Riceviamo e pubblichiamo
La recente legge varata dal Consiglio regionale dell’Umbria ed intitolata “norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di governo del territorio“ ha il pregio di garantire “equità”, “semplificazione”, “efficacia” e “trasparenza” e di centrare l’obiettivo della riqualificazione urbana e del sostegno alle politiche comunali mettendo in atto una politica ambientale del “fare bene” . Questo è, in buona sostanza, quanto hanno dichiarato a Marsciano, nel corso dell’incontro pubblico del 6 luglio, il relatore Gianfranco Chiacchieroni, il Coordinatore dell’Area urbanistica della Regione Umbria Arch. Diego Zurli, l’ Assessore alle Politiche Urbanistiche della Regione Umbria Fabio Paparelli, il Sindaco di Marsciano, Alfio Todini.
La legge in questione, ha la finalità di disciplinare: “… le modalità di applicazione della premialità e della compensazione, anche quali criteri di supporto e di implementazione del principio di perequazione, per la promozione ed il sostegno delle trasformazioni previste dalla pianificazione urbanistica”.
Tutto chiaro? Probabilmente no. Quasi certamente sarà importante continuare a leggere per chiarirsi le idee. Proviamo a scorrere l’articolo 2 che contiene le Definizioni. Di solito, a scuola, per prepararsi velocemente, si imparavano a memoria proprio le definizioni per non fare scena muta.
Articolo 2 : “Ai fini della presente legge si intende per: a) ambito di trasformazione: parti di insediamenti esistenti, di suoli oggetto di previsioni urbanistiche non attuate e di aree individuate dal Piano regolatore generale (PRG), parte strutturale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera g) della l.r. 11/2005, delimitate dal PRG, parte operativa, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettere e) ed f) della medesima l.r. 11/2005, anche non contigue, le cui trasformazioni sono sottoposte ad attuazione dal PRG, parte operativa, a mezzo di uno o più piani attuativi” .
Tutto chiaro? Assolutamente no. E torniamo alle parole- chiave pronunciate ripetutamente nel corso dell’incontro pubblico con i nostri amministratori: “equità”, “efficacia” e “trasparenza” . Ci chiediamo come, un tema delicato e centrale come quello dell’assetto territoriale ove sono in gioco interessi essenziali di natura storico-ambientale, sociale, economica, possa essere affrontato con uno “stile legislativo” decisamente oscuro e tale da impedire ad un cittadino di media cultura e non addetto ai lavori, di cogliere il senso profondo del provvedimento regionale. Quale trasparenza? Quale equità? Ma soprattutto, quali gli obiettivi strategici che la legge intende raggiungere? Pur nella consapevolezza che ci troviamo di fronte a vere e proprie aberrazioni giuridiche elaborate al preciso scopo di creare incertezza, confusione, ambiguità ed arbitrio, abbiamo provato a decodificare alcune norme cercandone di restituirne una lettura quanto più fedele possibile. La legge, dicevamo, disciplina la cosiddetta “perequazione” che, detto in altri termini, è uno strumento che avrebbe lo scopo di assicurare parità di trattamento tra le esigenze della proprietà privata da una parte e la difesa del paesaggio, del suolo, dell’ambiente e delle tradizioni storiche presenti sul territorio, dall’altra. Il Comune, anziché applicare integralmente l’istituto dell’espropriazone , cede quantità edificatorie (cubatura) al proprietario di un immobile che si trova in un’area destinata a trasformazione territoriale. Tale cessione andrebbe a “compensare” (da qui, appunto il termine “compensazione” contenuto nel titolo della legge) il proprietario di un immobile che sia stato privato o limitato della pienezza del suo diritto. La compensazione, può avvenire anche mediante: “… modifiche delle destinazioni d’uso nonché trasferimenti o permute di aree” (art. 6 comma I).
Ciascuno di noi ha potuto assistere al disordine edilizio che si è via via accresciuto negli ultimi 10 anni anche a causa di normative male applicate ed un Piano paesaggistico che deve ancora vedere la luce. Non possiamo che provare un brivido sulla schiena pensando all’uso che sarà fatto della cubatura ceduta oppure ai beni che i Comuni daranno in permuta. E’ difficile pensare che le modalità di compensazione, se non gestite oculatamente, non diventino strumento per la definitiva devastazione dei nostri “beni comuni” come il paesaggio, i centri storici e l’ambiente nella sua interezza. Il sistema di “premialità” su cui verrebbe ad incentrarsi l’attuazione del governo del territorio, lascia ambiti di discrezionalità che aggiungeranno altro disordine alle già caotiche periferie urbane; darà luogo ad interventi a macchia di leopardo con imponderabili effetti sulle opere di urbanizzazione; produrrà ampi margini di discrezionalità agli imprenditori che, pur nella loro professionalità, saranno portati a decidere loro stessi gli interventi; dove e quando realizzarli.
Nel nostro ordinamento esiste una norma, sancita all’art. 12 delle Disposizioni preliminari al Codice civile, che dispone: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese del significato proprio delle sue parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore.” I nostri bisnonni avrebbero detto:
“In claris non fit interpretatio”. Viene da chiedersi se i legislatori umbri siano stati edotti da qualcuno dell’esistenza di tale norma. “Premialità, compensazione, perequazione, deregolamentazione, arbitrio”: questo il titolo che avrebbe fatto intendere bene ai cittadini le reali finalità di una legge umbra tutta da riscrivere … preferibilmente, mediante l’uso di una lingua comprensibile.
MoVimento 5 Stelle Perugia