso il CFCB (Club Financial Control Body) sulle 237 squadre che hanno partecipato alle competizioni europee nell'anno in corso e sulla base del Regolamento sul Fair Play Finanziario. Quindi i controlli di quest'anno sono stati effettuati sulle squadre che hanno partecipato a CL ed EL nella stagione 2013/14. Se il Parma dovesse riuscire a superare il problema esistente, sarà oggetto di questa verifica il prossimo anno, con decisione attesa fra aprile e maggio 2015.
Detto questo è chiaro che il concetto di base del Presidente Ghirardi è comprensibile: per una presunta violazione da 300.000 euro, fatta in buona fede, il Parma in questo momento potrebbe essere escluso dall'Europa League mentre PSG e City, che hanno fatto violazioni per centinaia di milioni, giocheranno tranquillamente la prossima Champions.
Purtroppo però, se confermata, la violazione del Parma FC sembrerebbe essere una di quelle di categoria "A", che non lasciano scampo e a fronte delle quali le Commissioni non hanno neanche potere discrezionale, perché devono garantire il rispetto delle norme alla UEFA:
Il ricorso all'Alta Corte: criteri e possibili esiti
Il Parma FC, coerentemente con quanto previsto dalla procedure contenuta nel Manuale per le Licenze UEFA, ha deciso di ricorrere all'Alta Corte di Giustizia Sportiva.
In questo senso vi proponiamo alcuni passaggi di un'intervista fatta all'Avv. Cristiano Novazio dal sito Toro.it:
Quali sono gli organi che decidono e come sono composti?
Gli organi sono l'Ufficio Licenze Uefa, poi vi sono i vari esperti che analizzano il rispetto dei criteri, infine la Commissione di primo grado e quella di secondo grado. Tutti questi fanno parte dell'apparato FIGC. Nello specifico, la Commissione di primo grado è composta dal presidente della Covisoc dagli altri membri della Covisoc e due ulteriori membri. Quella di secondo grado invece è formata da un presidente, un vicepresidente, e altri cinque componenti. La Commissione di primo grado decide sulle domande di rilascio della Licenza proposte dalle società. Le società poi – come è accaduto per il Parma – possono, entro 5 giorni, presentare ricorso alla Commissione di secondo grado. L’ultimo grado è rappresentato dall’Alta Corte di Giustizia che deve essere adita nel termine di 2 giorni.
L'Alta Corte invece fa parte del Coni?
Si, ricorrendo all’Alta Corte si esce dall’ambito della FIGC e rappresenta l’ultimo grado di giudizio.
È quindi più facile che il terzo grado di giudizio modifichi una sentenza già emessa?
Solo in teoria, in quanto ricorrendo all’Alta Corte si esce dall’ambito federale ma non è assolutamente così semplice né scontato che si arrivi all'accoglimento del ricorso. Ricordo qualche anno fa che l’Alta Corte rigettò un ricorso del Chievo in materia di Licenze Uefa.
Nel caso del Parma?
Non conosco la vicenda nel dettaglio ma ho appreso che il problema riguarderebbe il mancato tempestivo pagamento delle ritenute fiscali. Pur non essendo un fiscalista, credo che nel momento in cui viene effettuato un pagamento sorga l’obbligo contributivo. Ma qui il discorso è un altro e cioè se un semplice ritardo nel pagamento delle ritenute può comportare l’esclusione di una società dalle competizioni Europee. La risposta a mio avviso è affermativa in quanto la normativa recepita dall’Uefa è molto stringente. In proposito, la normativa prevede che la Licenza è rilasciata alle società richiedenti che dimostrino nei tempi e con le modalità previste dal Manuale il possesso dei requisiti prescritti. Pertanto, anche il rispetto della tempistica è un elemento fondamentale.
Il Manuale delle Licenze Uefa prevede altre sanzioni?
Sì, l'articolo 9 del Manuale prevede sanzioni a carico delle società che hanno violato le norme del Manuale stesso: oltre alla revoca della Licenza, potrebbe essere comminata un'ammenda pecuniaria o addirittura la penalizzazione con punti in classifica per i casi più gravi.
Che tipo di valutazione farà l’Alta Corte e quale potrebbe essere l’esito?
L’Alta Corte dovrà stabilire se questo ritardo nel pagamento sia così grave da ritenere irrimediabilmente violata la normativa sulle licenze e quindi confermare la decisione di diniego della Licenza. È qui che il Parma si gioca la sua partita. La cifra di cui si tratta è sì esigua, ma la normativa UEFA – e quella federale che la richiama – è particolarmente rigida, come detto. Tuttavia, è chiaro che ogni caso va analizzato nello specifico per cui bisognerebbe conoscere la questione nel dettaglio per esprimere un parere più circostanziato sui possibili esiti, essendo tra l’altro la materia particolarmente complessa.
L'Avv. Mattia Grassani, legale specializzato nel settore, ritiene che l'esito della decisione dell'Alta Corte sia "molto incerto":
Fino ad oggi si rinvengono due precedenti, peraltro non assimilabili, nei quali i club privati della Licenza UEFA si sono rivolti all’Alta Corte di Giustizia Sportiva, ma i ricorsi di Chievo e Cagliari furono entrambi rigettati. Nel caso in esame, tuttavia, la fattispecie appare completamente diversa, sia nel merito, sia per le conseguenze cui una decisione di rigetto potrebbe condurre: Cagliari e Chievo, infatti, anche in caso di accoglimento del ricorso, non avrebbero avuto il titolo sportivo per partecipare alle Coppe Europee, per cui il diniego della Licenza si rivelò, di fatto, privo di effetti. Nella situazione del Parma, invece, il pregiudizio per la società sarebbe veramente considerevole, per cui è presumibile che la valutazione del caso da parte dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva sia effettuata anche tenendo conto di questo elemento
Ulteriore aspetto da valutare è che anche il Torino FC ha diritto a costituirsi nel procedimento che il Parma FC instaurerà presso l'Alta Corte, in quanto parte interessata all'esito del dibattimento ed alla decisione.
In questo senso la società Ducale dovrà difendere le proprie posizioni non solamente rispetto alla posizione della FIGC, ma anche alle argomentazioni che verranno prodotte dai Granata.